pv magazine Italia ha avviato di recente la collaborazione con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passerà in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi normativi di novembre.
SUMMARY
REGIONE SARDEGNA – LR 6 novembre 2025, n. 31 (“Modifiche all’articolo 1 e all’allegato G della legge regionale n. 20 del 2024 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”)
REGIONE PIEMONTE – DD 12 novembre 2025, n. 857 (“Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 3 lettera c) e articolo 8. Approvazione della modulistica per la presentazione delle istanze di valutazione ambientale di competenza di Regione Piemonte”)
REGIONE BASILICATA – DGR 13 novembre 2025, n. 713 (“Semplificazione della procedura di V.Inc.A. – Attuazione Linee Guida Nazionali – Prevalutazioni e Condizioni d’Obbligo”)
REGIONE SICILIANA – Circolare 14 novembre 2025, n. 39593 (“Procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ex art. 9, D.lgs. n. 190/2024 – Dimostrazione della disponibilità giuridica dei suoli. Ottemperanza sentenze TAR Sicilia n. 2131 e n. 2133/2025”)
LEGISLAZIONE NAZIONALE – DL 21 novembre 2025, n. 175 (“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”) (“DL Aree idonee”)
LEGISLAZIONE NAZIONALE – DLGS 26 novembre 2025, n. 178 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto2022, n. 118”) (“Decreto Correttivo Testo Unico FER”)
REGIONE PUGLIA – Circolare 29 ottobre 2025, n. 606758 (“Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 933 sulle “Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile”. Risconto a richiesta chiarimenti”)
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REGIONE SARDEGNA – AREE IDONEE
L’art. 1 della LR n. 31/2025 apporta alcune modifiche alla rubricata LR n. 20/2024.
A decorrere dal 13 novembre c.a., nel caso in cui un impianto fotovoltaico, o di accumulo, ricada in “aree rientranti nelle zone urbanistiche omogenee D e G” prevale – “qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee (…) sia nelle aree definite non idonee (…)” – il criterio di idoneità, “fermo restando il rispetto della normativa in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni di cui al PPR e degli strumenti urbanistici (…)” (art. 1, comma 7).
Inoltre, è stato ivi previsto che (art. 1, comma 7-bis):
“- Con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione individua direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee.
– In attesa del regolamento di cui al periodo precedente non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze. Sono fatte salve le istanze finalizzate all’autoconsumo o alle necessità di una comunità energetica”.
Sempre a decorrere dal 13 novembre c.a. gli impianti fotovoltaici, e i relativi sistemi di accumulo, posizionati sulle superfici di copertura dei manufatti edilizi, vengono esclusi dal vincolo che limita la realizzazione di impianti entro i mille metri dal perimetro dei centri abitati (cfr. primo periodo del punto 1 dell’allegato G, LR n. 20/2024).
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REGIONE PIEMONTE – MODULISTICA VALUTAZIONI AMBIENTALI
La Regione ha approvato i nuovi format che i proponenti sono tenuti ad utilizzare all’atto della presentazione delle istanze di valutazione ambientale e affini.
Trattasi, nello specifico, dell’:
“- istanza di Valutazione preliminare (art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006);
– istanza di Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 20 del d.lgs. 152/2006);
– istanza di Avvio della consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale (art. 21 del d.lgs. 152/2006);
– avviso pubblico (art. 24 del d.lgs. 152/2006);
– istanza di Proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (art. 25 del d.lgs. 152/2006);
– istanza di Avvio della fase preliminare per la definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale (art. 26-bis del d.lgs. 152/2006);
– istanza di Verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali (art. 28 del d.lgs. 152/2006);
– domanda di volturazione titolarità;
– istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (d.lgs. 152/2006, art. 19), con la specificazione che tale modulo è direttamente generato dal servizio di presentazione istanze on-line;
– istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (d.lgs. 152/2006, art. 27bis), con la specificazione che tale modulo è direttamente generato dal servizio di presentazione istanze on-line”.
Per le nuove istanze di valutazione ambientale di competenza regionale va utilizzata la modulistica di cui all’Allegato A con la precisazione che per i procedimenti implementi nel servizio digitale la modulistica viene generata direttamente dal sistema.
La modulistica è aggiornata e pubblicata sul sito web istituzionale “Valutazioni ambientali” da parte del Settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate e sostituisce quella attualmente pubblicata sul sito web istituzionale “Valutazioni ambientali”.
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REGIONE BASILICATA – VINCA
Con DGR 11 giugno 2021, n. 473 la Regione Basilicata ha recepito le “LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA) DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” ART. 6, paragrafi 3 e 4” (“Linee Guida”).
La DRG n. 713/2025 semplifica la procedura di V.Inc.A., inter alia, “tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell’art. 6.2 della Direttiva Habitat” (i.e. “nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida”).
