Autorizzazione paesaggistica, TAR Sicilia sospende il diniego della Soprintendenza: “motivazione generica e stereotipata”
Il TAR Sicilia ha accolto l’istanza cautelare presentata contro il diniego di autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Trapani, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato. Al centro dell’ordinanza, depositata nell’ambito del ricorso n. 1050/2026, c’è un principio di rilievo per tutti gli interventi che richiedono valutazioni paesaggistiche: l’amministrazione non può bloccare un progetto ricorrendo a formule generiche, soprattutto quando la disciplina urbanistica dell’area consente la realizzazione di opere funzionali all’attività agricola.
Il provvedimento impugnato era stato adottato dalla Soprintendenza di Trapani il 12 marzo 2026 e aveva negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta. Il Comune di Marsala non si è costituito in giudizio, mentre l’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana si è costituito tramite l’Avvocatura dello Stato.
Secondo il TAR, a un primo esame, appare fondata la censura relativa all’insufficienza della motivazione del diniego. Il Collegio rileva infatti che il provvedimento sarebbe stato affidato a “formule generiche e stereotipate”, prive di un effettivo collegamento con il caso concreto. Un passaggio centrale, perché il TAR richiama l’articolo 20 delle Norme tecniche di attuazione, che nella zona interessata ammette la realizzazione di interventi funzionali all’attività agricola.
Da qui l’affermazione di un obbligo motivazionale rafforzato: se la pianificazione consente quella tipologia di interventi, l’amministrazione che intende impedirli deve spiegare in modo specifico e analitico le ragioni del diniego. Non basta, quindi, un richiamo astratto alla tutela paesaggistica, né una motivazione standardizzata che non chiarisca perché, in quel determinato contesto, il progetto non sarebbe compatibile.
Il TAR osserva che il difetto di motivazione risulta “indirettamente confermato” dalla memoria dell’Avvocatura dello Stato, definita “copiosa” e ricca di argomenti e riferimenti che, secondo il Collegio, avrebbero dovuto essere presenti nel provvedimento originario. Inoltre, il TAR ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, individuato nella “indefinita dilatazione dei tempi di realizzazione del progetto”.
Con l’ordinanza, il Tribunale amministrativo ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del diniego, facendo salvi eventuali ulteriori provvedimenti motivati che l’amministrazione potrà adottare anche durante la pendenza del giudizio. La trattazione nel merito è stata fissata per il 10 novembre 2026.
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