Nexta Capital Partners: rassegna delle principali novità giurisprudenziali del mese di dicembre

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pv magazine Italia ha avviato di recente la collaborazione con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passerà in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi giurisprudenziali di dicembre, pubblicata lunedì invece quella sugli sviluppi normativi.

SUMMARY

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza 5 dicembre 2025, n. 3488 Sull’obbligo dell’Amministrazione di definire il procedimento con un provvedimento espresso di AU

T.A.R. Basilicata, Sez. I, sentenza 5 dicembre 2025, n. 539 – Sul regime transitorio ex Testo Unico FER e sull’obbligo dell’Amministrazione di definire il procedimento con un provvedimento espresso di rinnovo dell’AU ai sensi della disciplina previgente

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 11 dicembre 2025, n. 9788Sul favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e sull’inesistenza di divieti assoluti e aprioristici all’installazione di impianti FER

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15 dicembre 2025, n. 9891 Sul contratto preliminare di compravendita quale titolo idoneo a comprovare la disponibilità delle aree ove realizzare un impianto in PAS

Corte Costituzionale, sentenza 16 dicembre 2025, n. 184 (Regione Autonoma della Sardegna)

Sull’illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2024 (art. 1, comma 2, primo periodo) laddove prevede la sua applicabilità anche ai procedimenti già conclusi

Sull’illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2024 (art. 1, comma 5, primo periodo) laddove introduce un divieto generalizzato di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee

(segue) Sull’illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2024 (art. 1, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo) laddove estende ai procedimenti in corso il divieto di realizzazione degli impianti se ricadenti nelle aree qualificate come non idonee e definisce altresì in tale evenienza i provvedimenti già rilasciati inefficaci

Sull’illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2024 (art. 1, comma 8) laddove introduce una disciplina in materia di revamping e repowering più restrittiva rispetto a quella prevista dal quadro normativo nazionale

Sull’illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2024 (art. 1, comma 9) laddove individua aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore

Sull’illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2024 (art. 3, comma 1, 2, 4 e 5) laddove introduce asserite misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili in aree non idonee

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, ordinanza 19 dicembre 2025, n. 740 Sulla natura della proroga del termine di inizio e di fine dei lavori prevista dal D.L. Ucraina

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30 dicembre 2025, n. 10383 – Sui rapporti sussistenti, nell’ambito dell’art. 20, comma 8, tra la lettera c-ter e la lettera c-quater, del D. Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. (aree idonee ope legis)

Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza 28 novembre 2025, n. 4287 Sull’applicabilità del Testo Unico FER agli iter avviati a far data dalla sua entrata in vigore (30 dicembre 2024)

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FONTI FER – AU | INERZIA

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza 5 dicembre 2025, n. 3488

Sull’obbligo dell’Amministrazione di definire il procedimento con un provvedimento espresso di AU

Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi infraprecisati.

Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. 307/2003 – ratione temporis applicabile – “L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell’autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti”.

Nel caso che ci occupa, pertanto l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, amministrazione chiamata a concludere il procedimento ex art. 12, comma 3 del d.lgs. n. 387/2003 non ha rispettato i predetti termini.

Sotto tale profilo, pertanto, la notifica del ricorso all’ARTA assume valenza di mera litis denuntiatio giacché per il progetto è stato emesso parere di non assoggettabilità alla VIA.

Pertanto, deve ritenersi che all’inadempimento della predetta amministrazione regionale consegua l’obbligo di definire il procedimento con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, ferma restando la natura discrezionale del potere in questione (cfr. T.a.r. per la Sicilia, sez. Catania, sez. I, n. 1077/2023)”.

