Nella manovra di bilancio sostegno a fotovoltaico e accumuli nelle imprese

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La bozza della manovra di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri del 17 ottobre prevede incentivi all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo nelle imprese, compresi gli impianti per lo stoccaggio. Per il fotovoltaico sono ammissibili esclusivamente progetti che includono moduli prodotti dagli stati Ue.

L’articolo 95 della bozza “Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali” prevede che il costo di acquisizione dei beni ammissibili, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti oltre i 10 e fino ai 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, tra cui la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati non inferiore al 5%, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 140% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 90% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nel caso di:

  • investimenti in beni di cui all’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • progetti di innovazione realizzati per il tramite di una Esco (Energy service company) in presenza di un contratto di EPC (Energy performance contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) le apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

Con decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), sentito il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, verranno stabilite le modalità attuative con particolare riguardo a:

  • ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica;
  • costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo;
  • procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Gli interventi devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

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