Nuovo piano Transizione 5.0, le modalità attuative del decreto Mimit inviato al MEF

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Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha trasmesso il 5 gennaio al ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0.

La misura, prevista dalla legge di Bilancio 2026, è finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.

La formazione di un nuovo piano era stata preannunciata dal ministero a inizio novembre 2025.

Come anticipato, la misura è prevista dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di Bilancio) e, nello specifico, all’interno commi dal 427 al 436.

L’incentivo consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, elencati agli allegati IV e V del testo di legge, e all’autoproduzione e autoconsumo da Fer effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il decreto prevede, all’articolo 5, una clausola made in EU che, tuttavia, assume come condizione sufficiente che il bene abbia “subito l’ultima trasformazione sostanziale” in un Paese Ue o aderente allo Spazio economico europeo.

L’articolo 7 elenca quelli che sono ritenuti “Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo”. Rientrano: gruppi di generazione dell’energia elettrica, trasformatori e misuratori, impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, sistemi di accumulo fino a un importo massimo complessivo di 900 €/kWh.

Gli investimenti possono essere localizzati su particelle catastali differenti a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (Pod) riconducibili alla stessa struttura produttiva.

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

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