La nuova bozza del DL Energia, rispetto a quella precedentemente circolata, prevede in aggiunta un sesto articolo dedicato alle aree idonee. Stando allo schema, la norma interverrebbe modificando il decreto legislativo 190/2024, ovvero il Testo unico FER.
In particolare, vengono eliminati alcuni riferimenti al decreto legislativo 199/2021 all’interno del Testo unico FER per sostituirli con dei nuovi articoli inseriti nel del decreto legislativo 190/2024. Di seguito vengono riportate sinteticamente le nuove disposizioni.
L’art. 11-bis definisce le “Aree idonee su terraferma” tra le quali rientrerebbero anche i siti già ospitanti impianti della stessa fonte oggetto di repowering con una variazione non superiore al 20%; le cave e le miniere cessate; le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati; alcuni beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa; gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse.
L’art. 11-ter individua le “Aree idonee a mare” individua per la realizzazione di progetti off-shore le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma.
L’art. 11-quater “Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee” prevede che la realizzazione degli interventi in attività libera e procedura abilitativa semplificata (PAS) che insistano in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, “che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante”. Per i procedimenti soggetti ad autorizzazione unica (AU) in aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell’impatto ambientale, ma sempre “con parere obbligatorio e non vincolante”.
L’art. 11-quinquies “Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti Unesco” prevede per in queste aree la realizzazione di interventi unicamente in attività libera.
L’art. 12-bis “Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione” dispone l’introduzione di una disciplina relativamente alla piattaforma per le aree idonee e le zone di accelerazione.
Viene infine introdotto l’Allegato C che in tabella riporta la suddivisione regionale di potenza minima per anno espressa in MW, in forma identica alla precedente prevista dal DM Aree idonee.
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