Incentivi GSE al fotovoltaico, la Cassazione: “spettano al proprietario dell’impianto”

Pronunciandosi su un caso giudiziari oche riguarda due impianti fotovoltaici finiti al centro di una procedura fallimentare, la Corte ha sancito che i ricavi delle tariffe incentivanti e del ritiro dedicato spettano in ogni caso al proprietario dell’impianto
Immagine: Tingey Injury Law Firm, unsplash

Se il soggetto responsabile non coincide con il proprietario dell’impianto, gli incentivi e i ricavi del ritiro dedicato non possono essere trattenuti automaticamente da chi ha la convenzione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). Con l’ordinanza n. 11085/2026, pubblicata lo scorso 25 aprile, la Corte di Cassazione stabilisce che gli importi spettano al proprietario dell’impianto, in quanto legati allo sfruttamento economico dell’asset.

Il caso riguardava due impianti fotovoltaici finiti al centro di una procedura fallimentare. Nel caso di specie, la società Sipmo Srl era subentrata nelle convenzioni GSE e aveva incassato sia le tariffe incentivanti sia i corrispettivi del ritiro dedicato. Il proprietario degli impianti, Rev Gestione Crediti Spa, chiedeva però la restituzione delle somme, sostenendo che derivavano dallo sfruttamento di beni di sua proprietà.

La Cassazione, ribaltando la precedenza impostazione del Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Ancona, gli ha dato ragione. Secondo i giudici, la convenzione GSE individua il soggetto che può incassare materialmente gli importi, ma non decide sempre chi possa trattenerli in via definitiva. Se l’impianto appartiene a un altro soggetto, i flussi economici devono seguire la proprietà dell’asset.

Secondo l’interpretazione dei giudici, le tariffe incentivanti servono a remunerare i costi di investimento e di esercizio dell’impianto. Il ritiro dedicato, invece, remunera l’energia prodotta e ceduta al GSE. In entrambi i casi, il valore nasce dall’impianto fotovoltaico.

Il soggetto responsabile che incassa gli importi, ma non è proprietario dell’impianto, deve quindi restituirli al proprietario a partire dalla domanda giudiziale. Nel caso esaminato, poiché le somme erano maturate dopo l’apertura del fallimento, la Corte ha riconosciuto anche il possibile trattamento in prededuzione, ovvero il pagamento di debiti sorti durante la procedura.

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