L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha approvato, con determina 8/2025, le regole tecniche per la quantificazione dell’energia elettrica producibile da rinnovabili. Le regole in particolare disciplinano: le modalità di calcolo dell’energia elettrica producibile delle unità produttive (UP); gli obblighi informativi e di comunicazione tra l’operatore (BRP ovvero produttore) e il GSE; gli obblighi informativi e di comunicazione tra Terna e il GSE; gli obblighi informativi e di comunicazione tra il gestore di rete e il GSE.
Con riferimento alle modalità di calcolo dell’energia elettrica producibile delle UP da fonti rinnovabili, le regole prevedono che:
- i modelli di calcolo siano differenziati tra impianti eolici, fotovoltaici e impianti di altra tipologia;
- nel caso degli impianti fotovoltaici si faccia riferimento ai dati di disponibilità della fonte rilevati e misurati e ai dati caratteristici;
Con riferimento agli adempimenti degli operatori nel caso di impianti fotovoltaici, il documento prevede che:
- i costi connessi all’alimentazione dei sistemi di acquisizione e trasmissione dei dati, così come i costi e le responsabilità della manutenzione degli apparati di rilevazione di riferimento siano a carico degli operatori;
- su richiesta del GSE, l’operatore fornisca la documentazione per la quantificazione dell’energia elettrica producibile;
- su richiesta del GSE, una volta stipulata la convenzione finalizzata a regolare le modalità e le tempistiche relative allo svolgimento delle attività correlate alla quantificazione della mancata produzione, l’operatore renda disponibili i dati relativi alle indisponibilità delle UP causate da avarie e da manutenzioni programmate.
Con riferimento alle attività in capo al GSE, il testo prevede che:
- per i dati di disponibilità della fonte primaria utilizzati nel modello di calcolo, l’acquisizione diretta dei dati da parte del GSE debba garantire la non manomissione del dato;
- il certificato di calibratura degli apparati di misura sia allegato in fase di istanza alla scheda descrittiva e sia fornito al GSE ad ogni ciclo di verifica;
- il GSE possa richiedere i dati caratteristici dell’UP, i dati storici di disponibilità della fonte primaria e i dati dell’energia elettrica prodotta mediante il portale informatico predisposto;
- nel caso di UP per le quali non sono disponibili i dati di disponibilità della fonte primaria, ove previsti dal modello di calcolo, il GSE, ai fini della determinazione dell’energia elettrica producibile, utilizzi i dati derivanti dai migliori modelli meteorologici disponibili.
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