DL Agricoltura, il TAR solleva questione di legittimità sui divieti al fotovoltaico

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Tra le sentenze e ordinanze pubblicate nell’ambito dei ricorsi al DM Aree idonee, il TAR Lazio ha anche accolto le questioni di legittimità costituzionale mosse dalle ricorrenti al decreto legge n. 63/2024, ovvero il DL Agricoltura.

“Le ordinanze di rimessione alla corte costituzionale della questione di legittimità con riferimento al DL agricoltura, infatti, hanno accolto integralmente le censure proposte dai ricorrenti, in particolare è stata censurata la violazione di tutta la disciplina unionale di favor per le energie rinnovabili, nonché la violazione della disciplina nazionale dettata con norme di rango primario e finalizzata alla possibilità di installare impianti fotovoltaici a terra in area agricola. Le ordinanze hanno inoltre stigmatizzato la decisione di non escludere dal divieto gli impianti agrivoltaici non avanzati”, ha spiegato a pv magazine Italia Carlo Comandè, avvocato che si è occupato, tra gli altri, dei ricorsi mossi da Erg e Iberdrola.

In una delle sentenze, la n. 9157/2025, il TAR ha definito “rilevanti e non manifestamente infondate” le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente nei confronti del DL Agricoltura rinviando il giudizio alla Corte Costituzionale.

“Preliminarmente va chiarito che ogni commento oggi è prematuro, le sentenze e le ordinanze adottate dal TAR Lazio sono molte e molto diverse tra loro quindi ci riserviamo di leggerle con attenzione, tuttavia due sono gli elementi di immediata percezione. Il primo è la rimessione alla corte costituzionale della questione di legittimità della legge sulle aree idonee della Sardegna, rimessione che riguarda appunto solo i ricorsi inerenti impianti da realizzare in quella regione e che ha totalmente accolto le contestazioni mosse in ricorso avverso questa norma che, per prima, ha dato attuazione al DM aree idonee. In secondo luogo va evidenziato come tutte le pronunce abbiano ritenuto che il DM Aree idonee non abbia innovato il regime delle aree non idonee e che, conseguentemente, le regioni nel normarle non potranno ritenerle come aree in cui possa ritenersi vietata l’installazione di impianti FER”* ha aggiunto Comandè.

*aggiunto dopo la pubblicazione

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