Il requisito della produzione lorda vendibile (PLV) nella nuova disciplina dell’agrivoltaico ai sensi del TU FER 190/2024

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Il Dlgs 190/2024 (c.d. TU FER) ha introdotto la definizione di “impianto agrivoltaico”, specificando che per tale deve intendersi l’”impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione” e che “al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.

In sede di conversione del DL 175/2025 sono state apportate modifiche al TU per effetto delle quali, rispetto a tale tipologia di impianti, sono stati introdotti nuove e significative prescrizioni, accompagnate da meccanismi di controllo e da un regime sanzionatorio particolarmente stringente.

In particolare, la normativa attualmente prevede che:

  • il proponente si doti di una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato che attesti la capacità dell’impianto di conservare almeno l’80% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) agricola;
  • vengano eseguiti controlli comunali diretti alla verifica della persistente idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale nei cinque anni successivi alla realizzazione dell’impianto;
  • siano applicate sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto del requisito.

Il legislatore introduce dunque un parametro economico – la Produzione Lorda Vendibile (PLV) – quale criterio di verifica della reale continuità dell’attività agricola nei sistemi agrivoltaici. Diviene quindi fondamentale l’individuazione della definizione della PLV.

Cosa si intende per PLV?

Possiamo trovare una prima definizione di continuità agricola e di PLV nell’ambito delle linee guida adottate dal Crea, in collaborazione con il GSE, ai sensi dell’art. 1-quinquies dell’art. 65 del DL 24 gennaio 2012 n. 1. Tale normativa ha ammesso alla percezione di incentivi gli impianti agrivoltaici che, pur realizzati in aree agricole, adottassero soluzioni innovative con montaggio dei moduli elevati da terra.

Secondo le definizioni utilizzate dal Crea la PLV corrisponde alla sommatoria dei seguenti valori: a) ricavi da vendite, b) aiuti pubblici alla produzione (I° Pilastro); c) variazioni delle giacenze; d) Utile Lordo di Stalla; e) altri ricavi caratteristici (da attività connesse).

La PLV agricola così espressa (Euro/ha) rappresenta dunque il valore della PLV per ettaro di SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) aziendale ed è riferita ad una specifica coltivazione o produzione.

Anche il DM 22.12.2023 n. 436 (c.d.  DM Agrivoltaico) ricorre alle già menzionate regole operative del Crea e GSE, ma in questo caso la determinazione della PLV assume una funzione significativamente diversa rispetto a quella oggi introdotta dalle modifiche al TU FER.

Nel contesto del DM Agrivoltaico la PLV viene utilizzata come indicatore di monitoraggio della “resa agricola” dell’azienda nel corso dell’esercizio dell’impianto agrivoltaico, nell’ambito degli accertamenti (ex post) finalizzati a comprovare l’effettiva “resa” del sistema agrivoltaico e, quindi, la conseguente integrazione tra produzione energetica e attività agricola/pastorale. Il meccanismo di monitoraggio si basa sul confronto tra la PLV media effettivamente realizzata dall’azienda nel triennio di riferimento (PLVμ) ed un valore benchmark della Produzione Lorda Vendibile (PLVbench) individuato sulla base dei dati raccolti con il supporto del Crea nel periodo iniziale quinquennale di monitoraggio.

Le predette regole operative prevedono che, qualora lo scostamento di “resa” risulti inferiore entro il 30% rispetto a quello target, la produzione agricola sia considerata in linea con i valori attesi e, solo nel caso in cui la riduzione della produzione superi tale soglia, il GSE sia chiamato a svolgere ulteriori verifiche e approfondimenti tecnici che possono dar luogo – in caso di persistente esito negativo ed in funzione della misura percentuale di scostamento rilevato – alla decurtazione degli incentivi ovvero, nei casi più gravi, alla revoca temporanea delle tariffe incentivanti. In tale contesto la PLV opera come un indicatore tecnico utilizzato nell’ambito dei controlli sul mantenimento degli incentivi, con effetti che possono incidere sulla misura del sostegno economico riconosciuto all’impianto.

