La giunta regionale dell’Umbria, con la delibera 698, ha approvato il disegno di legge “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”, ovvero la legge sulle aree idonee.
La legge privilegia la realizzazione di impianti diffusi, di piccole e medie dimensioni, e individua le comunità energetiche rinnovabili (CER) come pilastro del sistema, dichiarando idonea ogni area ad esse destinate.
Le aree idonee includono superfici antropizzate e compromesse, coperture, aree edificate, parcheggi, aree dismesse, discariche e infrastrutture esistenti. Per queste aree, i tempi autorizzativi saranno ridotti e il parere paesaggistico sarà non vincolante, incentivando la rigenerazione delle aree già antropizzate.
Particolare attenzione è dedicata all’agrivoltaico, con requisiti stringenti nelle aree non idonee. La legge impone requisiti rigorosi per minimizzare gli impatti ambientali e una ripartizione territoriale equa. Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici di grandezza superiore a 1,5 ettari, da collocare a terra in aree classificate agricole, l’estensione complessiva non può essere superiore al 3% della superficie agricola dello spazio rurale di ciascun Comune.
Sono previste garanzie finanziarie per la dismissione degli impianti e un programma di compensazioni ambientali e territoriali a carico dei proponenti, con percentuali significative dei proventi da destinare ai comuni o alle CER.
La legge promuove un mix energetico diversificato includendo anche tecnologie di accumulo come idroelettrico da pompaggio, accumulo gravitazionale e idrogeno verde.
“Fare impianti nelle aree idonee sarà semplice, veloce e a rischio zero. Presentare progetti nelle aree non idonee sarà un rischio altissimo di bocciatura, prossimo alla certezza di veder andare in fumo il proprio investimento”, commenta l’assessore regionale all’Energia, Thomas De Luca.
Nonostante la recente sentenza del TAR Lazio sul DM Aree idonee, la Regione comunica di aver deciso di procedere con l’approvazione del disegno di legge “per evitare ulteriori ritardi e incertezze”. L’auspicio è che l’iter in assemblea legislativa sia rapido per giungere all’approvazione entro l’estate.
Il contenuto della legge
La norma è composta da 11 articoli di seguito riportati sintenticamente. Il testo completo approvato dalla giunta è consultabile cliccando qui.
L’articolo 1 definisce l’oggetto del disegno di legge, ovvero l’individuazione di superfici e aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Il comma 4 stabilisce che a tutti gli impianti FER aventi potenza inferiore a 19 kW, a prescindere dalla loro dimensione, ad esclusione di quelli situati all’interno di aree oggetto di tutela, si applica il regime di attività edilizia libera.
L’articolo 2 descrive le finalità del disegno di legge che consistono nel raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni nette e dell’autonomia energetica regionale entro il 2050. Con il comma 3 la Regione riconosce il diritto all’autoproduzione di energia per il soddisfacimento dei fabbisogni familiari di autoconsumo al fine di contrastare la povertà energetica. Il comma 8 stabilisce il principio per cui lo sviluppo integrato di sistemi di accumulo giornalieri e stagionali rappresenta per la Regione un fattore strategico, in grado di soddisfare le diverse tipologie di domanda, al fine di compensare la discontinuità di produzione delle FER.
L’articolo 3 elenca in dettaglio le aree e superfici idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela. Al comma 2 si prevede che la giunta regionale, attraverso un apposito disegno di legge, può definire un elenco di ulteriori aree idonee che saranno individuate sulla base della progressiva definizione delle norme statali di riferimento, di pianificazione e programmazione regionale o di proposte dei comuni per superfici finalizzate al soddisfacimento dei bisogni locali di autoconsumo. Il comma 3 dispone che, laddove previsti, i pareri espressi dall’autorità competente in materia paesaggistica hanno natura non vincolante.
L’articolo 4 individua le aree non idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 1 stabilisce il principio per cui nelle aree non idonee sussiste un’altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione, mentre il comma 2 precisa che la non idoneità si applica anche agli impianti la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale è in corso di espletamento al momento dell’entrata in vigore del disegno di legge. Nel comma 3 si stabilisce che sono considerate non idonee all’installazione di impianti FER le aree e le superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela. Il comma 10 dispone che la fascia di rispetto può essere estesa fino a 7.000 metri in caso di adeguata istruttoria che giustifichi l’esigenza dell’estensione rispetto al contesto territoriale e paesaggistico.
