DL Bollette in Gazzetta Ufficiale, le disposizioni che interessano il fotovoltaico

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Nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 98 del 29 aprile è pubblicato il testo coordinato del decreto-legge n. 19/2025, ovvero il DL Bollette.

La norma introduce “misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.

Risultano di particolare interesse per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo i seguenti articoli.

L’art. 1 bis amplia l’elenco dei possibili soci o membri previsti dalla legge per le comunità energetiche rinnovabili (CER). Possono essere: persone fisiche, piccole-media imprese (PMI) anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni di protezione ambientale, le amministrazioni locali individuate nell’elenco Istat.

L’art. 1 ter stabilisce che per l’accesso agli incentivi  per gli impianti destinati alle configurazioni di autoconsumo (Cacer) attivati entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del decreto CER, la documentazione comprovante la finalità dell’impianto deve essere prodotta prima della costituzione della comunità energetica.

L’art. 3 prevede per le PMI e le imprese energivore, per il 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, utilizzando parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 (ETS) del 2024.

L’art. 3-bis, per aumentare la concorrenza e ridurre i prezzi dell’energia elettrica per i clienti finali, modifica l’articolo 16 del decreto legislativo 210/2021 introducendo per il cliente finale la possibilità di fare autoconsumo con più produttori simultaneamente, anche diversi e indipendenti.

L’art. 3-ter modifica l’articolo 16-bis del decreto-legge 17/2022 per l’integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico. Stabilisce che il Gestore dei servizi energetici (Gse), attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell’offerta, stipula contratti quinquennali per differenza a due vie per il ritiro e l’acquisto di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER). La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto. Prima dello svolgimento delle gare, il Gse dovrà effettuare procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipano le imprese quali consumatori finali.

L’art. 3-quater apre l’accesso al fondo rotativo “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro.

L’art. 3-quinquies, al fine di favorire lo sviluppo dei sistemi di accumulo, mette a disposizione del Mase un fondo pari a 750.000 euro per gestire i procedimenti di autorizzazione mediante la stipulazione di un’apposita convenzione.

L’art. 4 ter prevede un incentivo del 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi di rinnovamento che comportino un incremento della potenza pari almeno al 20% rispetto alla potenza dell’impianto preesistente.

L’art. 4 quater aggiunge ai progetti da considerarsi prioritari gli impianti Fer soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale.

L’art. 4 quinquies incrementa di 10 milioni di euro per il 2025 la dotazione finanziaria per l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati a ridurre il costo dell’energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività dilettantistiche.

Il decreto entra in vigore oggi, giorno successivo alla pubblicazione in  Gazzetta.

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