Nexta Capital Partners: rassegna delle principali novità normative del mese di febbraio

Share

pv magazine Italia collabora con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passa in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi normativi di febbraio, dopo aver pubblicato venerdì quella sugli sviluppi giurisprudenziali

SUMMARY

MASE_Interpello 6 febbraio 2026 prot. n. 26015 (“Interpello, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 in merito all’individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sotto soglia VIA”)

LEGISLAZIONE NAZIONALE – DL 20 febbraio 2026, n. 21 (“Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”) (DL Bollette Reti)

LEGISLAZIONE NAZIONALE – DL 19 febbraio 2026, n. 19 (“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”) (Procedimento amministrativo)

REGIONE SICILIANA – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana | Circolare 23 febbraio 2026, prot. n. 6623 (“Decreto Legge n. 175 del 21 novembre 2025 – Definizione di Aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. CIRCOLARE N. 3”)

LEGISLAZIONE NAZIONALE – L 27 febbraio 2026, n. 26 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”) (Decreto Ucraina)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DGR 22 gennaio 2026, n. 3/15 (“Linee guida per l’autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024 e della normativa regionale vigente. Disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale”)

REGIONE LOMBARDIA – DD 28 gennaio 2026 n. 891 (“Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – V.A.S. nonché dei soggetti e settori del pubblico interessati all’iter decisionale per il piano di individuazione delle zone di accelerazione come definite dal d.lgs. 190/2024 e definizione delle modalità di informazione e comunicazione”)

MIC – Circolare 29 gennaio 2026, prot. n. 3685 (“Definizione di Aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Decreto legge n. 175 del 21 novembre 2025. Aggiornamento a seguito della conversione con modificazioni in legge (L. n. 4 del 15 gennaio 2026) e precisazioni sull’applicazione”)

***

MASE – INTERPELLO | AREE IDONEE

Interpello 6 febbraio 2026, prot. n. 26015 (“Istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies D. Lgs. n. 152/2006 Costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici in aree di cava non recuperate in violazione dell’obbligo di recupero ambientale”)

“(…) Nello specifico, la disciplina delle “aree idonee” è ora contenuta nell’articolo 11-bis del citato D.lgs. 190/2024, come inserito dal D.L. 175/2025. L’attuale articolo 11-bis conferma che sono considerate aree idonee ex lege per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili: • Le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale. • Le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. • I laghi di cave e le miniere dismesse.

In queste aree, l’installazione di moduli fotovoltaici a terra è espressamente consentita, anche in zone classificate come agricole dai piani urbanistici, (…) l’idoneità dell’area non cancella la responsabilità del soggetto esercente, ma la formalizza all’interno del titolo autorizzativo energetico.

In proposito si ritiene che la possibile installazione di un impianto fotovoltaico in area di cava non recuperata, ancorché qualificata “idonea”, non faccia venir meno l’obbligo di recupero/ripristino ambientale ove esso gravi sul soggetto in forza di autorizzazione/concessione estrattiva o di norma regionale (come esemplificato da codesto Comune) salva diversa disposizione emanata dall’autorità competente.

Quanto al rapporto tra normativa statale e regionale la giurisprudenza costituzionale ha da tempo stabilizzato l’impostazione per cui la tutela dell’ambiente (competenza statale) fissa livelli “adeguati e non riducibili” di tutela, mentre le Regioni possono intervenire nelle proprie competenze, rispettando tali livelli e potendo anche innalzarli. In questa cornice, la disciplina regionale sulle cave (recupero ambientale come componente necessaria del titolo estrattivo e obbligo di ripristino) opera come regolazione di settore e non risulta “in conflitto” con la disciplina statale FER sulle aree idonee, perché quest’ultima non introduce una deroga espressa agli obblighi di recupero delle cave.

In questa cornice, la disciplina regionale sulle cave (recupero ambientale come componente necessaria del titolo estrattivo e obbligo di ripristino) opera come regolazione di settore e non risulta “in conflitto” con la disciplina statale FER sulle aree idonee, perché quest’ultima non introduce una deroga espressa agli obblighi di recupero delle cave. In conclusione la qualificazione di un’area come “idonea” all’installazione di impianti FER non determina l’estinzione o la sospensione dell’obbligo di recupero e ripristino ambientale gravante sul soggetto obbligato (titolare di autorizzazione estrattiva, soggetto responsabile di abusivismo, ovvero altro soggetto cui la normativa regionale o statale gravi del dovere)”.

