Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha pubblicato il decreto che regolamenta l’istituzione di un sistema di garanzie che mitighino il rischio finanziario associato ai PPA di energia rinnovabile con una durata di almeno tre anni.
Il DM 152/2025 si compone di otto articoli e definisce, tra le altre disposizioni, che il Gestore dei mercati energetici (GME) definirà il modello di funzionamento del mercato dei PPA (Mppa), il Gestore dei servizi energetici (GSE) farà invece da garante riconoscendo alla controparte lesa il prezzo di riserva di acquisto in caso di inadempimento.
L’articolo 3 “Indirizzi per lo sviluppo del Mppa e condizioni per l’assunzione del ruolo di operatore di ultima istanza” stabilisce che il GME, previa consultazione, definisce il modello di funzionamento del mercato dei PPA (Mppa) in cui non è consentita la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili che sia già oggetto di contratti precedentemente negoziati.
Per contenere il rischio di inadempimento delle controparti di un contratto PPA, il GME è incaricato a prevedere che:
- la negoziazione di ciascun contratto avvenga tra controparti reciprocamente selezionatesi in via preliminare sul Mppa e che i casi di inadempimento siano gestiti separatamente per ogni singolo contratto;
- siano ammessi a presentare offerte di vendita sul Mppa unicamente i soggetti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili in esercizio e/o autorizzati e che soddisfino i requisiti individuati con le regole operative che verrano emanate dal GSE;
- siano ammessi a presentare offerte di acquisto sul Mppa unicamente i soggetti titolari di punti di prelievo e che soddisfino i requisiti individuati dal GSE;
- il GME assume il ruolo di controparte centrale sul Mppa;
- le negoziazioni e il mantenimento delle posizioni già assunte siano consentiti solo previa positiva verifica della congruità finanziaria delle garanzie prestate dagli operatori a copertura dell’esposizione associata a ciascun contratto;
- l’esposizione associata a ciascun contratto venga determinata per una quota del controvalore di ciascun anno oggetto del contratto, decrescente all’aumentare della durata del contratto stesso, e venga rivalutata periodicamente tenendo conto dell’evoluzione dei prezzi;
- se una delle controparti di un contratto diventa inadempiente: il GME applica le misure disciplinari previste dalla disciplina del mercato elettrico; il GSE assume il ruolo di operatore di ultima istanza; il GME escute le garanzie della controparte inadempiente versando i relativi importi al GSE.
Il GSE definisce e verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti interessati ad acquistare e vendere contratti PPA.
L’articolo 4 “Intervento del GSE nel ruolo di operatore di ultima istanza” stabilisce che in caso di inadempimento della controparte acquirente di un contratto PPA, limitatamente alla durata residua dello stesso non oggetto di trasferimento sul MTE, il GSE riconosce alla controparte non inadempiente il prezzo di riserva di acquisto definito dalle regole operative.
L’articolo 5 “Contratti negoziabili” stabilisce che i contratti PPA da negoziare sul Mppa hanno caratteristiche standardizzate analoghe o comunque compatibili con quelle dei contratti negoziati sul MTE, aventi durata temporale non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni.
Il GSE individua apposite modalità con le quali le Garanzie di Origine (GO) emesse in corrispondenza della medesima fonte energetica prodotta in esecuzione dei contratti negoziati sul Mppa possono essere cedute dal produttore.
L’articolo 6 “Verifiche” stabilisce che il GSE effettua le verifiche di corrispondenza tra la quantità di energia immessa in rete dal venditore in virtù dei contratti PPA negoziati sul Mppa e quella effettivamente prodotta da fonti rinnovabili.
Il ruolo del GSE come garante è previsto dal DL Emergenze emanato dal governo a dicembre.
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