Con la legge n. 22/2025, il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha apportato disposizioni di modifica ad alcune leggi regionali tra cui la n. 8/2025, ovvero la norma sulle aree idonee.
In particolare, l’art. 7 della legge n. 22/2025 modifica l’articolo 4 della legge sulle aree idonee aggiungendo il seguente comma 1-bis: “Non trova applicazione il regime semplificato di cui all’articolo 22 del d.lgs. 199/2021 nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1, inclusi quelli relativi alle infrastrutture connesse, siano ubicati in aree non idonee ai sensi dell’articolo 3”.
Semplificando, si stabilisce che regimi semplificati non possono essere adottati per progetti ricadenti in area non idonea.
Vengono inoltre applicate alcune modifiche di minore rilevanza all’articolo 2 e ad altri commi dell’articolo 4.
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