***

LEGISLAZIONE NAZIONALE – TESTO UNICO FER | CONNESSIONI

In data 20 febbraio 2026 è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n. 42 il Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante “Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico (anche “DL Bollette” o “DL Reti”).

Il DL Reti contiene 12 articoli, uno dei quali, l’articolo 7, è espressamente dedicato al superamento della problematica relativa alla saturazione virtuale della rete elettrica nazionale (causato dall’elevato numero di domane di connessione di impianti FER in alcune aree a cui spesso non fa però seguito né l’autorizzazione né la realizzazione) e al suo sviluppo.

In predetta prospettiva, TERNA pubblica e aggiorna – sulla base, inter alia, dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio degli impianti, con cadenza trimestrale – sul portale T.E.R.R.A. “la capacità massima addizionale da impianti da impianti a fonti rinnovabili e da impianti da accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale”.

Le modalità di funzionamento del portale e di attribuzione di tale capacità aggiuntiva di connessione dovranno essere definite entro 90 giorni decorrenti dal 21 febbraio 2026 (i.e. dalla data di entrata in vigore del decreto), tramite un successivo decreto del MASE, sentita l’ARERA.

Il DL Bollette introduce inoltre un nuovo articolo, il 10-bis, nell’oramai “pluri-ritoccato” D. Lgs. n. 190/2024 (“Testo Unico FER”); tale articolo contiene le disposizioni relative alla riforma delle connessioni, la cui attuazione operativa sarà disciplinata dalla stessa ARERA, che dovrà, entro 180 giorni (sempre) decorrenti dal 21 febbraio 2026, aggiornare il TICATesto Integrato delle Connessioni Attive.

Al riguardo, per un primo approfondimento, cfr. V. Viti, A. Marconi, B. Paulangelo e C. Graniti, “DL Bollette: decongestione delle reti, alcune riflessioni”, in www.pv-magazine.it.

***

LEGISLAZIONE NAZIONALE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

In data 19 febbraio 2026 è stato pubblicato sulla GU n. 41 il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.

L’art. 5, rubricato “Misure in materia di regimi amministrativi”, del D.L. n. 19/2026 ha apportato alcune modifiche agli articoli della L. n. 241/1990 normanti, inter alia, l’istituto della conferenza di servizi semplifica ex art. 14-bis.

A tale ultimo proposito, le modifiche riguardano: (i) il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte nella cds devono rendere le proprie determinazioni (30 giorni, in generale; 60 giorni, le PP.AA preposte alla tutela di interessi cc.dd. sensibili); (ii) l’obbligo – in capo anche a dette amministrazioni – di indicare prescrizioni e misure mitigatrici propedeutiche al rilascio del relativo atto di assenso, quantificando, ove possibile, i relativi costi; (iii) lo svolgimento di una riunione simultanea qualora non ricorrano i casi di conclusione immediata della cds; (iv) il termine per la convocazione della riunione simultanea (ora 30 giorni) e il termine per la sua conclusione (30 giorni, in generale; 60 giorni nel caso in cui partecipino amministrazioni preposte alla tutela dei già menzionati interessi sensibili.

Per quanto di interesse, acché possa operare il meccanismo del silenzio assenso sull’istanza del privato è stato espressamente statuito che: “Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto” (cfr. art. 20, L. cit.).

***

REGIONE SICILIANA – AREE IDONEE

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana | Circolare 23 febbraio 2026, prot. n. 6623 (“Decreto Legge n. 175 del 21 novembre 2025 – Definizione di Aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. CIRCOLARE N. 3”)

Considerato che il D.Lgs. 190/2024 rappresenta un passaggio cruciale per il bilanciamento tra la transizione energetica e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico si riporta di seguito una sintesi delle principali novità che impattano direttamente sulla disciplina del Patrimonio Culturale.

(…) Natura del parere in aree idonee: assenza di automatismi

Infine, in continuità con la previgente normativa, si evidenzia che la classificazione di un’area come idonea non determina un automatismo sull’esito della valutazione di competenza. Tale qualificazione non vincola l’autorità preposta alla tutela a un esito necessariamente favorevole; piuttosto, ne modifica la natura giuridica. Infatti ai sensi dell’art. 11-quater del D.Lgs. 190/2024 (già art. 22 del D.Lgs. 199/2021), per gli interventi ricadenti in aree idonee, il parere dell’autorità preposta alla tutela del Patrimonio culturale diviene infatti “obbligatorio ma non vincolante”. La valutazione deve quindi muoversi entro i binari della discrezionalità tecnica, senza tradursi in un potere di veto assoluto non motivato o, al contrario, in un assenso acritico privo di una puntuale analisi istruttoria anche relativa agli eventuali vincoli ostativi presenti in forza dei piani paesaggistici o di altri vincoli.

