Chiarezza sulle aree idonee per avere pari chiarezza sulle zone di accelerazione; sanare l’ulteriore elemento di incertezza rappresentato dal divieto di impianti fotovoltaici a terra in aree classificate agricole; stabilire come aree idonee “minime” le superfici attualmente classificate idonee ex legge previste dal decreto legislativo 199/2021. Sono le richieste avanzate da Confindustria, Elettricità Futura e il Coordinamento Free nelle memorie depositate alla Camera sul decreto legge 73/2025, ovvero il DL Infrastrutture.
Il decreto interessa il fotovoltaico in particolare all’articolo 13 “Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili” su cui Italia Solare e l’Alleanza per il Fotovoltaico hanno già espresso perplessità.
Confindustria
Confindustria, all’interno di una lunga memoria che tocca varie tematiche, condivide la necessità di una definizione delle zone di accelerazione ma “ritiene fondamentale chiarire il quadro normativo complessivo delle aree idonee per lo sviluppo delle energie rinnovabili di cui le zone di accelerazione rappresentano un sotto insieme”.
In particolare, “appare necessario un adeguamento del DM 21 giugno 2024, alla luce della recente pronuncia del TAR Lazio in materia, stabilendo che le superfici attualmente classificate idonee ex legge (Art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021) siano considerate aree idonee minime, da ampliare secondo quanto verrà previsto dalle Regioni e province autonome”.
Confindustria ritiene inoltre necessario “sanare l’ulteriore elemento di incertezza rappresentato dal divieto di impianti fotovoltaici a terra in aree classificate agricole, introdotto dall’articolo 5 del DL n. 63/2024 agricoltura, che lo stesso TAR del Lazio ha sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, definendolo sproporzionato e in contrasto con l’obiettivo europeo della massima diffusione delle fonti rinnovabili. Al riguardo, si propone pertanto di abilitare l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree idonee ex lege quantomeno per l’autoproduzione industriale”.
Coordinamento Free
Il Coordinamento Free evidenzia che le zone di accelerazione sono un “di cui” delle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, rappresentando una sorta di aree “super idonee” nelle quali gli impianti possono essere autorizzati con procedure particolarmente semplificate. Pertanto, è “evidente che la chiarezza sulle aree idonee è essenziale per avere pari chiarezza sulle zone di accelerazione”.
Il Coordinamento suggerisce di introdurre nel decreto legge una disposizione che disciplini nuovamente la materia delle aree idonee. A tal proposito, sarebbe “stabilire che le aree attualmente classificate idonee per legge “nelle more” diventino aree idonee minime valide in tutte le regioni” e “attenuare lievemente il divieto di impianti fotovoltaici a terra in aree classificate agricole, ad esempio consentendo tali impianti in aree agricole quando destinati all’autoconsumo o autoconsumo a distanza”.
È poi indispensabile che “tra le aree sempre idonee siano ricomprese anche le aree industriali e a tal proposito è necessario che sia emendato il comma 8 dell’articolo 20 del decreto legislativo 199/2021”. Si suggerisce poi di “estendere con lo stesso criterio di distanza, l’idoneità delle aree agricole entro una certa distanza dalle autostrade, anche a tutte le superstrade e alle strade con almeno due corsie per senso di marcia”.
Elettricità Futura
Elettricità Futura, sostanzialmente in linea con quanto riportato da Confindustria e il Coordinamento Free, ritiene che l’attuale formulazione dell’articolo 13, seppur condivisibile, debba essere inquadrata nel panorama in evoluzione relativo alla disciplina delle Aree Idonee. “Così come formulata, la norma, infatti, potrebbe generare ulteriori incertezze in quanto l’attuale contesto normativo non consente la corretta individuazione delle aree di accelerazione proprio perché non è stata ancora opportunamente regolata la materia delle aree idonee”.
Per rendere possibile il coordinamento tra aree di accelerazione minime e aree idonee, evitando una regolazione disomogenea delle stesse sul territorio, “sarebbe necessario quantomeno precisare che le aree idonee ex lege sono sempre da considerare tali – non solo nelle more dell’individuazione delle aree idonee da parte delle regioni (cfr Art. 20, comma 8) – prevedendo espressamente l’obbligo per le Regioni di mantenere de minimis le aree già considerate idonee dalla vigente normativa nazionale”.
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