Fer X transitorio, modalità della seconda asta e parere Arera

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L’Autorità di regolazione energia reti (Arera) ha espresso parere positivo allo schema di decreto per introdurre una seconda asta del Fer X transitorio. Tuttavia, avvisa che i non price criteria potrebbero comportare un aumento dei costi.

Il documento 05/2025/I/EFR dell’Autorità, datato 3 luglio e pubblicato oggi, fornisce inoltre informazioni sul funzionamento della seconda procedura. Da segnalare che le istanze di partecipazione alla prima asta potranno essere ritirate senza costi aggiuntivi a condizione che vengano ripresentate alla seconda.

Il nuovo articolo 5-bis del decreto FER X transitorio, che introdurrebbe la seconda asta, prevede in particolare:

  • al comma 1 l’introduzione della nuova procedura competitiva dedicata a impianti fotovoltaici che rispettano specifici criteri di resilienza riservando un contingente pari a 1,6 GW, fermo restando il contingente complessivo di 10 GW assegnato dal decreto FER X transitorio per gli impianti fotovoltaici;
  • al comma 2, specifica i criteri di preselezione che dovranno essere rispettati per gli impianti solari fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW: a) il modulo fotovoltaico non è assemblato in Cina; b) le celle fotovoltaiche non sono originarie della Cina; c) gli inverter non sono originari della Cina; d) almeno un altro dei componenti contenuti nella lista dedicata alla tecnologia solare non è originario della Cina;
  • al comma 3, prevede che le istanze di partecipazione alle procedure competitive siano corredate da uno specifico impegno al rispetto dei non price criteria;
  • al comma 4, stabilisce che le procedure competitive 1 si svolgano secondo quanto già disciplinato dal decreto FER X transitorio;
  • al comma 5, dispone che nell’ambito della procedura competitiva sia previsto un periodo di trenta giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto e che le graduatorie siano pubblicate entro i successivi quarantacinque giorni e comunque non oltre il 31 dicembre. Pertanto, per la sola nuova asta, avverrebbe una riduzione delle tempistiche per la presentazione delle offerte e per la loro valutazione da parte del GSE in modo da consentire la conclusione in tempo;
  • al comma 6, prevede che le date di svolgimento della procedura e le modalità di verifica del rispetto dei criteri siano definite dal GSE.

Lo schema di decreto ministeriale di modifica del decreto FER X transitorio prevede, inoltre, che:

  • le istanze di partecipazione presentate per la procedura competitiva in corso possano essere annullate entro il periodo di apertura della medesima procedura e senza l’applicazione di penalità purché siano successivamente ripresentate per partecipare alla seconda procedura;
  • entro i cinque giorni successivi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di modifica del decreto siano aggiornate le regole operative.

L’Arera conclude che quanto previsto dallo schema di decreto ministeriale di modifica del decreto FER X transitorio non modifica i contingenti complessivamente disponibili e comporta che non vi siano variazioni in aumento della spesa annua massima teorica che il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) aveva già inizialmente stimato per il decreto.

Tuttavia, l’Autorità evidenzia che l’introduzione di specifici criteri volti a valorizzare il contributo delle procedure competitive alla resilienza potrebbe comportare, in esito alle procedure concorsuali relative al contingente aggiuntivo, un aumento dei costi che ne derivano.

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