di Valeria Viti e Lorenzo Massaro
L’estate sarà ancora bollente sul fronte normativo, contrassegnato dall’attesa del testo finale del DL Energia, promessa per fine agosto al più tardi, che si propone di ridisegnare il profilo della rete elettrica nazionale, attraverso una serie di interventi che ne consentiranno una pianificazione ragionata.
Si tratta di un intervento necessario che assegna a Terna e ad Arera un ruolo centrale e che, stando all’articolo 1 della bozza del testo circolata nelle ultime settimane, mira a un reset del sistema che potrà poi riorganizzarsi secondo le nuove regole: il nuovo articolo 10 bis – che troverà sede nel Testo Unico FER (d.lgs. 190/2024) – prevede che Arera dovrà ridefinire la nuova disciplina delle connessioni entro 180 giorni. Tale nuova disciplina dovrà assicurare che le soluzioni di connessione siano rilasciate secondo un preciso piano di sviluppo della rete, che concorreranno a far realizzare, secondo scadenze e modalità dettate nel contesto di open season trasparenti e non discriminatorie.
Una volta introdotta tale disciplina, solo le soluzioni tecniche minime generali (Stmg) di progetti FER o di sistemi di accumulo abilitati ovvero autorizzati, rilasciate e benestariate dal gestore di rete, non perderanno efficacia. Unica eccezione alla tagliola sono i progetti che avranno ottenuto un parere – comunque denominato – positivo ambientale, a condizione però che lo stesso sia stato oggetto di positiva valutazione in uno con l’intervento di sviluppo e potenziamento della rete necessario al suo esercizio.
Il gestore di rete assegnerà poi la capacità definitiva solo ai progetti autorizzati, mentre le soluzioni medio tempore decadute non comporteranno la sospensione dei procedimenti avviati.
Così condensato il cuore del testo, il primo spunto critico è proprio in queste pieghe: la relazione illustrativa che già accompagna la bozza del Decreto sembrerebbe fare salve le Stmg che alla data della nuova regolazione si riferiranno a progetti autorizzati o benestariati. Il testo della norma, invece, richiede entrambe le condizioni. Quid iuris? La speranza è che la pausa agostana suggerisca una armonizzazione delle bozze. Diversamente, ci troveremo a dover interpretare cosa prevalga fra la possibilità vera e concreta che il progetto possa essere realizzato (in quanto autorizzato e benestariato) e la condizione dei progetti muniti di solo benestare, che tuttavia potrebbero non arrivare a meta e ottenere autorizzazioni, ovvero ancora quella dei progetti autorizzati ma non anche benestariati (il che accade spesso con le PAS che si formano per silenzio).
La bozza, inoltre, tace qualunque riferimento all’edilizia libera, che pure è uno dei regimi autorizzativi possibili. Ci si riferisce infatti solo alla PAS ovvero all’Autorizzazione Unica, senza mai una menzione dei progetti in edilizia libera. Il vuoto normativo sembra in verità confermare (se non proprio rendere necessario) la possibilità di un iter autorizzativo separato per le opere di connessione, diversamente mai dotate di una soluzione di connessione definitiva e comunque prive di disciplina puntuale sul punto.
Infine, gli ultimi commi del nuovo art. 10 bis prevedono l’iter autorizzativo della DIA in caso di potenziamento delle opere di rete in particolari caratteristiche tali da meritare la semplificazione normativa. Tuttavia, in tali casi, le aree dovranno essere già disponibili e non potranno essere espropriate. Forse si poteva osare di più, in un contesto in cui la PAS già rappresenta titolo per l’esproprio: se si tratta di aree prive di pregio, come quelle destinate a ospitale le opere, oppure già compromesse da opere pre-esistenti, perché non spingere definitivamente l’acceleratore anche sulla possibilità di espropriare?
L’auspicio è che la pausa estiva suggerisca qualche correttivo, in attesa di conoscere il resto.
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