Iperammortamento 2026: continuità degli incentivi e orientamento alla transizione energetica

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L’articolo 94 “Maggiorazione dell’ammortamento per investimenti in beni strumentali” del Disegno di Legge di Bilancio 2026 si inserisce nel più ampio quadro delle politiche nazionali di sostegno agli investimenti produttivi e di efficientamento energetico delle imprese. Prevede, infatti, la reintroduzione, con alcune modifiche, delle agevolazioni già previste dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e prorogate dai commi 30 e 31 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dai commi 60 e 65 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. La reintroduzione dell’iperammortamento nel Disegno di Legge di Bilancio 2026 segna un momento importante nella politica industriale italiana, perché dopo l’esaurimento rapido delle risorse dei crediti d’imposta legati a Transizione 4.0 e 5.0, il legislatore ha scelto di ricorrere a uno strumento tradizionale ma efficace per garantire continuità agli investimenti delle imprese. L’obiettivo dichiarato è evitare che le imprese rimangano prive di riferimenti normativi, soprattutto quelle che avevano già avviato progetti nel 2025, e allo stesso tempo promuovere stabilità e prevedibilità per la programmazione industriale.

L’agevolazione disciplinata dall’articolo 94 si concretizza in una maggiorazione del relativo costo di acquisizione dei beni specificati al comma 3 per gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o al 30 giugno 2027 a condizione che entro il 31 dicembre 2026 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Il comma 2 dell’articolo 94 esclude dall’agevolazione le imprese che si trovano o che abbiano in corso un procedimento volto alla dichiarazione di stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare o dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. La concessione dell’agevolazione è inoltre subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 3 dell’articolo 94 definisce quali investimenti possono beneficiare della maggiorazione fiscale. Rientrano i beni materiali e immateriali strumentali nuovi, inclusi negli allegati A e B della legge n. 232/2016, che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Sono considerati agevolabili anche i beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti di stoccaggio. In relazione agli impianti fotovoltaici, la legge impone requisiti minimi di efficienza e produzione nell’Unione europea, con valori differenziati per moduli standard, celle e moduli bifacciali ad eterogiunzione o tandem, rafforzando l’obiettivo di promuovere sostenibilità e innovazione tecnologica.

Il comma 4 disciplina la maggiorazione base applicabile al costo degli investimenti per la determinazione delle quote di ammortamento, stabilendo una progressione legata all’entità dell’investimento: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota eccedente fino a 10 milioni e 50% per la parte fino a 20 milioni. Il comma 5 introduce un incremento delle percentuali per investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, con riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o dei processi interessati non inferiore al 5%, elevando la maggiorazione rispettivamente a 220%, 140% e 90%. La riduzione dei consumi si considera pienamente conseguita anche nel caso in cui l’investimento derivi dalla sostituzione di beni materiali, di cui all’allegato A della legge 232/2016, interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, garantendo così continuità dell’incentivo anche in presenza di investimenti di rinnovamento di asset già utilizzati.

Il comma 6 ribadisce la rilevanza della riduzione dei consumi energetici, considerata pienamente conseguita nei casi di sostituzione dei beni interamente ammortizzati da almeno 24 mesi, di progetti realizzati tramite ESCo con contratti EPC volti a garantire la riduzione dei consumi o di investimenti in impianti fotovoltaici conformi ai requisiti di efficienza già indicati. Il comma 7 prevede che l’accesso all’agevolazione, cumulabile con ulteriori benefici finanziari aventi ad oggetto gli stessi costi, avvenga tramite presentazione telematica di documentazione secondo un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE, che secondo il comma 12 gestirà le procedure di accesso e controllo nonché la piattaforma informatica necessaria.

Il comma 9 stabilisce che, qualora il bene oggetto dell’agevolazione venga ceduto o destinato a strutture all’estero, la fruizione delle quote residue non decade a condizione che l’impresa sostituisca il bene con un nuovo bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del nuovo investimento risulta inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione continua fino a concorrenza del costo dell’investimento sostitutivo.

Pur chiara nei principi, la norma presenta alcune criticità operative. La condizione di interconnessione dei beni può generare dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda software o sistemi digitali che supportano la produzione. La quantificazione della riduzione dei consumi energetici non è normativamente definita, richiedendo un ruolo determinante della contrattualistica EPC e della certificazione tecnica delle ESCo. Il vincolo territoriale, che limita l’agevolazione alle strutture produttive italiane, costituisce un ulteriore elemento da considerare nella pianificazione strategica degli investimenti.

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