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FONTI FER – AU | PRINCIPI GENERALI – INERZIA

T.A.R. Basilicata, Sez. I, sentenza 5 dicembre 2025, n. 539

Sul regime transitorio ex Testo Unico FER e sull’obbligo dell’Amministrazione di definire il procedimento con un provvedimento espresso di rinnovo dell’AU ai sensi della disciplina previgente

In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in esame, pur tenendo conto della circostanza che l’art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 è stato abrogato, con decorrenza dal 30.12.2024, dall’art. 15, comma 1, e Allegato D, lett. d), D.Lg.vo n. 190/2024, ed è stato sostituito dall’art. 9 dello stesso D.Lg.vo n. 190/2024, in quanto:

– il comma 2 del predetto art. 15 D.Lg.vo n. 190/2024 ha stabilito che le previgenti norme abrogate, con decorrenza dal 30.12.2024, come l’art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, “continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente, di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui la presente Decreto”, specificando che “per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data” del 30.12.2024;

– che nella fattispecie in esame, relativa alla domanda della ricorrente dell’11.10.2024, sollecitata con le note/pec del 17.1.2025, del 4.4.2025 e del 5.5.2025, volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, deve ritenersi applicabile il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, D.Lg.vo n. 387/2003; non risulta, infatti, che la Regione Basilicata abbia contestato alla ricorrente l’incompletezza della documentazione.

Nel merito, il ricorso è fondato, e la Regione Basilicata deve concludere il procedimento amministrativo di cui è causa.

Pertanto, si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, che avverrà a cura della parte ricorrente”.

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FONTI FER –  AU | PRINCIPI GENERALI

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 11 dicembre 2025, n. 9788

Sul favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e sull’inesistenza di divieti assoluti e aprioristici all’installazione di impianti FER

In sostanza la Sezione (…) ha ritenuto (…) che ogni decisione in materia debba sempre essere assunta in concreto, all’esito di apposita istruttoria procedimentale dove poter ponderare tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti.

Al riguardo la richiamata sentenza n. 6434 del 2025 ha chiarito, in particolare, che: “(…) l’amministrazione, nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, (deve, ndr) valutare tutte le circostanze del caso concreto e bilanciare gli opposti interessi nella consapevolezza però che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, senza che possano legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione.

Questa complessa e delicata opera di bilanciamento non può che essere fatta dall’amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo nell’ambito del procedimento amministrativo e deve essere adeguatamente motivata, in riferimento al caso concreto, con il provvedimento che chiude il procedimento medesimo”.

Tale principio è pacifico nella giurisprudenza costituzionale per la quale l’identificazione delle aree non idonee comporta solo ed esclusivamente “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione” (sentenza Corte Costituzionale n. 11 del 2022), e, dunque, integra un giudizio di primo livello “con finalità acceleratorie, spettando poi al procedimento di autorizzazione il compito di verificare” (sentenza Corte Costituzionale n. 77 del 2022) “se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile” (sentenza n. 177 del 2021 e, di seguito, sentenze Corte Costituzionale nn. 77 e n. 11 del 2022).

Inoltre è stato di recente ribadito da Corte cost. 28 luglio 2025 n.134, secondo cui, neppure la inidoneità di un’area si può tradurre “in un divieto assoluto stabilito a priori” di localizzazione di un impianto del tipo di quello per cui è causa, ma equivale semplicemente a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto stesso può essere ugualmente autorizzata, purché “sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata””.

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FONTI FER – PAS| PRINCIPI GENERALI

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15 dicembre 2025, n. 9891

Sul contratto preliminare di compravendita quale titolo idoneo a comprovare la disponibilità delle aree ove realizzare un impianto in PAS

Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che la stipula di un contratto preliminare sia idoneo in astratto ad assicurare la futura piena disponibilità del terreno – anche grazie al rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. in caso di inadempimento – in linea con quanto affermato, da tempo, dalla giurisprudenza amministrativa in relazione alla interpretazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2021, n 2627)….”.

