Autorizzazioni FER, il TAR: la pubblicazione sul BUR non modifica i termini di ricorso

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La pubblicazione della determinazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) non priva la pregressa comunicazione individuale dell’effetto legale tipico di integrare il dies a quo (“giorno dal quale”, si riferisce al giorno iniziale di un termine, ndr) per la proposizione del ricorso straordinario. Lo ha chiarito il Tribunale amministrativo regionale (TAR) Abruzzo respingendo il ricorso del Comune di Corropoli (TE) contro l’autorizzazione unica (AU) rilasciata dalla Regione a favore di un impianto agrivoltaico.

In particolare il Collegio, con sentenza 447/2025 pubblicata il 14 ottobre, evidenzia che la notifica via PEC della determinazione ha posto il Comune nella condizione di percepire la lesività del provvedimento impugnato e le ragioni che ne hanno determinato l’adozione. Pertanto, nonostante le “plurime criticità” evidenziate dalla ricorrente in fase di conferenza dei servizi non sarebbero state tenute in considerazione nel parere definitivo, la scadenza del termine perentorio di centoventi giorni rende irricevibile il ricorso.

Fatto e ricorso

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 18 luglio, il Comune di Corropoli ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’AU rilasciata dalla Regione alla VSE Srl per la costruzione di un impianto agrivoltaico.

La determinazione dirigenziale era stata notificata, unitamente agli allegati, al Comune di Corropoli e altri enti interessati il 3 marzo e pubblicata, priva degli allegati, sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (Burat) il 21 marzo.

Il Comune, in particolare, lamentava “la mancata considerazione delle plurime criticità evidenziate nel parere negativo” espresso in sede di conferenza dei servizi decisoria e “l’omesso coinvolgimento dei proprietari dei terreni da espropriare” interessati dalla costruzione dell’impianto agrivoltaico.

Il 29 luglio VSE ha notificato l’atto di opposizione alla trattazione del ricorso in sede straordinaria, chiedendo la decisione dello stesso in sede giurisdizionale. Il 12 settembre il Comune di Corropoli si è costituito nel giudizio, previa notificazione dell’atto di costituzione alla Regione Abruzzo e ai controinteressati.

Hanno resistito al ricorso la Regione e VSE sollevando quattro eccezioni preliminari e, in particolare, l’irricevibilità per tardiva proposizione del ricorso straordinario e l’inammissibilità per carenza di interesse.

Alla camera di consiglio dell’8 ottobre, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

Sentenza

Il Collegio ha ritenuto di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata accogliendo l’eccezione di irricevibilità per violazione del termine decadenziale di proposizione.

Nello specifico, la norma di riferimento (articolo 9, comma 1, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) prevede che il ricorso straordinario deve essere notificato entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorrente dalla notificazione dell’atto da impugnare, ad almeno uno dei controinteressati e deve essere presentato all’ente non statale che ha adottato l’atto.

Considerando che con PEC del 3 marzo la Regione ha comunicato al Comune di Corropoli la determinazione in causa con i relativi allegati, è da tale data che decorre il termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso straordinario.

I giudici hanno evidenziato inoltre che la successiva pubblicazione della determinazione impugnata sul Burat, che costituisce una condizione di efficacia solo per le leggi e i regolamenti regionali, “non è idonea a privare la pregressa comunicazione individuale dell’effetto legale tipico di integrare il dies a quo per la proposizione del ricorso straordinario, poiché dalla ricezione della stessa il Comune di Corropoli è stato posto nella condizione di percepire la lesività del provvedimento impugnato e le ragioni che ne hanno determinato l’adozione”.

Pertanto il TAR, accogliendo le eccezioni della Regione e della società, ha dichiarato irricevibile il ricorso del Comune.

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