La Toscana, tramite un apposito gruppo di lavoro composto da membri della Giunta e del Consiglio, ha definito una nuova proposta di legge sulle aree idonee a seguito delle recenti sentenze del TAR Lazio. Il nuovo testo prevede modifiche tra cui una stretta alla possibilità di installare impianti fotovoltaici in area agricola e la promozione dell’autoconsumo anche attraverso lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER). I Comuni, inoltre, potranno ridisegnare le aree idonee all’interno dei propri territori anche dopo il raggiungimento degli obiettivi energetici provinciali o metropolitani, mentre le altre aree decadranno automaticamente limitando l’installazione di nuovi impianti solo a quelle dichiarate idonee assolute.
La giunta regionale era stata tra le prime ad approvare il testo a inizio dicembre 2024. Tuttavia, a seguito delle vicende giurisprudenziali che hanno interessato il decreto aree idonee, il disegno di legge toscano, come molti altri, era entrato in una fase di stallo.
Il nuovo testo, modificato a seguito degli emendamenti proposti da Gianni Anselmi (Pd) e Lucia De Robertis (Pd), rispettivamente presidenti delle commissioni Sviluppo economico e Ambiente, torna ora sul tavolo dell’assessora all’Ambiente, Monia Monni, che lo invierà ai Comuni per recepire ulteriori pareri sulla riperimetrazione delle aree.
Dopodiché, riporta la Regione, il testo sarà pronto in attesa delle modifiche imposte dal TAR al DM Aree idonee e potrà tornare, una volta uniformato alle nuove disposizioni, al Consiglio regionale per l’approvazione.
Le novità nel testo
Il testo è modificato con 19 emendamenti che di seguito riportiamo in sintesi:
- Introduce nel preambolo una specificazione per chiarire che l’autoconsumo può realizzarsi sia in forma singola che collettiva;
- Inserisce tra gli obiettivi della legge quello di favorire l’autoconsumo;
- Sostituisce l’articolo 2 “Definizioni” precisando, ad esempio, che l’autoconsumo può realizzarsi anche mediante l’applicazione del meccanismo Energy Release;
- Anticipa l’introduzione di previsioni specifiche per l’agrivoltaico;
- Sostituisce l’articolo 3 “Aree idonee assolute agli impianti fotovoltaici” aggiungendo: le pensiline e le tettoie dei parcheggi che abbiano ottenuto idoneo titolo urbanistico ed edilizio, le discariche e i lotti di discarica chiusi oppure ripristinati;
- Sostituisce l’articolo 4 “Aree idonee alla installazione di impianti fotovoltaici” aggiungendo, in particolare: la definizione “a terra e sulle coperture” per chiarire che si fa riferimento a tutte le tipologie di installazione, introdurre tra le aree idonee le aree industriali dismesse e le aree del commercio al dettaglio, inserire le miniere e le porzioni di cave e miniere;
- Sostituisce l’articolo 5 “Aree non idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra“. In particolare diventano non idonee: le aree agricole DOC, DOCG, DOP olio EVO (nei casi in cui sia attestata la coltivazione tutelata); le aree classificate come suoli 1 e 2 dalla carta della capacità dei suoli della Regione Toscana; le aree su cui insistono o sono programmate infrastrutture irrigue e di bonifica finanziate da fondi pubblici. Le fattispecie si riferiscono alle previsioni dei “buffer” di 500 metri dagli impianti industriali e stabilimenti, di 300 metri dalle aree a destinazione industriale, di 150 metri dalla rete autostradale e stradale regionale a doppia carreggiata. Al di fuori dei “buffer” il fotovoltaico nelle aree agricole è sempre proibito;
- Introduce l’articolo 5-bis “Aree idonee e non idonee all’installazione di impianti agrivoltaici“. Sono aree idonee assolute all’agrivoltaico le aree classificate a destinazione agricola dagli strumenti di pianificazione urbanistica a condizione che gli impianti: siano proposti da imprenditori agricoli professionali in forma singola e societaria; la potenza nominale sia non superiore a 5 MW; non occupino una superficie agricola superiore al 20% di quella produttiva nella disponibilità del richiedente;
- Adegua le disposizioni concernenti la conflittualità tra aree;
- Introduce la fattispecie delle aree idonee assolute per gli impianti eolici;
- Emendamento di coordinamento;
- Introduce l’articolo 7-bis “Promozione degli impianti rinnovabili in modalità di autoconsumo” che sottolinea l’obiettivo della Regione di riconoscere la strategicità dell’autoconsumo come modello di conversione energetica e individua come relative aree idonee assolute: impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza non superiore a 1 MW al servizio di una comunità energetica rinnovabile; impianti fotovoltaici o agrivoltaici in autoconsumo di potenza nominale non superiore a 20 kW; impianti eolici in autoconsumo di potenza complessiva non superiore a 20 kW.
- Modifica l’articolo 8 per ribadire la caratteristica potenziale della superficie comunale interessata;
- Sostituisce l’articolo 9 “Procedimento di compartecipazione dei comuni” al fine di: consentire ai comuni di identificare nelle proprie proposte di rideterminazione aree idonee che manterranno la medesima qualifica di idoneità anche al raggiungimento della quota energetica provinciale/metropolitana; ridurre i termini inizialmente previsti per la proposta dei comuni di rideterminazione delle aree idonee e per la relativa trasmissione alla Regione da parte delle province o della Città metropolitana dell’atto di ricognizione delle proposte comunali;
- Aggiunge l’articolo 9-bis “Quote energetiche provinciali/metropolitane” al fine di assegnare un obiettivo energetico a tutte le province/città metropolitana e, conseguentemente, prevedere la “decadenza” delle aree idonee qualora, attraverso il monitoraggio annuale della Regione Toscana, quell’obiettivo fosse raggiunto. In seguito a ciò le aree idonee, con alcune eccezioni, acquistano la qualifica di aree ordinarie;
- Sostituisce l’articolo 10 “Monitoraggio e verifica” introducendo il principio per cui anche i comuni con un obiettivo di aree idonee minime pari a 0 kmq concorrono e vengono computati al fine del raggiungimento dell’obiettivo energetico regionale attraverso le aree idonee assolute;
- Sopprime l’articolo 11 “Agrivoltaico”;
- Sostituisce l’articolo 12 “Disposizioni per i procedimenti in corso” specificando che per i procedimenti in corso alla data di approvazione della delibera di Giunta che approva il rapporto di monitoraggio, si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione dell’istanza;
- Sostituisce l’articolo 13 “Abrogazioni, acquisizione e cessazione di efficacia” prevedendo, in particolare, che le aree idonee assolute e le aree non idonee acquistano efficacia al momento dell’entrata in vigore della legge.
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