L’adozione del D.L. 175/2025, come precisato dalla relazione illustrativa, è stata necessaria per riallineare la disciplina delle aree idonee per l’istallazione di impianti FER al fine di “recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea nel merito del raggiungimento della milestone correlata alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo “REpowerEU”.
Tra l’altro, la necessità di intervenire sulla la disciplina statale era emersa già nell’immediatezza dell’adozione del c.d. DM Aree idonee, come evidenziato anche da alcune recenti pronunce del Giudice Amministrativa che hanno inciso in modo significativo sull’assetto normativo previgente (si veda, in particolare, la sentenza TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025, con la quale è stato annullato, in parte qua, il DM 21 giugno 2024, ossia l’atto deputato a definire i principi e i criteri cui le Regioni avrebbero dovuto attenersi nella individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
Alla luce di tali criticità, il governo ha ritenuto, quindi, di intervenire nel c.d. T.U. FER, per introdurre un nuovo regime sulle aree idonee, superando la precedente disciplina prevista nell’art. 20 del d.lgs. 199/2021 (che è stato abrogato) con una riforma organica volta (nell’intento) a garantire coerenza sistemica e conformità agli obblighi derivanti dal quadro normativo europeo.
Di seguito si riportano le principali novità introdotte al Testo Unico dell’energia.
- Le nuove aree idonee per i progetti fotovoltaici
Si segnala fin da subito che il D.L.175/2025, introducendo l’art. 11-bis nel d.lgs. 190/2024, ha ridotto le aree idonee rispetto alla normativa previgente.
Sono state escluse, innanzitutto, dal novero delle idoneità – come già fatto con l’adozione del Decreto Agricoltura – le aree agricole prossime alle aree aventi destinazione industriale, commerciale e artigianale e quelle aventi idoneità ai sensi della lettera c-quater dell’abrogato art. 20, comma 8 del d.lgs. 199/2021.
Con riguardo alle aree interne agli impianti e/o stabilimenti industriali, come definiti ai sensi dell’art. 268, lett. h) del d.lgs. 152/2006, e alle aree agricole racchiuse nel perimetro di 350 metri da tali impianti e/o stabilimenti è stato precisato che l’idoneità “scatta” solo nelle ipotesi in cui gli impianti e/o stabilimenti industriali hanno conseguito l’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Con riguardo alle aree agricole, è stato precisato che in tali aree è sempre consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici. Il legislatore, inoltre, ha colto l’occasione per porre rimedio al vuoto normativo previgente procedendo alla definizione della tipologia di impianto agrivoltaico.
Sono state infine “reintrodotte” le idoneità delle aree industriali, produttive e/o commerciali.
- La idoneità della aree agricole e la definizione di “impianto agrivoltaico”
Come si è fatto cenno poc’anzi, con il D.L. 175/2025 è stata affrontata la questione che aveva sollevato molteplici dubbi interpretativi in sede autorizzativa e attinente alla distinzione tra “impianto fotovoltaico” e “impianto agrivoltaico”.
Introducendo all’art. 4, comma 1, la lettera f-bis, la definizione di “impianto agrivoltaico”, il legislatore ha chiarito che tale tipologia di impianto costituisce una categoria differente rispetto agli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. A tali conclusioni si poteva finora pervenire solo ricorrendo all’attività interpretativa, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza ma non esisteva una definizione normativa di rango primario della fattispecie.
Tra l’altro, il D.L. 175/2025 sottolinea che l’impianto agrivoltaico “preserva la continuità delle attività colturali e pastorali” e che “può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione” ma non prescrive specifici criteri di installazione o il rispetto di requisiti ulteriori. Questo punto avrebbe meritato di essere affrontato e risolto con la previsione di criteri puntuali, uguali per tutto il territorio nazionale onde evitare che possano verificarsi disparità irragionevoli in sede normativa regionale e/o autorizzativa.
Invero, con riferimento agli impianti agrivoltaici, il secondo comma del nuovo art. 11 bis parrebbe prevedere una specifica idoneità nelle “aree agricole” all’interno delle quali “è comunque sempre consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici”.
Nella relazione illustrativa al D.L. 175/2025 si rileva che il comma 2 del nuovo articolo 11 bis, “riproduce le disposizioni già contenute all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (introdotto dal c.d. D.L. agricoltura), limitandosi a coordinarle, sul piano meramente formale, al comma 1 del nuovo articolo 11-bis e precisando che è comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’articolo 4, comma 1,lettera f-bis), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”.
Sembrerebbe, quindi, che il legislatore nazionale, fuori dalle idoneità previste nell’art. 11-bis comma 1 del d.lgs. 190/2024 (ivi incluse le eccezioni di cui al primo e secondo periodo del comma 2) abbia voluto estendere l’idoneità delle aree agricole a tutte quelle iniziative che prevedono la sola realizzazione dei progetti agrivoltaici.
- Conseguenze del D.L. sulle Regioni
Il DL 175/2025 non si limita a riordinare la disciplina statale delle aree idonee ma incide anche sulla normativa regionale laddove prevede che “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5.”
La riforma del 2025, inoltre, recepisce alcuni importantissimi rilievi evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa, sancendo espressamente:
- l’“impossibilità (per le regioni) di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili” – comma 4, lett. d) dell’art. 11-bis;
- l’obbligo per le regioni di individuare ulteriori aree idonee “nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5” – comma 3, primo periodo dell’art. 11-bis;
- l’attivazione dei poteri sostitutivi, per impedire le inerzie o gli eccessi regionali “Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234” – comma 3, terzo periodo dell’art. 11-bis.
Da notare, inoltre, che l’abrogazione dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021 ha comportato anche il superamento delle previsioni del DM 21 giugno 2024, la cui sorte, come segnalato in precedenza, è stata travagliatissima e pende ora dinanzi al Consiglio di Stato.
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