Ciò che invece occorre valutare è se, nella pendenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, l’accordo in questione conferisca al promissario acquirente i poteri necessari a disporre della cosa, al fine di porre in essere gli adempimenti funzionali al conseguimento del titolo autorizzatorio, ad esempio mediante l’immediata immissione nel possesso, come di regola accade ma anche attraverso il conferimento di poteri di godimento più circoscritti purché idonei ad assolvere, nell’immediato, gli adempimenti prescritti e le operazioni richieste per il buon esito dell’iter autorizzatorio, come ad esempio il diritto di eseguire rilievi, sopralluoghi, scavi, e quant’altro necessario al conseguimento del titolo abilitativo.

Nel caso di specie il Comune, e successivamente il T.a.r., hanno escluso una tale idoneità, in concreto, del preliminare esibito dalla appellante (…).

Senonché i poteri di godimento riconosciuti al promissario acquirente dal preliminare in questione, (…), devono ritenersi sufficienti a comprovare il requisito della materiale disponibilità dei terreni in quanto idonei, nell’immediato, a porre in essere tutte le verifiche e le operazioni funzionali al conseguimento del titolo autorizzatorio, non essendo necessaria, nella fase di cura degli adempimenti amministrativi, la piena immissione del possesso che, per quanto differita dall’art. 2.4 alla stipula del definitivo fa comunque espressamente salvi i poteri di cui all’art. 6.2 (sopralluoghi, rilievi, misurazioni, indagini topografiche, geologiche ecc….); al contempo il contratto è idoneo a garantire in futuro la piena ed esclusiva disponibilità del terreno necessaria alla realizzazione e gestione dell’impianto che potrà essere conseguita mediante la stipula, anche, eventualmente, con ricorso al rimedio dell’esecuzione in forma specifica di cui all’art. 2932 cod. civ., del definitivo, una volta ottenute le autorizzazioni di legge, secondo quanto dedotto nelle clausole sospensive a tal fine previste all’art. 4, tutte nell’interesse della sola promissaria acquirente.

Quanto alla previsione di siffatte condizioni, evidenziate dal T.a.r. per escludere la sussistenza della disponibilità dell’area, deve evidenziarsi che l’effetto sospensivo è limitato all’obbligo di stipula del contratto definitivo ma non osta alla immediata efficacia del contratto rispetto ai poteri riconosciuti al promissario acquirente dall’art. 6 (in particolare punti 2, 3 e 6) per le operazioni di verifica preliminari sulla fattibilità del progetto o funzionali al buon esito dell’iter amministrativo in corso. Pertanto, non rappresenta una previsione incompatibile con la dimostrazione della disponibilità dell’area che deve ritenersi sussistente sin dalla stipula, sebbene limitata a quanto necessario per verificare la fattibilità dell’intervento, svolgere le attività preliminari e compiere le verifiche istruttorie richieste in sede procedimentale (cfr. punti 6.2 e 6.6 in particolare)”.

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AREE IDONEE – NORME DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Corte Costituzionale, sentenza 16 dicembre 2025, n. 184

Sull’illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2024 (art. 1, comma 2) laddove prevede la sua applicabilità anche ai procedimenti già conclusi

Quanto invece alla questione avente a oggetto l’art. 1, comma 2, là dove impone di applicare la legge regionale n. 20 del 2024 anche ai procedimenti già conclusi, promossa in riferimento ai principi del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica, nonché all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio eurounitario di massima diffusione delle fonti da energia rinnovabile e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale, essa è fondata.

Il risultato atteso dal legislatore sardo, infatti, è quello di travolgere e rendere tamquam non essent, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi già rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si sono già attivati.

Più in generale, quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ribadito che esso non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici; tuttavia, occorre «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenza n. 216 del 2023, nonché similmente, n. 145 del 2022 e n. 54 del 2019).

Disposizioni legislative di tal fatta, dunque, non sono di per sé incompatibili con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, «in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa» (sentenza n. 134 del 2025).

La disposizione regionale impugnata trasmoda in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico (ex plurimis, sentenza n. 88 del 2025).