Obbligo di motivazione puntuale

Qualora la Soprintendenza competente intenda esprimere un parere sfavorevole (o parzialmente tale), incombe sulla stessa l’obbligo di formulare un dissenso congruamente motivato, fondato su dati di fatto certi e riferiti allo specifico progetto. La motivazione non può limitarsi a un generico richiamo alla tutela paesaggistica, ma deve fondarsi sull’esame analitico delle preesistenze archeologiche, culturali e paesaggistiche nel contesto d’intervento, anche in assenza di vincoli diretti. Incombe infatti sull’Amministrazione l’onere di verificare, caso per caso, se il progetto, così come presentato, determini una reale compromissione dei valori tutelati. Prima di formulare un diniego assoluto, occorre valutare l’eventuale compatibilità dell’opera mediante prescrizioni specifiche, accorgimenti tecnici o opere di mitigazione. Il dissenso deve pertanto configurarsi come l’esito di un’istruttoria rigorosa, evitando che la determinazione negativa risulti priva di un reale supporto tecnico giuridico e dunque carente di istruttoria o sia percepibile come una posizione preconcetta.

(…)”.

***

LEGISLAZIONE NAZIONALE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

In data 28 febbraio 2026 è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n. 49 la Legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Per quanto di interesse, la L. n. 26/2026 ha apportato al comma 1 dell’art. 10-septies, rubricato “Misure a sostegno dell’edilizia privata”, del D.L. n. 21/2022 (convertito, con modificazioni, in L. n. 51/2022) (“Decreto Ucraina”), “relativo a termini di inizio e ultimazione di lavori edilizi”, le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”; b) alla lettera a), le parole: “31  dicembre  2024”  sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”; c) alla lettera b), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025.

***

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – TESTO UNICO FER

DGR 22 gennaio 2026, n. 3/15 (“Linee guida per l’autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024 e della normativa regionale vigente. Disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale”)

Con DGR 5 giugno 2025 n. 30/42 la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato le nuove Linee guida per la realizzazione degli impianti FER in AU rifacendosi in massima parte a quanto previsto dal D. Lgs. n. 190/2024 (“Testo Unico FER”).

In particolare, sono stati individuati “gli elementi ritenuti essenziali e imprescindibili, che verranno valutati preliminarmente e in assenza dei quali si procederà al preavviso di rigetto e se non regolarizzati nei termini ivi indicati l’istanza sarà da ritenersi improcedibile”. Le disposizioni del D. Lgs. n. 190/2024 si applicano alle istanze presentate a decorrere dal 30 dicembre 2024.

Con la rubricata DGR, la Regione ha recentemente aggiornato le predette Linee guida normando, nello specifico, le modalità di svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (“VIA”) all’interno dell’AU ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 del Testo Unico FER.

In tale prospettiva, l’Assessore ha evidenziato la necessità di: (i) assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini e degli stakeholder ai relativi processi decisionali; (ii) adottare “una specifica disciplina finalizzata a regolamentare il suddetto effetto cumulo, tenendo conto, tra gli altri, di criteri correlati a tipologia impiantistica, ampiezza dell’intorno territoriale dell’impianto, identificazione di un comune centro di interessi tra i soggetti proponenti, intervallo tempo tra le istanze presentate”.

***

REGIONE LOMBARDIA | ZONE DI ACCELERAZIONE

DD 28 gennaio 2026 n. 891 (“Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – V.A.S. nonché dei soggetti e settori del pubblico interessati all’iter decisionale per il piano di individuazione delle zone di accelerazione come definite dal d.lgs. 190/2024 e definizione delle modalità di informazione e comunicazione”)

Con DGR 6 ottobre 2025, n. 5116 la Regione Lombardia ha avviato il procedimento di approvazione del Piano di individuazione delle zone di accelerazioni terrestri ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (“Testo Unico FER”) e annessa Valutazione Ambientale Strategica (“VAS”) coordinata con la Valutazione di Incidenza (VIncA).