In quest’ottica, la Regione ha individuato un elenco di progetti “sottoposti a prevalutazione regionale e da considerare come prevalutati positivamente, e rispetto al quale è stato acquisito il concerto degli Enti Gestori dei Siti Natura 2000” (Allegato C, DRG cit.) e specificato le condizioni realizzative che detti progetti devono obbligatoriamente soddisfare per poter usufruire del relativo iter semplificato (Allegato D, DGR cit.).
Operativamente, per i progetti “prevalutati positivamente, lo screening di incidenza deve considerarsi esperito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal Proponente e quella pre-valutata”.
Per quanto di interesse, tra i progetti de quibus è stata ricompresa:
- l’“installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici classificati di “microgenerazione” e definiti come sistemi parzialmente o totalmente integrati ai sensi del D.M. 19/02/07, su elementi di arredo urbano e viario, barriere acustiche, pensiline, pergole, tettoie e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione”,
- a condizione di “utilizzare pannelli fotovoltaici non riflettenti, al fine di evitare abbagliamenti alla fauna selvatica (autoctona e alloctona) e dotarsi di analisi che riportino dati e soluzioni per le interferenze ed il disturbo, in particolare con l’avifauna”.
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REGIONE SICILIANA – IMPIANTI FER I AU
“Alla luce (delle rubricate sentenze, ndr) si dispone quanto segue: a) nei decreti autorizzatori dovrà essere inserita una specifica prescrizione afferente l’obbligo di produzione, sensi dell’art. 2 L.R. n. 29/2015 cit., dei titoli definitivi attestanti la disponibilità giuridica dei suoli da parte del soggetto proponente che al momento dell’istanza aveva depositato contratti preliminari, e ciò prima o contestualmente alla comunicazione all’Amministrazione della data di avvio dei lavori, a pena di decadenza del proponente medesimo dall’autorizzazione già ottenuta, nonché adeguare in tal senso la su citata “Lista di controllo”;
b) i procedimenti di autorizzazione unica ancora non conclusi alla data della presente circolare dovranno essere adeguati alla disposizione di cui sopra;
c) eventuali comunicazioni di improcedibilità o di diniego dell’istanza di autorizzazione motivate dalla mancata produzione dei contratti definitivi anteriormente al rilascio dell’autorizzazione unica medesima, dovranno essere riavviati per tenere conto della disposizione di cui alla lett. a)”.
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LEGISLAZIONE NAZIONALE – TESTO UNICO FER | DECRETO AREE IDONEE
In data 21 novembre 2025 è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n. 271 il Decreto Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili” (anche “DL Aree idonee”).
Il DL Aree idonee detta “Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza” apportando diverse modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 190/2024 (Testo Unico FER) (articolo 2).
In particolare, il nuovo articolo 11 bis del Testo Unico FER si occupa dell’individuazione delle “Aree idonee su terraferma”; più in particolare, inter alia: (a) della classificazione delle aree idonee c.d. ope legis (comma 1); (b) della possibilità di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (comma 2); (c) dell’individuazione da parte delle regioni e delle provincie autonome di ulteriori aree idonee e dei criteri e dei principi da seguire in tal senso (commi 3 e 4); (d) degli obiettivi regionali da perseguire in termini di potenza installata “previsti dalla Tabella 1 dell’allegato C-bis”.
Il nuovo articolo 11-ter del Testo Unico FER riguarda invece le Aree idonee a mare e, rispettivamente, i successivi: – articolo 11-quater la Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee; – l’articolo 11-quinquies l’Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO; – l’articolo 12-bis la Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione.
Viene inoltre:
- introdotta la definizione di impianto agrivoltaico («f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione») (articolo 4);
- abrogato l’articolo 20, rubricato “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, del D. Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.
Il DL Aree idonee è in vigore dal 22 novembre 2025.
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LEGISLAZIONE NAZIONALE – TESTO UNICO FER | DECRETO CORRETTIVO
In data 11 dicembre 2025 entrerà in vigore il Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto2022, n. 118” (anche “Decreto Correttivo Testo Unico FER”).
Il Decreto Correttivo Testo Unico FER è stato pubblicato sulla GU n. 275 del 26 novembre 2025.
Senza pretesa di esaustività, il D. Lgs. n. 190/2024 (anche “Testo Unico FER”), inter alia, è stato così integrato /modificato:
- Articolo 1 (“Oggetto e finalità”), nell’individuare il suo ambito di applicazione, sono stati ora espressamente “ivi compresi (anche i sistemi, ndr) di accumulo e gli elettrolizzatori”; è stato inoltre soppresso il generico rinvio al d.P.R. n. 380/2021 (“TU Edilizia”) (comma 1).
- Articolo 4 (“Definizioni”), sono state introdotte le definizioni di “interventi edilizi”, “opere connesse”, “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza” (comma 1, lettere f), f-ter), f- quater), f-quinquies)).
- Articolo 5 (“Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici”), è stato previsto che la Piattaforma SUER fornisca “ai soggetti proponenti (…) guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi (…)”; il MASE adotterà “i modelli unici” per la presentazione degli interventi in PAS e AU.