La previsione della modifica irreversibile dello stato dei luoghi quale unico limite alla retroattività integra anche la violazione del principio di ragionevolezza nonché della libertà di iniziativa economica privata (artt. 3 e 41 Cost.), tanto più che gli operatori, una volta completate positivamente le procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, hanno, di norma, sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi.

La disposizione impugnata, impedendo la realizzazione di impianti già autorizzati, non è neppure coerente con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, così come attuati dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, i quali si impongono quali limiti alle competenze di cui agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale (da ultimo, in questo senso, sentenza n. 28 del 2025)”.

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Sull’illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2024 (art. 1, comma 5, primo periodo) laddove introduce un divieto generalizzato di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee

“(…) La questione è fondata. Questa Corte, anche di recente, ha chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).

Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER).

La disposizione impugnata, là dove prevede, al primo periodo, che la non idoneità corrisponda al divieto di installazione è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti rappresentati dai sopra citati principi espressi dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023; nonché in relazione agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale”.

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(segue) Sull’illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2024 (art. 1, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo) laddove estende ai procedimenti in corso il divieto di realizzazione degli impianti se ricadenti nelle aree qualificate come non idonee e definisce altresì in tale evenienza i provvedimenti già rilasciati inefficaci

(…) Le questioni aventi ad oggetto il secondo e terzo periodo del comma 5 dell’art. 1, là dove prevedono che il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e agli accumuli FER, la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell’entrata in vigore della legge stessa, e che «[n]on può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l’attuazione», sono fondate.

Come osservato (…) la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione, determinando piuttosto l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati, previsti dal legislatore statale nelle aree idonee per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili (sentenza n. 134 del 2025).

La previsione che alla qualifica di non idoneità consegua un automatico divieto di installazione di impianti FER costituisce, pertanto, una diretta violazione dei principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla più volte richiamata direttiva 2023/2413/UE e, pertanto, si pone in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., e con gli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale.

La questione inerente al quarto periodo del comma 5 dell’art. 1 della legge regionale impugnata, là dove prevede che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee sono privi di efficacia, è fondata, oltre che in riferimento agli stessi parametri già individuati al punto che precede, anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., per violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di libertà di iniziativa economica, per le medesime ragioni indicate al punto (…)”.

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Sull’illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2024 (art. 1, comma 8) laddove introduce una disciplina in materia di revamping e repowering più restrittiva rispetto a quella prevista dal quadro normativo nazionale

“(…) Il quadro normativo a livello nazionale per gli interventi di revamping e repowering su impianti esistenti (ossia interventi di ammodernamento degli impianti finalizzati a una loro maggiore efficienza e a un loro potenziamento) – vigente nel momento in cui è stata approvata la legge regionale sarda, ossia prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 190 del 2024 – era articolato mediante la previsione di diverse procedure amministrative a seconda della natura (sostanziale o meno) delle variazioni apportate.

Oltre a quanto stabilito in via generale dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, richiamato dal ricorrente quale norma interposta, l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2011, nella sua ultima formulazione, stabiliva alcuni criteri per la qualificazione di una variazione come “non sostanziale”, specificando che tale qualificazione (fatta eccezione per gli interventi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata) non escludeva in modo automatico la necessità delle procedure ambientali, e demandava a un successivo decreto ministeriale l’individuazione dei criteri di “sostanzialità”.

Successivamente, il d.lgs. n. 190 del 2024 ha modificato tale sistema, avendo previsto anche per gli interventi di modifica (su impianti esistenti o a progetti autorizzati) – a seconda della loro consistenza – la realizzabilità in regime “libero” (Allegato A), di procedura abilitativa semplificata (Allegato B) e di autorizzazione unica (Allegato C).

