Sicilia, il Cgars annulla il divieto di voltura per impianti FER prima dell’entrata in esercizio

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Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Cgars), con due sentenze analoghe (758 e 759/2025) ha respinto il ricorso della Regione contro due decisioni del TAR, confermando l’impianto di primo grado, ribadendo che la clausola del Regolamento regionale 48/2012 che impone la “realizzazione diretta” (art. 4, co. 1, lett. c), e di fatto impedisce la voltura prima dell’entrata in esercizio, introduce un ingiustificato vincolo alla circolazione del titolo e alla libertà di organizzazione in contrasto con i principi nazionali e comunitari e con la concorrenza.

Decaduto il vincolo regolamentare, il Consiglio ha disposto una nuova valutazione delle istanze di voltura.

Fatti e diritto

Prendendo in analisi la sentenza 758, la controversia riguarda la voltura dell’autorizzazione unica (AU), rilasciata a Nextpower Development Italia Srl per un impianto fotovoltaico da 10 MW nel Comune di Comiso (RG), in favore della società interamente partecipata NP Comiso Srl dopo il rilascio del provvedimento a marzo 2023. Ad aprile dello stesso anno l’assessorato regionale dell’Energia ha rigettato la richiesta di voltura, ritenendo necessario che l’impianto fosse prima realizzato direttamente dal soggetto già autorizzato. Dopo ulteriori interlocuzioni e un preavviso di rigetto, la Regione ha adottato ad agosto 2024 il diniego definitivo e ha disposto l’archiviazione dell’istanza di voltura.

A seguito di ricorso della società richiedente il Tribunale amministrativo regionale (TAR) Catania ha annullato il diniego per contrasto con la disciplina nazionale/UE sulla circolazione del titolo.

La Regione Siciliana ha allora proposto appello al Cgars deducendo: inammissibilità per carenza d’interesse e acquiescenza (impegno alla realizzazione diretta sottoscritto in domanda); error in iudicando sul collegamento tra illegittimità regolamentare e illegittimità del diniego; violazione dell’articolo 41 della Costituzione per avere il TAR sacrificato l’interesse pubblico. Le società appellate si sono costituite e hanno proposto appello incidentale per ottenere ordine di provvedere in senso favorevole e risarcimento danni.

La decisione è stata trattenuta all’udienza del 18 settembre e la sentenza pubblicata il 13 ottobre.

Sentenza

Il Cgars ha respinto l’appello della Regione e l’incidentale delle società, confermando l’impianto della decisione di primo grado.

In particolare, il Collegio ha evidenziato che la norma sulla “realizzazione diretta” causa “un’ingiustificata restrizione nei rapporti tra gli operatori privati” che si riflette “in termini di violazione dei principi di semplificazione, e di diffusione delle fonti di energia rinnovabile nonché di limitazione alla libertà di stabilimento e della concorrenza”.

Per quanto riguarda l’appello incidentale, la sentenza chiarisce che l’ordine ad adottare un provvedimento favorevole non può essere disposto e spetta pertanto all’amministrazione riesaminare l’istanza alla luce dei presupposti per la volturabilità.

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