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Agrivoltaico, il TAR Piemonte: l’interesse alle rinnovabili prevale anche sui terreni agricoli di pregio

Respinto il ricorso di alcuni agricoltori contro il progetto “e-VerGREEN” nei Comuni di Santhià e Carisio. Per i giudici, la natura agrivoltaica dell’intervento, la localizzazione in area idonea e il principio di massima diffusione delle FER rafforzano la legittimità della valutazione positiva del Mase.
Immagine: Enea

Il TAR Piemonte ha confermato la legittimità della Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per un impianto agrivoltaico da 76,6 MW nei Comuni di Santhià e Carisio, in provincia di Vercelli.

Con la sentenza n. 1328 del 10 giugno 2026, il tribunale amministrativo ha infatti respinto il ricorso presentato da alcuni agricoltori contro il decreto Mase del 30 ottobre 2025, n. 649, relativo al progetto “e-VerGREEN”.

La decisione è rilevante per il settore delle rinnovabili perché chiarisce diversi aspetti destinati a pesare nei contenziosi sugli impianti agrivoltaici: il valore delle aree idonee, il rapporto tra produzione energetica e tutela agricola, il peso degli interessi paesaggistici e il margine di valutazione dell’amministrazione nei procedimenti di VIA.

Il progetto prevede un impianto agrivoltaico con potenza di picco pari a circa 76 MW, abbinato a un sistema di accumulo e alle relative opere di connessione alla rete. L’intervento interessa circa 108 ettari in area risicola e comprende moduli fotovoltaici su inseguitori monoassiali a doppia vela, installati su supporti infissi a terra, insieme a una componente agricola e zootecnica.

Secondo quanto ricostruito dalla sentenza, il progetto include produzione di foraggio, colture di soia e frumento tenero in rotazione, 100 arnie per la produzione di miele, allevamento elicicolo e piantumazioni. L’opera rientra tra gli interventi collegati agli obiettivi del PNRR e del PNIEC per la transizione energetica.

Gli agricoltori ricorrenti contestavano la VIA positiva sostenendo, tra le altre cose, che il procedimento fosse viziato da carenze istruttorie, che non fossero stati valutati adeguatamente gli impatti delle opere di connessione e che non fossero state considerate alternative localizzative. Venivano inoltre richiamati il valore agricolo dei terreni, la vocazione risicola dell’area e il possibile contrasto con strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale.

Il TAR ha respinto queste censure. Per i giudici, il procedimento non presenta lacune tali da compromettere la legittimità del decreto Mase. In particolare, le opere di connessione erano già state oggetto di valutazione nell’ambito di un altro procedimento relativo a un diverso progetto agrivoltaico, richiamato negli atti della VIA, mentre le alternative progettuali erano state esaminate nei limiti richiesti dalla normativa ambientale.

Sul punto, il tribunale ha ricordato che lo studio di impatto ambientale deve valutare alternative ragionevoli, inclusa l’opzione zero, ma non è necessario che queste alternative siano collocate in ambiti territoriali diversi rispetto a quello scelto dal proponente.

Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda proprio il bilanciamento tra sviluppo delle rinnovabili e tutela degli interessi agricoli e paesaggistici. Secondo il TAR, nel caso esaminato il bilanciamento è orientato dal “principio di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, richiamato anche dal d.lgs. 190/2024.

La collocazione dell’impianto in area idonea ai sensi del d.lgs. 199/2021 assume un peso decisivo nella ricostruzione dei giudici. Il tribunale evidenzia che il legislatore ha attribuito un favor specifico agli impianti situati in aree idonee, prevedendo anche che la VIA possa essere rilasciata dal MASE senza il previo concerto del Ministero della Cultura.

A rafforzare la posizione del progetto è anche la sua natura agrivoltaica. La sentenza richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il favor del legislatore verso le fonti rinnovabili riguarda in modo particolare gli impianti agrifotovoltaici o agrivoltaici “non a terra”, proprio perché finalizzati a integrare produzione energetica e prosecuzione dell’attività agricola..

La sentenza affronta anche il tema dei terreni agricoli di pregio. I ricorrenti avevano richiamato il valore agronomico dell’area e il disciplinare del Riso di Baraggia DOP. Il TAR osserva però che non risulta in corso, sui terreni interessati dalle opere di connessione, la coltivazione del Riso di Baraggia DOP. Il tribunale aggiunge poi un principio più generale: anche qualora i terreni fossero qualificabili come superfici agricole di pregio, l’interesse alla conduzione del fondo avrebbe comunque carattere recessivo rispetto all’interesse all’incremento della generazione elettrica da fonti rinnovabili, nel contesto di un progetto agrivoltaico localizzato in area idonea.

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