Il decreto legge 175/2025 che ha introdotto novità su Transizione 5.0 e aree idonee, entrato in vigore domenica, approda al Senato per l’iter di conversione in legge. L’atto, rubricato col numero 1718, è stato assegnato all’VIII Commissione (Ambiente) il 24 novembre.
Il disegno di legge è accompagnato dalla relazione di presentazione e da una relazione tecnica.
Relativamente all’articolo 1 “Disposizioni in materia di crediti d’imposta di cui al Piano Transizione 5.0”, viene spiegato che fissa al 27 novembre il termine per la presentazione delle comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta di cui al Piano Transizione 5.0. Inoltre, viene imposto alle imprese che hanno presentato domanda per l’accesso anche al Piano Transizione 4.0 di optare, sempre entro il 27 novembre, per uno dei due.
Si prevede, inoltre, che, qualora l’impresa opti per il credito d’imposta Transizione 4.0 e questo non venga riconosciuto per superamento del limite di spesa, resti salva la facoltà, per la medesima impresa e previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, di accedere al credito d’imposta Transizione 5.0. Infine viene specificato che la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni è svolta dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
Per quanto riguarda l’articolo 2 “Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, viene specificato che “l’urgenza e l’indifferibilità della norma sono intimamente correlate all’esigenza di evitare ostacoli al perfezionamento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Il comma 1 apporta modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Testo unico FER) al fine di farvi confluire la disciplina in materia di aree idonee e di conferirgli le caratteristiche di “testo atto a rappresentare univocamente il riferimento normativo per le procedure amministrative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Una novità chiave è la formalizzazione della figura dell’impianto agrivoltaico: viene definito come fotovoltaico che consente la prosecuzione effettiva delle attività colturali e pastorali, anche tramite moduli elevati da terra e tecnologie di agricoltura di precisione. L’articolo chiarisce che questi impianti, se rispettano tali requisiti, sono sempre installabili nelle aree idonee.
Il nuovo articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 elenca un set minimo di aree automaticamente idonee (in sostanza quelle già note, a cui si aggiungono molte proprietà statali, militari e di altri ministeri), fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali. Alle Regioni e province autonome è imposto di individuare, con legge e in tempi rapidi, ulteriori aree idonee entro intervalli percentuali precisi sulle superfici agricole, seguendo criteri omogenei: tutela di paesaggio e aree protette, priorità a superfici già impermeabilizzate o degradate, attenzione alle aree di crisi industriale complessa. Su questa pianificazione si innestano obiettivi quantitativi di potenza da rinnovabili al 2030, ripartiti territorio per territorio tramite il nuovo allegato C-bis, con possibilità di “trasferimenti statistici” tra Regioni e monitoraggio centralizzato da parte del Mase.
In parallelo viene disciplinato il fronte offshore, con il nuovo articolo 11-ter sulle aree idonee a mare e l’obbligo per il Ministero di pubblicare un vademecum autorizzativo per gli operatori, e si chiariscono gli effetti procedimentali della localizzazione in area idonea tramite l’articolo 11-quater: le semplificazioni si applicano solo se l’impianto è interamente in area idonea, si estendono anche alle opere di rete correlate e non comprendono i grandi sistemi di accumulo mobili. L’articolo 11-quinquies restringe invece i tipi di impianto ammessi nelle zone di protezione dei siti Unesco a interventi di minore impatto, e il nuovo articolo 12-bis porta in legge la piattaforma digitale nazionale sulle aree idonee e sulle zone di accelerazione, con funzioni di supporto alle regioni e di trasparenza pubblica (incluso un “contatore” delle superfici agricole utilizzate).
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