La disposizione regionale impugnata introduce diverse tipologie di limiti all’attività di repowering e revamping, legate sia all’estensione delle superfici interessate sia, di fatto, al numero di aerogeneratori di nuova generazione autorizzabili, così introducendo un criterio diverso da quello stabilito dal legislatore statale, con esso in contrasto.

Tale criterio risulta estraneo sia alle previsioni statali di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, sia a quanto stabilito dal d.m. del 21 giugno 2024, che hanno attribuito alle regioni la competenza a individuare aree idonee e non idonee, non a introdurre criteri limitativi alla diffusione di impianti FER alternativi a (e in contrasto con) quelli previsti dal legislatore statale”.

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Sull’illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2024 (art. 1, comma 9) laddove individua aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore

La questione è fondata.

L’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021 – prima della sua abrogazione da parte dell’art. 15, comma 1, e dell’Allegato D, lettera p), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», a decorrere dal 30 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 190 del 2024 – prevedeva che per gli impianti off-shore l’autorizzazione fosse rilasciata dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all’attività della pesca marittima, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al successivo comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d’uso del demanio marittimo.

L’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti FER off-shore è di competenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti, mediante l’approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo (comma 2). Nelle more dell’approvazione dei richiamati piani, il successivo comma 3 prevede che sono da considerarsi comunque idonee: le piattaforme petrolifere in disuso e l’area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma; nonché, per impianti eolici fino a 100 MW, i porti, previa eventuale variante del piano regolatore portuale. È altresì stabilito, sempre nelle more della definizione delle aree idonee, il divieto di qualsiasi moratoria o sospensione dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate (comma 5).

Il d.lgs. n. 199 del 2021, quindi, non prevede la competenza legislativa regionale a individuare per i siti off-shore le aree idonee, né le aree non idonee.

Ciò non osta il fatto che il d.m. 21 giugno 2024, nel novero della potenza nominale complessiva al fine del raggiungimento degli obiettivi da conseguire entro il 2030, faccia riferimento anche agli impianti off-shore, prevedendo specifici criteri di riparto della potenza nominale prodotta, laddove le relative opere di connessione ricadano nel territorio di una regione diversa rispetto a quella la cui costa risulti più prossima alle opere off-shore (art. 2, commi 2 e 4, del richiamato d.m.).

Tale disciplina, peraltro, non risulta difforme da quella introdotta di recente dall’art. 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 175 del 2025, in corso di conversione, che ha inserito nel d.lgs. n. 190 del 2024 l’art. 11-ter (Aree idonee a mare), ai sensi del quale «sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, […] le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo»; la nuova disciplina non è rilevante nel presente giudizio.

Da tanto deve concludersi che, nell’individuare con legge le aree idonee e non idonee, le regioni possono farlo esclusivamente con riferimento a quelle “a terra”, mentre l’individuazione dei siti off-shore idonei all’installazione di impianti FER è di competenza statale, mediante la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, ferma restando la competenza del Ministro dell’ambiente e la sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio dell’autorizzazione unica”.

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Sull’illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2024 (art. 3, comma 1, 2, 4 e 5) laddove introduce asserite misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili in aree non idonee

“(…) Le questioni aventi ad oggetto l’art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. n. 20 del 2024 sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale, nonché all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.

La disciplina regionale impugnata prevede che, in caso di area non idonea, il divieto di installazione previsto dal comma 5 dell’art. 1 possa essere superato mediante l’attivazione di un procedimento alquanto articolato, che principia con un’istanza del comune interessato all’installazione di impianti FER, volta al raggiungimento di un’intesa con la Regione (comma 1). Tale istanza è presentata, previa deliberazione di una maggioranza qualificata del consiglio comunale (o dei consigli comunali il cui territorio sia interessato), ed è preceduta da un «dibattito pubblico», nonché dall’espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole (comma 2). Esaurita la fase sopra descritta, l’istanza del comune è proposta all’Assessorato regionale competente in materia il quale, in base alla disciplina della conferenza dei servizi di cui agli artt. 14, comma 1, e 14-bis della legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal relativo ricevimento, convoca i soggetti competenti ad esprimersi all’unanimità in relazione alla compatibilità dell’intervento rispetto alla presenza di aree non idonee. In tale procedimento amministrativo, per espressa previsione regionale, non trovano applicazione le ipotesi di silenzio assenso (comma 4). All’esito di tale sequenza procedimentale, la Giunta regionale delibera sull’intesa in base a criteri che saranno successivamente fissati dalla medesima (comma 6). Il proponente, una volta perfezionatasi l’intesa in base al procedimento sopra descritto, potrà successivamente presentare ai soggetti competenti un’istanza per la realizzazione dell’intervento nell’ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie utilizzando il regime della PAS o dell’AU.

