Nel caso di “esecuzione mista” dei lavori propedeutici per l’allaccio alla rete di un impianto, il tempo di realizzazione della connessione da parte del gestore decorre dalla data di completamento del collaudo, con esito positivo, delle opere di rete realizzate in proprio dal richiedente.
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (Arera) con la delibera 379/2025 ha dato ragione a e-distribuzione in seguito al reclamo presentato da VRD 29.3 Srl, società veicolo di Viridis Energia. In particolare, il ricorso dell’operatore interessa la connessione un impianto fotovoltaico da 8 MW da realizzare nel Comune di Spoleto (PG).
Tema della controversia è stata la responsabilità in capo a e-distribuzione circa l’esistenza o meno di un presunto ritardo per la connessione dell’impianto alla luce delle tempistiche previste dal Testo integrato connessioni attive (Tica) per tale attività e, conseguentemente, se VRD 29.3 avesse diritto o meno al riconoscimento dell’indennizzo previsto.
Arera, nella valutazione del reclamo, ha in primis chiarito che, in base all’articolo 8 del Tica, nei lavori per la realizzazione dell’impianto di rete possono rientrare anche interventi sulla rete elettrica esistente. Inoltre, in base all’articolo 16, può consentire al richiedente di realizzare alcuni di questi interventi.
Di conseguenza, se il richiedente opta per la realizzazione delle opere di rete relative alla connessione, e il gestore di rete ha nel preventivo riservato a sé l’esecuzione degli interventi sulla rete elettrica esistente, la realizzazione della Soluzione tecnica minima generale (Stmg) viene ad essere effettuata in parte dal richiedente ed in parte dal gestore di rete, applicando il concetto di “esecuzione mista”.
Pertanto l’Autorità specifica che “nel caso di specie, in cui le opere relative all’impianto di rete per la connessione – e agli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti – sono realizzate in parte dal richiedente ed in parte dal gestore di rete, il tempo di realizzazione della connessione è pari al tempo necessario per il completamento dei soli lavori che deve realizzare il gestore di rete e decorre – nel caso in cui i lavori del gestore di rete possano essere effettuati solo a seguito del completamento dei lavori che deve realizzare in proprio il richiedente (lavori conseguenti il collaudo) – dalla data di completamento positivo del collaudo”.
Arera ha quindi ritenuto condivisibile l’argomentazione di e-distribuzione per cui “…non avrebbe potuto dichiarare concluse le opere di rete di propria competenza, con particolare riferimento alla connessione agli impianti di rete già in esercizio dell’impianto di rete realizzato dal produttore, in assenza del perfezionamento dell’attività di collaudo…”.
In conclusione, e-distribuzione ha rispettato le tempistiche previste dal Tica per l’effettuazione delle attività spettanti e a Viridis non spetta l’indennizzo previsto dall’articolo 14, comma 2.
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