Il Consiglio dei Ministri (CdM) ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 190/2024, ovvero il Testo unico FER.
In una nota il governo riporta che le modifiche introdotte mirano ad accelerare l’iter autorizzativo per gli impianti, introdurre definizioni più precise per “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza”, razionalizzare le procedure per gli interventi che interferiscono con vincoli paesaggistici o culturali, rivedere i termini per l’obbligo di ripristino a carico degli esercenti, ridurre i tempi di alcuni procedimenti amministrativi – come l’autorizzazione unica che passa da 120 a 40 giorni per alcune tipologie di interventi -, prevedere il punto di contatto unico a livello comunale per gli interventi sul territorio.
Nella relazione illustrativa si legge che il correttivo è stato redatto per intervenire su alcune criticità del Testo unico tra cui:
- sul piano della semplificazione raggiunta, alcuni arretramenti rispetto al precedente quadro regolatorio, con particolare riferimento ad alcune ipotesi di attività libera);
- sul piano della completezza regolatoria, la mancata attuazione di alcune delle previsioni contenute nella RED III relative ai principi di base delle procedure amministrative per la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili che, secondo l’Ocse e la Commissione europea, risulterebbero necessarie nel contesto di una riforma di semplificazione del permetting. Tra queste, quelle relative alla previsione di un sistema alternativo di risoluzione delle controversie.
Gli articoli del correttivo in sintesi
L’articolo 1 introduce un esplicito riferimento ai sistemi di accumulo tra gli impianti oggetti del Testo unico. Inoltre, sopprime due periodi del comma 1, articolo 1, del Testo unico con conseguenza che: (i) prima di avviare la realizzazione dell’intervento da FER in regime di attività libera, il soggetto proponente deve avere effettuato la comunicazione o aver acquisito il titolo occorrente per gli interventi edilizi; (ii) nei casi di progetti sottoposti al regime della procedura abilitativa semplificata (PAS), il soggetto proponente allega anche l’eventuale Cila o Scia per gli interventi edilizi che dovessero eventualmente rivelarsi necessari; (iii) nel caso di progetti in PAS che necessitino di interventi edilizi da realizzare mediante permesso di costruire, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima dell’avvio della procedura di PAS.
L’articolo 2 riformula il comma 3, articolo 3, del Testo unico stabilendo che il principio di “interesse pubblico prevalente” non si applica nelle zone di accelerazione.
L’articolo 3, tra le disposizioni, rivede la definizione di “avvio della realizzazione degli interventi” stabilendo che si considerano iniziati al momento dell’assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende l’investimento “irreversibile” come l’ordine delle attrezzature per la costruzione dell’impianto o l’avvio dei lavori di costruzione. Inoltre, introduce la definizione di “impianto ibrido” con cui si intende non solo quello che combina diverse fonti di energia rinnovabile, ma anche un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo.
L’articolo 4 sostituisce l’articolo 5 del Testo unico con uno nuovo. Il nuovo articolo 5 disciplina, al comma 1, le finalità dello sportello unico energie rinnovabili (Suer). Introduce per il soggetto proponente il compito di trasmettere alla piattaforma i modelli unici previsti per l’attività libera entro cinque giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
L’articolo 5 chiarisce, con riguardo all’effetto cumulo, che il progetto si intende unico qualora contempli più interventi alimentati dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle contigue, tutti riconducibili allo stesso proponente. La potenza del progetto deve inoltre essere pari alla somma della potenza dei singoli interventi.
L’articolo 6 apporta alcune modifiche all’articolo 7 del Testo unico in materia di “Attività libera” precisando che gli interventi sottoposti a questo regime devono essere realizzati anche nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni. Inoltre, nel caso di interventi in attività libera e in aree idonee o in zone di accelerazione, la compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti è da intendersi già acquisita.
L’articolo 7 apporta modificazioni alle PAS. In primo luogo, precisa che il proponente, a dimostrazione della legittima disponibilità dell’area, può allegare anche atti negoziali aventi efficacia obbligatoria, come il contratto preliminare di compravendita o di locazione dell’area d’intervento. Tra le altre modifiche, chiarisce che, per avviare la PAS, al soggetto proponente non è richiesto di allegare la dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare le opere connesse nei casi in cui il soggetto attivi le procedure espropriative.
L’articolo 8 e l’articolo 9 intervengono sull’autorizzazione unica (art.9 Testo unico) prevedendo disposizioni di accelerazione del procedimento per specifiche tipologie di interventi. Viene introdotto il nuovo articolo 9-bis che stabilisce una riduzione dei termini per gli interventi di modifica fino a 300 MW (di competenza regionale) o oltre i 300 MW (di competenza statale), unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture che determinino una revisione della potenza non superiore al 15%.
L’articolo 10 sopprime il riferimento alla concessione di “risorse pubbliche” dall’art. 10 del Testo unico “Coordinamento del regime concessorio”.
L’articolo 11 interviene in materia di “Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti” (art. 11 Testo unico).
L’articolo 12 prevede l’aggiunta dell’articolo 10-bis per una disciplina ad hoc in materia di risoluzione delle controversie per impianti da fonti rinnovabili. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) definirà, con uno o più provvedimenti, meccanismi alternativi, gestiti da Acquirente unico, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.
L’articolo 13 dello schema di decreto legislativo in oggetto apporta alcune modifiche all’articolo 13 per il coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali.
L’articolo 14 intende dotare i punti di contatto unici per le procedure amministrative di un manuale rivolto sia alle amministrazioni procedenti che ai soggetti proponenti che tratti distintamente i progetti in materia di energia rinnovabile su piccola scala e i progetti di autoconsumo.
L’articolo 15 modifica l’allegato A “Interventi in attività libera”. Tra gli interventi da realizzare in attività libera rientrano il repowering di un impianto fotovoltaico a parità di area occupata e gli impianti fotovoltaici flottanti installati su aree bagnate e bacini artificiali non di pregio purché comportino una occupazione della superficie bagnata non superiore al 20%.
L’articolo 16 modifica l’allegato B “Interventi in regime di PAS”. In particolare, è stata apportata un’integrazione volta a prevedere la sottoposizione al regime di PAS degli interventi di modifica di impianti da fonti rinnovabili che non comportino un incremento dell’area occupata superiore al 20%, a prescindere dalla potenza risultante dall’intervento medesimo.
L’articolo 17 apporta modifiche di coordinamento all’allegato C “Interventi in regime di autorizzazione unica”.
L’articolo 18 integra l’allegato D “Elenco delle disposizioni abrogate”.
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