TAR L’Aquila: dopo 30 giorni dal diniego annullato può formarsi il titolo PAS
Il mancato esercizio del potere inibitorio entro 30 giorni può determinare la formazione tacita del titolo abilitativo in PAS, con la conseguente illegittimità di un successivo diniego espresso.
È uno dei principi affermati dal TAR Abruzzo, sede dell’Aquila, con la sentenza n. 506/2026, pronunciata nell’ambito di un giudizio promosso, per conto di un operatore del settore, dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, coadiuvato dall’avvocata Francesca Tondi.
Il caso riguardava la riedizione del potere amministrativo dopo l’annullamento giudiziale di un precedente provvedimento di diniego. Secondo il TAR, decorsi 30 giorni dal deposito della sentenza di annullamento senza che l’amministrazione abbia esercitato il proprio potere inibitorio, “il mancato esercizio del potere inibitorio entro i termini previsti dalla legge ha […] determinato la formazione tacita del titolo abilitativo, con conseguente illegittimità del sopravvenuto provvedimento di diniego espresso”.
La decisione interviene anche sui limiti entro i quali l’amministrazione può riesaminare il progetto dopo una sentenza sfavorevole. Il TAR ha stabilito che l’amministrazione non può utilizzare, per la prima volta nella fase di riedizione del potere, motivi ostativi che erano già rilevabili durante l’istruttoria del procedimento concluso con il provvedimento successivamente annullato dal giudice.
“Si tratta soprattutto di una sentenza di sistema, perché fa ordine dal punto di vista procedimentale”, ha commentato l’avvocato Andrea Sticchi Damiani.
Secondo il legale, la pronuncia chiarisce infatti che “è precluso all’Amministrazione l’utilizzo, per la prima volta ed in sede di riedizione del potere, di motivi ostativi già rilevabili nella fase istruttoria del procedimento definito con il provvedimento annullato in sede giurisdizionale”.
I Comuni non possono introdurre divieti generalizzati alle FER
Un ulteriore passaggio della sentenza riguarda il rapporto tra pianificazione urbanistica comunale e installazione degli impianti da fonti rinnovabili.
Secondo il TAR, la pianificazione urbanistica locale non è idonea a comprimere la qualificazione delle aree destinate all’insediamento degli impianti FER e i Comuni non possono vietarne in via generale e astratta la realizzazione.
La sentenza richiama il principio europeo della massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e i principi fondamentali statali in materia energetica, orientati a favorire la realizzazione degli impianti FER per il loro ruolo nella lotta ai cambiamenti climatici, nella riduzione dell’inquinamento e nella sicurezza degli approvvigionamenti energetici.
“Il TAR L’Aquila, accogliendo le tesi del nostro studio, ha rilevato che i Comuni non possono vietare in via generale ed astratta l’installazione di impianti FER”, racconta Sticchi Damiani.
La pronuncia afferma infatti che “i comuni non possono vietare, in via generale ed astratta, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”, richiamando il “principio euro-unitario della massima diffusione degli impianti FER”.
“La sentenza n. 506/2026 offre quindi indicazioni su tre aspetti centrali per gli operatori: il rispetto dei termini della PAS, i limiti alla riedizione del potere amministrativo dopo l’annullamento di un diniego e l’impossibilità per gli enti locali di introdurre divieti generalizzati contro gli impianti rinnovabili”, precisa il legale.
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