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TAR Calabria boccia il diniego a un impianto rinnovabile: pareri da rifare se il progetto cambia

La sentenza n. 1062/2026 chiarisce principi rilevanti per i procedimenti autorizzativi FER: la Soprintendenza deve valutare il progetto nella sua configurazione aggiornata e l’eventuale inerzia dei Comuni sugli usi civici non può tradursi automaticamente in un diniego.
Immagine: Adobe stock – Soonthorn

Nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili, i pareri negativi devono confrontarsi con il progetto effettivamente in valutazione, soprattutto se nel corso dell’iter l’intervento è stato ridimensionato in modo significativo. Inoltre, il ritardo dei Comuni negli accertamenti sugli usi civici non può ricadere automaticamente sul proponente.

Sono i principali passaggi della sentenza n. 1062/2026 del TAR Calabria, pubblicata il 5 giugno, che ha accolto il ricorso di Elienergy contro il diniego della Regione Calabria al PAUR per il parco eolico “Contessa”, previsto nei comuni di Cortale, Jacurso e Maida, in provincia di Catanzaro.

La decisione riguarda un impianto eolico, ma contiene indicazioni di interesse anche per il fotovoltaico e più in generale per i procedimenti autorizzativi relativi alle FER, in particolare sul rapporto tra istruttoria, pareri paesaggistici, conferenza di servizi e accertamenti sugli usi civici.

Il progetto modificato impone una nuova valutazione

Il progetto iniziale prevedeva sette aerogeneratori, due da 4,5 MW e cinque da 4,2 MW, per una potenza complessiva di 30 MW. Durante il procedimento, la società ha però modificato la configurazione dell’impianto, anche per superare i rilievi di Enac e ottemperare alle prescrizioni della Struttura tecnica di valutazione regionale.

In particolare, sono stati eliminati due aerogeneratori, proprio quelli di potenza superiore, oltre alle opere di connessione ricadenti nel Comune di Jacurso.

La Soprintendenza, nella seduta conclusiva della conferenza di servizi del 13 giugno 2025, si era limitata a confermare il precedente parere negativo, ritenendo la modifica non rilevante rispetto ai profili monumentali e paesaggistici.

Per il TAR, però, questa impostazione non è sufficiente. Il Collegio ha ritenuto che “la mera conferma del parere precedentemente reso sul progetto originario” non fosse idonea ad assolvere l’onere di motivazione dell’amministrazione. I giudici hanno inoltre rilevato che non emergeva “il dovuto approfondimento istruttorio sul nuovo progetto, come riconfigurato”.

La modifica progettuale, secondo il TAR, aveva infatti una consistenza tale da determinare “una riduzione certamente non marginale degli impatti del progetto sul paesaggio”. Da qui la necessità di una nuova valutazione, aggiornata alla configurazione effettiva dell’impianto.

Usi civici: l’inerzia dei Comuni non può bloccare il proponente

Altro punto centrale della sentenza riguarda gli usi civici. Una delle ragioni poste alla base del diniego era il mancato accertamento dell’eventuale presenza di usi civici sulle aree interessate dal progetto.

Elienergy aveva sostenuto di aver richiesto tempestivamente ai Comuni la documentazione necessaria, senza però ottenere la conclusione degli accertamenti nei tempi utili. Per questo aveva chiesto la sospensione del procedimento, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 5, del Codice dell’ambiente.

La Regione aveva respinto la richiesta, sostenendo che la sospensione non fosse più possibile perché la conferenza di servizi era già stata avviata.

Il TAR ha invece affermato che non vi sono ragioni per escludere la sospensione del procedimento anche durante la conferenza di servizi, quando ciò sia necessario per consentire al proponente di acquisire documenti presso le amministrazioni competenti.

Secondo il Collegio, “non può ammettersi che il ritardo nell’accertamento, ove non sia imputabile al richiedente ma alle stesse amministrazioni locali interessate, determini conseguenze pregiudizievoli in capo a quest’ultimo, condizionando l’esito del procedimento amministrativo”.

Aree gravate da usi civici non automaticamente escluse dalle FER

La sentenza richiama anche un principio più generale: la presenza di usi civici non comporta, di per sé, l’assoluta incompatibilità delle aree con gli impianti da fonti rinnovabili.

Il TAR ricorda un proprio precedente, la sentenza n. 1537/2025, secondo cui il d.lgs. 199/2021 “non introduce un’assoluta inidoneità delle zone gravate da usi civici all’installazione di impianti FER, né vieta un’eventuale mutazione della destinazione di queste aree”.

Il Collegio richiama inoltre la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 103/2024 ha chiarito che la mancata inclusione delle aree gravate da usi civici tra quelle idonee non implica un divieto assoluto alla realizzazione di impianti rinnovabili.

Da questo deriva un ulteriore elemento rilevante per gli iter autorizzativi: la verifica sugli usi civici può, in alcuni casi, essere rinviata anche a un momento successivo al rilascio del titolo, ad esempio alla fase di avvio dei lavori.

Il TAR Calabria ha quindi accolto il ricorso di Elienergy, annullando il diniego regionale nei limiti indicati in motivazione e compensando le spese di lite.

La sentenza non comporta il rilascio automatico del PAUR. L’amministrazione dovrà riesercitare il proprio potere, tenendo però conto dei principi fissati dai giudici.

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