La PLV e la continuità agricola nel TU FER, dopo le recenti modifiche del DL 175/2025

La nuova disciplina del TU FER, a valle delle modifiche apportate dalla conversione del DL 175/2025, risulta avere una impostazione radicalmente differente rispetto a quella originale introdotta dal D.Lgs 190/2024 e, per alcuni versi, più stringente anche rispetto a quella prevista dal DM Agrivoltaico.

Sotto un primo profilo va evidenziato che l’attuale previsione normativa che introduce l’obbligo di mantenere la continuità di almeno l’80% della PLV non opera più come parametro di monitoraggio successivo, ma come requisito sostanziale di legittimità del sistema agrivoltaico da attestare mediante dichiarazione asseverata già in fase autorizzativa che incide direttamente sulla validità postuma dell’intervento e, in ultima istanza, sulla validità del titolo autorizzativo dell’impianto.

Il rischio della decadenza del titolo autorizzativo viene quindi valutato alla stregua di una dichiarazione che dovrebbe attestare anticipatamente un risultato difficilmente valutabile in via preventiva. La norma prevede infatti che la “continuità” debba verificarsi sulla base della PLV asseverata in via anticipata.

In realtà il conseguimento, oppure il mancato conseguimento, della PLV, dipende da diversi fattori, solo alcuni dei quali possono essere sotto il controllo dall’imprenditore agricolo (ad es:  validità del progetto agrivoltaico, buone pratiche, capacità di conduzione dell’impianto), mentre altri ne sono decisamente al di fuori (ad es. stagionalità, attecchimento, accrescimento, fitopatologie della coltura). Inoltre, sappiamo che la PLV deve essere misurata anche sulla base di un’ulteriore variabile (la predetta voce: “ricavi da vendite”), che costituisce anch’essa una incognita spesso al di fuori del controllo dell’imprenditore agricolo.

Sotto un altro profilo va rilevato un tema di incertezza o inapplicabilità del nuovo modello.

Infatti, se il progetto agrivoltaico si pone in continuità con la coltivazione preesistente, appare difficile stimare quanto la PLV possa mantenere pari continuità o, per lo meno, contenere la sua flessione entro il limite del 20% fissato per legge. Giocoforza la diversità del nuovo impianto rende non utilizzabile come benchmark il modello produttivo precedente.

Molto più coerente appare a tal fine il modello implementato dal predetto DM Agrivoltaico, ove il benchmark viene costruito sui dati rilevati dai primi cinque anni di  esercizio dell’impianto, che vengono posti come base di raffronto per i successivi.

Se viceversa il progetto interrompe tale continuità – nel senso che prevede l’avvio della coltivazione su un terreno non precedentemente coltivato, o prevede una sostituzione  della coltivazione precedente – allora, il nuovo progetto, si troverà ad esser privo di un benchmark di riferimento in assoluto. L’asseverazione prevista dalla norma, in questo caso, diventa letteralmente impossibile e la legge non dà indicazioni a riguardo.

In conclusione

È condivisibile il tentativo della norma di valorizzare la “continuità” aziendale, evitando fenomeni meramente speculativi del modello agrivoltaico, modello peraltro virtuoso per la sua capacità di contrastare i cambiamenti climatici.

Tuttavia, quanto rilevato, induce a riflettere sulla effettiva adeguatezza della misura rispetto alla tutela costituzionale della libertà d’impresa, nonché sulla effettiva proporzionalità ed adeguatezza della norma rispetto al bene perseguito ed alla sua effettiva tutela.

In pratica il rischio è che le problematiche emerse rispetto al DM 21/6/2024 (attuativo dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 sulla definizione dei criteri per l’individuazione di superfici e aree idonee all’installazione di impianti FER) si spostino ora a carico del TU FER su un piano costituzionale.

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