di Giuliano Maddalena, direttore di Safe-Hub delle Economie Circolari
Ai non addetti ai lavori una rapida lettura del decreto legislativo 7 gennaio 2026, n° 2, entrato in vigore lo scorso 24 gennaio, potrebbe dar la sensazione di un mero adeguamento formalistico della norma nazionale Raee (d. lgs. 2014/49) ai dettami della direttiva europea 2024/884, dove a essere modificate sono solo alcune parole e scadenze. Invece, per chi gestisce i rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici (Raee), questo decreto rappresenta un’importante novità che, potenzialmente, scioglie alla radice una storica incongruenza normativa che riduce l’efficienza del sistema. Un sistema purtroppo viziato da diffusi illeciti, e soprattutto dall’invio in Africa di pannelli fuori uso falsamente dichiarati come non rifiuti. Per la prevenzione dei fenomeni illeciti è efficace l’uso di filiere di recupero tracciate e certificate, ma queste sono tutt’altro che diffuse e la loro mancanza genera una rete “carsica” di smaltimenti impropri che, con i propri impatti ambientali, vanifica il beneficio ecologico generato dall’energia solare.
Il tema chiave del nuovo decreto è il recupero dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, che oggi, a rigor di legge, sono classificati nel raggruppamento “R4” dei Raee. Una categoria nata, a suo tempo, pensando ad altre tipologie di rifiuto, nella quale i fotovoltaici sono stati inclusi come una sorta di assimilazione accessoria e marginale.
Ma ora i tempi sono cambiati: la filiera è matura, il consumo dei pannelli è consolidato, e i rifiuti che ne derivano aumentano in modo proporzionale. Gli studi più recenti prevedono che in Italia, tra il 2030 e il 2040, verranno prodotte circa 4,5 milioni di tonnellate di rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici. Gestirli nel quadro di un raggruppamento che obbedisce a logiche di filiera che sono molto differenti è una forzatura sempre più evidente. I rifiuti da pannelli fotovoltaici, essendo prevalentemente di vetro e alluminio, hanno un potenziale di riciclo molto alto: tra il 95% e il 98%. Ma i loro costi di trattamento sono molto diversi dalle altre sub-categorie dell’R4, ed è sempre più complesso coprirli nel quadro di un contributo ambientale dei produttori calcolato in modo omogeneo.
La direttiva 2024/884, dalla quale deriva il recente decreto legislativo italiano, nasce come risposta a una sentenza della Corte di Giustizia Europea di natura squisitamente giuridica (effetto retroattivo ingiustificato di precedenti disposizioni). Ma tra le considerazioni poste in premessa alla direttiva viene indicata anche, in modo esplicito, la necessità di fornire chiarezza e prevedibilità ai produttori di AEE, per evitare il rischio che incorrano in costi imprevedibili associati alla futura gestione dei rifiuti di cui sono finanziariamente responsabili.
Da lì la distinzione normativa tra i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici e i cosiddetti “Raee storici”, che separa i fotovoltaici dalle scadenze e prescrizioni previste per gli altri Raee. I produttori sono finanziariamente responsabili solo dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici che sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, senza porre distinzioni tra quelli di origine domestica e quelli di origine professionale (commerciale o industriale); una prescrizione che pone le premesse per la creazione di un’unica e ben riconoscibile categoria, legittimamente dotata di una propria logica di filiera.
Anche gli obblighi di marcatura, finalizzati a individuare in maniera inequivocabile il produttore degli apparecchi e la data di immissione sul mercato, differenziano i fotovoltaici dagli altri apparecchi elettrici ed elettronici; mentre per tutti gli altri apparecchi il marchio deve dimostrare un’immissione sul mercato posteriore al 13 agosto 2005, per i pannelli fotovoltaici la data slitta al 13 agosto 2012.
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