Disponibilità giuridica dei suoli, la Sicilia recepisce le disposizioni del TAR

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La Regione Siciliana ha aggiornato le regole relative alla disponibilità giuridica dei suoli per impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili (FER). Sulla questione si è espresso a fine settembre il Tribunale amministrativo regionale (TAR) Palermo, annullando il provvedimento con il quale si richiedeva la produzione di contratti definitivi in relazione ai terreni oggetto dell’intervento.

Nella circolare del dipartimento regionale dell’energia datata 14 novembre, si legge che la giunta ha deciso di non interporre appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cgars) avverso le sentenze n. 2131/2025 e n. 2133/2025 del TAR Palermo, decidendo quindi di ottemperarle.

Alla luce delle modifiche introdotte:

  • nei decreti autorizzatori dovrà essere inserita una specifica prescrizione afferente l’obbligo di produzione dei titoli definitivi attestanti la disponibilità giuridica dei suoli da parte del soggetto proponente che al momento dell’istanza aveva depositato contratti preliminari;
  • i procedimenti di autorizzazione unica (AU) ancora non conclusi alla data della circolare dovranno essere adeguati alla disposizione;
  • eventuali comunicazioni di improcedibilità o di diniego dell’istanza di autorizzazione motivate dalla mancata produzione dei contratti definitivi anteriormente al rilascio dell’AU, dovranno essere riavviati per tenere conto della nuova disposizione.

L’amministrazione ha inoltre aggiornato il Piano energetico ambientale della Regione siciliana (Pears). Con una nota pubblicata settimana scorsa, l’assessore all’Energia, Francesco Colianni, aveva annunciato le modifiche dichiarando: “Con questo provvedimento ci dotiamo degli strumenti per dare il nostro contributo perché il Paese centri i target internazionali in materia”.

In realtà, nella relativa delibera n. 344/2025 successivamente pubblicata, si legge che l’aggiornamento “riporta esclusivamente la eliminazione a pag. 193 del paragrafo 6.2.6”, relativo alla dismissione di impianti eolici che risultano realizzati su aree vincolate.

Sempre in tema autorizzazioni FER, a metà ottobre il Cgars, con due sentenze analoghe, ha respinto il ricorso della Regione contro due decisioni del TAR, confermando l’impianto di primo grado, ribadendo che la clausola del Regolamento regionale 48/2012 che impone la “realizzazione diretta”, e di fatto impedisce la voltura prima dell’entrata in esercizio, introduce un ingiustificato vincolo alla circolazione del titolo e alla libertà di organizzazione in contrasto con i principi nazionali e comunitari e con la concorrenza.

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