Fotovoltaico sotto i 5 MW in area industriale, il TAR Umbria conferma l’attività libera
Il regime di attività libera previsto dal Testo unico FER per gli impianti fotovoltaici a terra sotto i 5 MW in aree industriali, artigianali o commerciali opera autonomamente rispetto alla disciplina delle aree idonee. È uno dei passaggi più rilevanti della sentenza n. 282 del 18 giugno 2026, con cui il TAR Umbria ha respinto il ricorso presentato contro la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 3,9 MW nel Comune di Todi.
La controversia riguardava un progetto con strutture a tracker monoassiale, localizzato in un’area classificata dal PRG comunale a vocazione industriale. La società proponente aveva presentato una CILA per l’impianto e una SCIA per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto. Il Comune di Todi non aveva adottato provvedimenti inibitori, ritenendo l’intervento riconducibile al regime dell’attività libera.
I ricorrenti, proprietari confinanti e un comitato locale, sostenevano invece che l’area non potesse essere considerata idonea ai sensi del Dlgs 199/2021, perché ricadente entro 500 metri da un bene culturale, la “Fattoria di -Omissis-”, assoggettata a vincolo diretto. Da qui la richiesta di annullamento degli atti comunali e della documentazione presentata dalla società, o quantomeno l’applicazione della PAS con coinvolgimento della Soprintendenza.
Il TAR ha respinto questa ricostruzione. Il Collegio ha rilevato che la disciplina applicabile al caso è l’articolo 7 del Dlgs 190/2024, che regola l’attività libera per gli interventi indicati nell’Allegato A. Tra questi rientrano gli “impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale”, oltre alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.
Per il TAR, questa disciplina ha natura speciale e derogatoria e non è subordinata alla preventiva qualificazione dell’area come idonea secondo il Dlgs 199/2021. In altri termini, quando ricorrono i presupposti espressamente previsti dal Testo unico FER — potenza inferiore a 5 MW, localizzazione in area industriale, artigianale o commerciale, assenza di vincoli diretti sull’area di progetto — l’intervento può rientrare nell’attività libera.
La sentenza chiarisce anche il rapporto con la fascia di rispetto dai beni culturali. Secondo i giudici, il fatto che l’impianto si trovi entro 500 metri da un bene culturale non determina automaticamente l’obbligo di seguire un diverso procedimento autorizzatorio, se l’area dell’intervento non è direttamente sottoposta a vincoli paesaggistici o culturali ai sensi del Dlgs 42/2004. Nel caso specifico, il vincolo riguardava il bene denominato “Fattoria di -OMISSIS-”, non l’area destinata all’impianto.
Il TAR ha quindi ritenuto inconferente anche il richiamo agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali, che disciplinano l’autorizzazione per interventi incidenti su beni culturali. La fascia di rispetto invocata dai ricorrenti, secondo il Collegio, non equivaleva a un vincolo diretto sull’area di progetto e non comportava, di per sé, la necessità di un nulla osta preventivo della Soprintendenza.
Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda la cauzione per la dismissione e il ripristino. I ricorrenti avevano contestato il mancato deposito della garanzia bancaria o assicurativa prevista dall’articolo 7, comma 7, del Dlgs 190/2024 per gli interventi che occupano suolo non ancora antropizzato. Anche questo motivo è stato respinto: il Comune aveva ritenuto l’area antropizzata per la presenza di infrastrutture aeree e linee idriche, e il TAR ha escluso che ricorresse il presupposto della mancata antropizzazione richiesto dalla norma.
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