Occorre altresì ricordare che questa Corte ha affermato che «la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato» (ex multis, sentenze n. 178 e n. 172 del 2018 e n. 103 del 2017) e che per le regioni ad autonomia speciale, come la Sardegna, dotate, in base al loro statuto, di competenze legislative esclusive nella materia, il legislatore statale conserva il potere di vincolare tali competenze con norme qualificabili come riforme economico-sociali (ex plurimis, sentenza n. 160 del 2021).

Questa Corte ha ripetutamente affermato, inoltre, che la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale, i quali dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica (ex multis, sentenze n. 22 del 2025 e n. 160 del 2021).

Le disposizioni oggi impugnate consentono, invece, l’approvazione degli interventi in aree non idonee mediante l’articolato procedimento previsto dal citato art. 3 anche «a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare (sentenza n. 238 del 2013), in quanto adottata nell’ambito della competenza esclusiva statale nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (sentenza n. 189 del 2016)”.

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FONTI FER – PAS | PRINCIPI GENERALI

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, ordinanza 19 dicembre 2025, n. 740

Sulla natura della proroga del termine di inizio e di fine dei lavori prevista dal D.L. Ucraina

Premesso che la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare:

a) la nota del Comune di Valderice del 18 settembre 2025, prot. n. 0023949/2025, con cui è stata negata la proroga ex art. 10-septies d.l. n. 21/2022 dei termini di avvio e conclusione dei lavori assentiti tramite Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) del 20 marzo 2023, prot. n. 7391, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di potenza pari a 2.597,40 kWp situato in area industriale di C.da Sciare, Via Alberto Favara Etnomusicologo s.n.c. del Comune di Valderice, denominato Valderice 1;

b) la nota del Comune di Valderice del 15 ottobre 2025, prot. n. 0026772/2025, nella parte in cui ha confermato il precedente atto;

Premesso che il Comune di Valderice si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, di cui ha dedotto variamente l’infondatezza;

Ritenuto che risulta assistito da sufficiente fumus boni iuris il primo motivo di ricorso, tenuto conto che:

– in base all’art. 10 septies d.l. n. 21/2022, “la proroga costituisce atto dovuto e non richiede un atto di assenso formale da parte dell’autorità procedente” (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 17 ottobre 2025 n. 1701) al verificarsi delle condizioni tassativamente previste, tra cui che il termine da prorogare non sia scaduto e che “i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati”;

– l’intervento per la cui realizzazione si richiede la PAS (generalmente assimilata in giurisprudenza a una SCIA) deve essere completato entro tre anni dal perfezionamento della PAS medesima, senza che sia previsto ex art. 6, d.lgs. 28/2011 un termine di inizio lavori;

– la mera “adozione” di una variante urbanistica (non ancora approvata) che si ponga in contrasto con il titolo abilitativo già formatosi non è evenienza di per sé idonea a impedire la proroga ex lege del titolo stesso”.

