Tra efficienza e interferenza: il correttivo TUFER affida ad Acquirente Unico un ruolo delicato

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di Valeria Viti

Tra le novità della bozza di decreto che dovrebbe introdurre correttivi al Testo unico FER (TUFER) circolata nelle ultime settimane – al netto dei vari richiami ai titoli edilizi, di cui speravamo di esserci sbarazzati, e invece eccoci qua – desta qualche perplessità la nuova norma sul rito, contenuta all’art. 12.

In particolare, mentre è sicuramente positiva l’attrazione della materia delle autorizzazioni relative a impianti FER e BESS nel comparto dei riti accelerati – chi scrive è personalmente in attesa che sia fissata udienza su un silenzio di VIA proposto ormai mesi fa …- non può non sottacersi che sarebbe stato probabilmente più aderente alla velocità del settore e all’esigenza di certezza e di tutela degli investimenti sostenuti e sostenendi richiamare integralmente il rito degli appalti, che avrebbe avuto il pregio di sgombrare dal tavolo il desueto istituto del ricorso straordinario, ormai più feticcio che rimedio percepito.

Ma il punto non è tanto questo, quanto l’inclusione di un meccanismo (gratuito) stragiudiziale di composizione delle controversie che sarà regolato da Arera e devoluto ad Acquirente Unico S.p.A. e che riguarderà, fra l’altro, l’accertamento circa la sussistenza dei vincoli che ostano all’attività libera, la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica e l’individuazione del regime amministrativo applicabile per gli interventi soggetti al TUFER.

Ferme le perplessità su come attivare la risoluzione, ciò che sarà chiarito solo da Arera evidentemente, e avverso quali atti (in ipotesi, ad esempio, di attività libera), quello che si teme è un rientro dalla finestra del GSE su circostanze e provvedimenti a oggi sottratti al suo sindacato, per effetto di puntuali e decisivi interventi in questa direzione delle corti amministrative che hanno così scardinato la prassi precedente di accordare al Gestore anche il ruolo di “giudice dei permessi”.

Benché Acquirente Unico sia un ente diverso, si tratta di società facente parte del gruppo GSE, motivo per il quale appare difficile, pur senza voler criticare la terzietà dei soggetti che saranno preposti alla funzione, non sospettarne in qualche modo l’incidenza. E se anche è vero che le decisioni di Acquirente Unico saranno a loro volta impugnabili innanzi al TAR, questo, da una parte non è garanzia di quella celerità che si voleva assicurare con la norma in commento e, dall’altra, potrebbe non rivelarsi una potenzialità di pronto uso, atteso che sarà tutto da verificare il contenuto delle decisioni e il loro grado di tecnicismo.

Insomma, ce lo chiede l’Europa (così nella relazione illustrativa). Ma si poteva forse lasciare tutto ad Arera, meno “coinvolta” nelle valutazioni che saranno devolute ad Acquirente Unico?

Ultimo – ma non per importanza – punto: manca ancora una volta una norma transitoria. Evidentemente questo legislatore è allergico.

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