- Articolo 7 (“Attività libera”), è stato disposto che:
a. “gli interventi di cui all’allegato A che ricadono in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione (…) sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti” (comma 1. Analoga previsione è stata prevista anche per gli interventi autorizzati in PAS);
b. “qualora gli interventi elencati nell’allegato A insistano (…) su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata”, ad eccezione della casistica espressamente indicata (comma 2).
- Articolo 8 (“Procedura abilitativa semplificata”), nell’individuare il suo ambito di applicazione, la parola “esclusivamente” – riferita agli interventi di cui all’allegato B da realizzare in PAS – è stata soppressa (comma 1); inoltre è stata specificata l’idoneità ai fini della dimostrazione della disponibilità delle aree “anche (se, ndr) derivante da contratti preliminari” (comma 4. Analoga previsione è stata prevista anche per gli interventi autorizzati in AU) ed è stato chiarito che “qualora gli interventi (…) coinvolgano più comuni, il comune procedente (…) è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto” (comma 3-bis)); il programma di compensazioni territoriali – “non inferiore all’1 per cento e non superiore al 3 per cento” – deve ora tener conto, quale parametro, “del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto, al netto del valore dell’energia eventualmente autoconsumata”, mentre il termine entro cui iniziare i lavori è stato aumentato da “uno” a “due anni” (comma 4, lettera m)).
- Articolo 9 (“Autorizzazione unica”), è stato previsto che:
– “la verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l’avvio del procedimento autorizzatorio unico (…) e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione” (comma 1);
– “qualora all’esito della consultazione (per il rilascio della VIA, ndr) si renda necessaria la modifica o l’integrazione della documentazione acquisita, (…) l’amministrazione procedente (…) ha la facoltà di assegnare al soggetto procedente un termine non superiore a (ora, ndr) centoventi giorni per la trasmissione (…) della documentazione modificata ovvero integrata” (comma 7);
– “la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita: (…) reca (ora, ndr) ove occorra, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità” (comma 10, lett. c-bis));
– la durata minima dell’efficacia temporale del provvedimento autorizzativo è stata aumentata a “cinque” anni (comma 11);
– il proponente non ha più la facoltà “di richiedere all’autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA (…) sia rilasciato al di fuori del procedimento unico” (comma 14, abrogato).
- Articolo 10 (“Coordinamento del regime concessorio”), è stato precisato che “il presente articolo non si applica nel caso di servitù relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete area” (comma 1).
- Articolo 14 (“Disposizioni di coordinamento”), “le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190” sono soggette al rito abbreviato di cui all’art. 119 del CPA (comma 10-bis)).
- Allegato A (“Interventi in attività libera | Sezione II – Interventi su impianti esistenti”), sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in “ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all’impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante” (punto 1. a-bis)).
- Allegato B (“Interventi in regime di PAS | Sezione I – Interventi di nuova costruzione”), sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a “gli impianti solari fotovoltaici (…) di potenza inferiore a 12 MW (…)” (punto 1. b)).
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REGIONE PUGLIA – TESTO UNICO FER
“Il suddetto decreto, come è noto, è entrato in vigore il 30 dicembre 2024 e da questa data sono decorsi i termini previsti per l’adeguamento alle nuove disposizioni da parte delle Regioni e degli enti locali come statuito al 3° comma dell’art. 1:“Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell’adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente”. Per gestire la transizione tra le “vecchie” e le “nuove” regole, considerato il significativo numero di abrogazioni di disposizioni precedenti nell’ottica di una semplificazione generale, il decreto ha introdotto misure volte a salvaguardare le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore e a garantire l’adeguamento della normativa regionale.
La Regione Puglia, al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall’art.1, comma 3, del D. Lgs. n. 190/2024, con Deliberazione Giuntale del 07 luglio 2025, n. 933 ha adeguato la propria regolamentazione alla sopravvenuta normativa statale approvando le Linee Guida regionali per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Preso atto che l’art. 14 comma 5 del D.Lgs. n. 190/2024 prevede che “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono adeguate alle disposizioni del presente decreto.”
Tenuto conto che, alla data odierna, le disposizioni nazionali di cui al predetto art. 14 co. 5 del D.Lgs. n. 190/2024 risultano ancora in via di definizione e che, senza ombra di dubbio, potranno fornire un quadro regolatorio esaustivo per definire l’azione amministrativa propria delle regioni; tutto quanto sopra, si comunica che, per le parti del T.U. non disciplinate, trova applicazione la legislazione regionale (art. 5 della Legge Regionale 24 settembre 2012, n. 25 come modificato dall’art. 1 della Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 38) in quanto gerarchicamente sovraordinata alla suddetta DGR e non in contrasto con la nuova disciplina statale”.
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Nexta Capital Partners è un produttore indipendente di energia rinnovabile che sviluppa, costruisce, finanzia e gestisce impianti in diverse aree geografiche e che, con un approccio integrato e una strategia di crescita di lungo periodo, crea valore sostenibile per investitori e stakeholder, contribuendo alla carbon neutrality.
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