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FOTOVOLTAICO | PRINCIPI GENERALI

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30 dicembre 2025, n. 10383

Sui rapporti sussistenti, nell’ambito dell’art. 20, comma 8, tra la lettera c-ter e la lettera c-quater, del D. Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. (aree idonee ope legis)

Dalla lettura delle norme appare, innanzitutto, evidente che si tratta di un elenco di tipologie di aree idonee. Questo elenco si sviluppa, nell’ambito del comma 8, con lettere tutte autonome tra loro, che fanno tutte riferimento all’unico alinea, assolutamente chiaro nella sua intenzione (“sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1) di riferirsi a tutte le tipologie elencate nelle lettere che seguono.

Pertanto, se il legislatore avesse voluto disporre che i requisiti descritti alla lettera c-quater) si aggiungevano a quelli delle altre lettere, avrebbe dovuto utilizzare una sistematica diversa, sganciandosi dall’alinea che presuppone l’inserimento nell’elenco di ulteriori “aree”, e introducendo soltanto ulteriori “requisiti” delle aree prima individuate. Pertanto, se questa fosse stata l’intenzione del legislatore, avrebbe potuto far ricorso a una previsione autonoma invece di introdurre un’ennesima lettera nell’elenco (e, naturalmente, in tale norma autonoma avrebbe potuto utilizzare una formulazione più univoca, ad esempio: “le aree di cui alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter) del comma 8 non devono essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela …”).

A questa notazione sistematica si aggiunge la considerazione testuale che il dettato della lettera c-quater si apre con un incipit (“fatto salvo quanto previsto alle lettere …”) che dispone una chiara relazione di autonomia e di alternatività tra quella previsione e le precedenti.

Difatti, l’espressione “fatto salvo” depone inequivocabilmente nel senso di consentire l’applicazione della lettera c-quater alla sola condizione che non ricorrano i presupposti per applicare le precedenti lettere a), b), c), c-bis e c-ter (per inciso, appare poco comprensibile perché in tale elenco non risulti anche la lettera c-bis.1), ma l’analisi di tale omissione – da attribuirsi forse a un errore materiale – esula dall’esame della presente controversia).

Il rapporto tra le lettere c-ter e c-quater appare, quindi, ispirato al criterio della sussidiarietà, in virtù del quale una norma è applicabile alla sola condizione che non sia applicabile altra fattispecie espressamente menzionata.

Ne consegue che l’unica interpretazione percorribile della lettera c-quater è che gli ambiti idonei ai sensi di quest’ultima norma devono valutarsi solo dopo che si è esclusa l’applicazione della lettera c-ter (o delle altre lettere precedenti): specularmente, ne consegue che le aree idonee definite ai sensi di quest’ultima norma escludono l’applicazione (e la verifica dei più restrittivi requisiti) della lettera c-quater.

Tale interpretazione è anche quella più coerente con la ratio della norma (interpretazione funzionale- teleologica).

Come ben sottolineato anche dal T.a.r., l’eventuale non operatività della lettera c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-ter, in quanto la seconda delle due disposizioni (c-quater) mira, nelle chiare intenzioni del legislatore, ad aggiungere una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (c-ter).

Il d.lgs. n. 50 del 2022, introducendo nel comma 8 la lettera c-quater), ha infatti voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘c-bis’, ‘c-bis.1’ e ‘c-ter’), anche (c-quater) superfici non ancora modificate da attività antropiche. Tale intervento normativo è dunque ispirata da una ratio chiaramente favorevole all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili ed è diretto all’estensione delle aree che possono contenerli.

Ragionevolmente, dunque, la lettera c-quater, riferendosi a zone non antropizzate e ancora paesaggisticamente integre, consente l’installazione degli impianti a condizioni più restrittive rispetto alle ipotesi già intaccate dall’intervento umano, contemplate dalle lettere che la precedono.

Tale interpretazione trova conferma anche nei lavori preparatori del d.l. n. 50 del 2022 – che ha introdotto con l’art. 6, comma 1, lett. a), il criterio di cui al c-quater – dove si legge che la nuova lettera “indica ulteriori aree da considerare idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili…”.