L’articolo 5 disciplina il principio di prevalenza di idoneità disponendo che nei casi in cui un’area idonea sia ricompresa all’interno di un’area definita non idonea, la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER. Il comma 3 stabilisce che gli impianti installati all’interno dei beni sottoposti a tutela e delle fasce di rispetto dovranno essere disposti in maniera ordinata e regolare ed avere una colorazione simile al manto di copertura esistente.
L’articolo 6 stabilisce la priorità, nell’ambito della pianificazione energetica regionale, dell’implementazione di sistemi di accumulo, tramite aumento della superficie occupabile, collegati agli impianti realizzati nelle aree idonee di cui o negli areali in cui prevalga l’idoneità, quali: batterie di accumulo, impianti di produzione di idrogeno verde o invasi e bacini idrici integrati con centrali elettriche da pompaggio. Il comma 2 stabilisce che gli interventi nelle aree idonee contigui ad un’area ordinaria possono usufruire della superficie di quest’ultima fino ad un 20% in più rispetto alla superficie dell’impianto da progetto qualora sia previsto un accumulo di potenza pari almeno al 10% di quella complessiva. Il comma 3 prevede che nel caso di siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, la variazione di superficie occupabile è incrementata di un ulteriore 30% in caso di installazione di impianti di accumulo e che tale aumento di superficie non è cumulabile.
L’articolo 7 comprende disposizioni volte alla minimizzazione degli impatti e all’equa distribuzione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 1 dispone che la valutazione degli impatti ambientali è pre-ordinata alla localizzazione e alla progettazione degli interventi, informando il Comune interessato al fine di assicurare il coinvolgimento dei cittadini. Il comma 2 prevede che il soggetto proponente è tenuto a dimostrare la minimizzazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli impianti tramite una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell’ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, e attraverso la progettazione di adeguati interventi di riduzione e mitigazione, compresa la possibilità di installazione di sistemi di accumulo nel caso di impianti con potenza maggiore a 100 kW. Il comma 9 stabilisce che nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici e agrivoltaici di grandezza superiore a 1,5 ettari, da collocare a terra in aree classificate agricole, l’estensione complessiva non può essere superiore al 3% della superficie agricola dello spazio rurale di ciascun Comune. Nel caso di impianti in aree non idonee (comma 10), la superficie occupabile da progetto ricompresa nello spazio rurale non può essere superiore al 5% della superficie totale delle aree in disponibilità del soggetto proponente.
L’articolo 8 disciplina gli oneri istruttori. In particolari i commi 1 e 2 dispongono che, in caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 250 kW, i soggetti proponenti degli impianti sono tenuti al versamento alla Regione di oneri istruttori relativi al procedimento unico nella misura dello 0,1% delle spese complessive di investimento, aumentato al 5% nel caso di progetti presentati in aree non idonee. Il comma 3 precisa che gli oneri non sono dovuti nel caso di impianti dedicati a comunità energetiche rinnovabili. Il comma 5 dispone infine che gli introiti derivanti dagli oneri istruttori sono interamente destinati al finanziamento alle attività di pianificazione energetica della Regione e per il perseguimento delle finalità della presente legge.
L’articolo 9 disciplina le attività di monitoraggio in capo alla giunta regionale da disporre al 31 marzo di ogni anno, relativamente alla potenza di impianti a fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita, verificando il raggiungimento degli obiettivi e la distribuzione territoriale degli impianti.
L’articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 11 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Il commento dell’assessore
“Il disegno di legge che consegniamo oggi all’assemblea legislativa è il risultato del grande percorso di partecipazione che abbiamo messo in campo con quasi cento incontri e sei plenarie su tutto il territorio della nostra regione. Sindaci, amministratori, associazioni, tecnici, imprese e singoli cittadini hanno potuto migliorare il testo con le loro proposte che sono state accolte nella versione finale”, dichiara De Luca.
“Ci muoviamo in un quadro molto complicato. Dobbiamo rispettare la Costituzione e non possiamo discostarci dal quadro normativo nazionale definito dal Governo, al tempo stesso, però, dobbiamo monitorare la giurisprudenza che evolve costantemente la materia. I 60 giorni che il TAR del Lazio ha dato al Governo per la correzione del decreto attuativo sono giunti al termine. Ad ora non è arrivato alcun segnale. In questo vuoto normativo il nostro territorio continua ad essere bersaglio di centinaia di progetti eolici e fotovoltaici di grandi dimensioni in aree non idonee, totalmente fuori scala per il nostro territorio” sottolinea l’assessore.
“Al contrario i progetti delle Comunità Energetiche Rinnovabili e quelli delle nostre imprese sono paralizzati da una vera e propria moratoria fantasma che sta soffocando il nostro sistema economico”, conclude il rappresentante di giunta.
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