Fotovoltaico, il TAR: “la normativa nazionale e comunitaria considera le zone agricole idonee”

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Con la sentenza n. 536/2025 il Tribunale amministrativo regionale (TAR) Abruzzo ha accolto il ricorso di Pedlock Srl contro il Comune di Mosciano Sant’Angelo (Teramo), che aveva dichiarato improcedibile una procedura abilitativa semplificata (PAS) per un impianto fotovoltaico su suolo agricolo, motivando la scelta con la collocazione del sito in un Ambito di trasformazione speciale (ATS) del Piano regolatore generale (PRG).

La vicenda nasce dall’istanza di PAS presentata da Pedlock il 25 marzo. Con una PEC del 23 aprile, il Comune ha dichiarato l’improcedibilità, sostenendo che, trattandosi di area ricompresa in ATS, ogni intervento dovesse essere sospeso in attesa della variante urbanistica attuativa, collegata alla nuova pianificazione comunale prevista dalla legge regionale Abruzzo n. 58/2023.

La società ha impugnato il provvedimento, contestando la lettura delle norme urbanistiche comunali. Elemento centrale del ricorso è l’articolo 66 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG, che disciplina gli ambiti di trasformazione speciale. Secondo l’art. 66, riporta la sentenza, fino all’approvazione della variante attuativa, continuano ad applicarsi le norme della sottozona agricola di riferimento. Ne discende che l’ATS attribuisce all’area una vocazione futura e eventuale, ma non elimina la disciplina agricola oggi efficace. Dichiarare improcedibile la PAS facendo leva solo sull’esistenza dell’ATS significa, secondo il TAR, applicare una norma ancora priva di efficacia sostitutiva.

L’area mantiene una destinazione agricola che, si legge nella sentenza, “depone astrattamente a favore della pretesa della ricorrente, in applicazione della normativa nazionale e comunitaria che considera le zone agricole idonee all’insediamento degli impianti FER”. L’inclusione in un ambito di trasformazione non ancora attuato non potrebbe dunque tradursi in un blocco generalizzato degli interventi.

Il TAR Abruzzo ha inoltre chiarito che la pianificazione comunale disegna una doppia destinazione dell’area: agricola sul piano attuale, di trasformazione sul piano programmatico. Finché la variante non viene approvata, l’unica disciplina realmente operante è quella agricola. Il provvedimento comunale risulta quindi fondato su una falsa presupposizione, perché assume come vigente una regola, quella connessa all’ATS, che lo stesso PRG subordina a un futuro atto di variante.

Il Collegio rileva inoltre che il Comune non ha svolto alcuna valutazione di compatibilità dell’impianto con la disciplina della zona agricola, limitandosi ad affermare che l’installazione non sarebbe prevista nelle “destinazioni d’uso del comprensorio”.

Nel corso del giudizio l’ente ha richiamato anche la presenza di un edificio di interesse storico a meno di 500 metri dall’area di progetto, prospettando un ulteriore profilo ostativo. Il TAR considera irrilevante tale elemento poiché “il provvedimento impugnato, che non menziona affatto tale circostanza, non tollera l’integrazione postuma della motivazione, tanto più perché proveniente dalla difesa civica e non dal Comune resistente”.

Accertata l’erroneità del presupposto urbanistico e l’insufficienza della motivazione, il Tribunale ha annullato il provvedimento di improcedibilità. Il ricorso è stato proposto dallo studio legale Andrea Sticchi Damiani.

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