L’espressione “ulteriori aree” appare univoca nel descrivere la ratio legis.

Non può, dunque, condividersi la tesi sostenuta dall’Amministrazione, secondo la quale, invece, le lettere da ‘a)’ a ‘c-ter’ consentirebbero la realizzazione dell’impianto solo in presenza (anche) dei requisiti indicati dalla lettera c-quater, che verrebbe dunque ad assumere, in tal modo, una funzione fortemente limitatrice (anziché ampliativa) della possibilità di installazione di impianti fotovoltaici, in contrasto (oltre che con la lettera della norma, anche) con la ratio ispiratrice della novella al d.lgs. n. 199 del 2021.

Diversamente dall’impostazione seguita dal Comune, il legislatore ha inteso invece ampliare, come si è detto, il novero delle aree idonee nel regime transitorio, prevedendo una fattispecie autonoma che generalizza – rispetto alla precedente tipizzazione casistica – l’individuazione di tali aree, escludendo solo quelle assoggettate a regime di tutela paesaggistica, limitatamente al perimetro del vincolo e delle fasce di protezione, secondo quanto ivi previsto, e comunque “facendo salve” le precedenti individuazioni su specifiche aree già antropizzate, senza applicarvi i controlimiti introdotti dalla lettera c-quater”.

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FONTI FER | PRINCIPI GENERALI

Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza 28 novembre 2025, n. 4287

Sull’applicabilità del Testo Unico FER agli iter avviati a far data dalla sua entrata in vigore (30 dicembre 2024)

Premesso che è stata gravata l’ordinanza cautelare che ha respinto la domanda cautelare presentata in primo grado dalla società ricorrente, sul presupposto che la comunicazione di attività libera, in luogo della PAS, sia inidonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, non essendo applicabile il nuovo regime di semplificazione introdotto dal d.lgs. 190 del 2024 che sancisce la cedevolezza della previgente normativa solo dopo il decorso di 180 giorni dalla sua entra in vigore – (…) – laddove la domanda è stata presentata il 24 marzo 2025 con conseguente necessità della PAS prevista dalla previgente disciplina.

Rilevato che l’impianto che la società appellante intende realizzare rientra tra quelli che possono godere del contributo pubblico in conto capitale previsto dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (art. 8. co. 2) e che la concessione del suddetto contributo è subordinata, tra l’altro, alla dimostrazione a) del possesso di un titolo abilitativo valido ed efficace per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e b) dell’avvenuto avvio dei lavori.

Rilevato che tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo e che il termine ultimo per la presentazione stessa scade il 30 novembre 2025 sicchè è evidente la sussistenza del requisito del periculum in mora.

Rilevato che il termine di 180 giorni previsto dall’art. 3, comma 1, previsto dal decreto legge n. 190 del 2024 per l’adeguamento, riguarda la normativa regionale e comunale, non quella statale, che prevede l’istituto della PAS (art. 4 d. lgs. n. 28 del 2011) da intendersi pertanto immediatamente sostituita dalla nuova disciplina sopravvenuta che liberalizza numerose attività, assoggettandole al regime della attività libera.

Rilevato – allo stato e salvi gli approfondimenti che saranno condotti in sede di giudizio di merito dinanzi al T.a.r. – che l’art. 7 comma 2 del d. l. 190 del 2024 esclude l’attività libera in presenza dei limiti di cui all’art. 20, comma 4 della legge n. 241 del1990 tra i quali è annoverata la materia della sicurezza pubblica laddove nel caso di specie – ove si controverte della conformità o meno alla disciplina sulla fascia di rispetto stradale – è quanto meno dubbio che la sicurezza stradale rientri nel concetto di sicurezza pubblica, tanto più che la società ha acquisito preventivamente il nulla osta in deroga dell’ANAS che esclude problemi di sicurezza stradale.

Rilevata pertanto la sussistenza del fumus boni iuris. (…)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 8629/2025) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado”.

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