Nello specifico, l’ALLEGATO A, recante “MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE DEL PIANO DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI ACCELERAZIONE TERRESTRI E RELATIVE VALUTAZIONI AMBIENTALI (VAS E VINCA)”, ha previsto la seguente scansione procedimentale:

“(i) Elaborazione del Documento preliminare di Piano e del Rapporto Preliminare di VAS; (ii) Scoping: consultazione preliminare con prima Conferenza di valutazione e Forum pubblico; (iii) Elaborazione del Piano della Sintesi non tecnica; (iv) Presa d’atto del Piano; (v) Consultazione pubblica con seconda Conferenza di valutazione e Forum pubblico; (vi) Approvazione del Piano; (vii) Attuazione del Piano e monitoraggio ambientale”.

In particolare, rispetto all’attuazione della fase sub (ii), è stato disposto di provvedere, con successivo atto dirigenziale, all’individuazione dei soggetti e delle modalità della consultazione e partecipazione pubblica. Con la rubricata DD la Regione ha quindi individuato i relativi soggetti ed Enti (cfr. ALLEGATO A: SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE | ALLEGATO B – ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI E CONFINANTI, ANCHE TRANSFRONTALIERI | ALLEGATO C – SOGGETTI E SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI), nonché stabilito le modalità di svolgimento della Conferenza di valutazione e del Forum pubblico.

***

MIC – CIRCOLARE | AREE IDONEE

Circolare 29 gennaio 2026, prot. n. 3685 (“Definizione di Aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Decreto legge n. 175 del 21 novembre 2025. Aggiornamento a seguito della conversione con modificazioni in legge (L. n. 4 del 15 gennaio 2026) e precisazioni sull’applicazione”)

In particolare, per la rilevanza nell’attività amministrativa degli Uffici del Ministero, si segnala l’art. 2 comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, che così recita: “(…).

Pertanto, alle procedure abilitative, autorizzative o di VIA per le quali alla data del 22 novembre 2025 era stata completata la verifica di completezza della documentazione presentata (nel caso delle VIA statali identificabile con la comunicazione di procedibilità da parte del MASE) continuano ad applicarsi le norme contenute agli articoli 20 e 22 del D.Lgs. 199/2021, in luogo degli articoli 11-bis e 11-quater del D.Lgs. 190/2024. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti emessi tra l’entrata in vigore del Decreto Legge (22 novembre 2025) e la pubblicazione della Legge di conversione (20 gennaio 2026) in applicazione del DL prima delle modifiche.

Corre in ogni caso l’obbligo di sottolineare come l’Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO) continui invece ad essere applicabile anche ai procedimenti per i quali era stata conclusa la verifica di completezza prima del 22 novembre 2025.

Si fa inoltre rilevare, rispetto alle differenze con la normativa in materia di aree idonee precedentemente vigente, come la seguente disposizione prevista al comma 1-ter dell’art. 22 del D.Lgs. 199/2021, “La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1.” non sia stata riproposta nell’omologo art. 11-quater del D.Lgs. 190/2024.

Si torna infine a precisare che quanto previsto all’art. 11-bis comma 4 lett. m) del D.Lgs. 190/2024 è riferito esclusivamente ai criteri che dovranno seguire le regioni per la definizione delle ulteriori aree idonee, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, e non va pertanto utilizzato direttamente come strumento per la determinazione delle aree idonee in assenza di tali normative regionali.

Come già disciplinato dalla previgente normativa, si evidenzia, rispetto al rapporto tra la classificazione delle aree come idonee e l’esito della valutazione di competenza, che non vi può essere un automatismo tra questa qualificazione e la determinazione dell’esito favorevole o sfavorevole dei pareri, ma che è il valore stesso del parere a essere modificato, divenendo obbligatorio ma non vincolante ai sensi dell’art. 11 quater (precedentemente art. 22 del D. Lgs. 199/2021) nel caso in cui gli interventi ricadano in aree idonee”.

Nexta Capital Partners è un produttore indipendente di energia rinnovabile che sviluppa, costruisce, finanzia e gestisce impianti in diverse aree geografiche e che, con un approccio integrato e una strategia di crescita di lungo periodo, crea valore sostenibile per investitori e stakeholder, contribuendo alla carbon neutrality.

I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.

Popular content

Capacity Market, le nuove modifiche di Terna
16 Febbraio 2026 Terna ha avviato una nuova consultazione pubblica volta ad aggiornare la disciplina del Mercato della Capacità e la metodologia dei coefficienti di de...