pv magazine Italia collabora con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passa in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi giurisprudenziali di febbraio, pubblicheremo lunedì invece quella sugli sviluppi normativi.
SUMMARY
T.A.R. Molise, Sez. I, sentenza 2 febbraio 2026, n. 65 – Sul difetto di motivazione e di istruttoria del parere della Soprintendenza sotto il profilo del c.d. effetto cumulo
T.A.R. Umbria, Sez. I, sentenza 2 febbraio 2026, n. 29 – Sulla valutazione delle osservazioni formulate dal proponente a valle del preavviso di rigetto ex art. 10-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 6 febbraio 2026, n. 2311 – Sull’incompetenza del MIC a prescrivere l’imposizione di una condizione soggettiva non prevista dalla legge per la realizzazione di un impianto FER in area agricola
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 6 febbraio 2026, n. 376 – Sull’obbligo giuridico di concludere il procedimento (PAS)
T.A.R. Veneto, Sez. IV, sentenza 10 febbraio 2026, n. 378 – Sul complessivo difetto di motivazione e di istruttoria del diniego della Soprintendenza alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da porsi in aderenza alla copertura esistente (CILA)
T.A.R. Sardegna, Sez. II, sentenza 14 febbraio 2026, n. 347 – Sulla durata dell’autorizzazione unica
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, ordinanza 17 febbraio 2026, n. 497 – Sulla “discrezionalità tecnica” dell’Amministrazione (Piano Paesaggistico) e i poteri (anche istruttori) del Giudice Amministrativo
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 16 febbraio 2026, n. 231 – Sul termine per l’esercizio dei poteri di interdizione e sulle condizioni per l’esercizio dei poteri di autotutela
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2026, n. 1208 – Sulla massima diffusione delle fonti rinnovabili e valorizzazione in concreto di detto principio
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19 gennaio 2026, n. 417 – Sulla condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal proponente per la c.d. perdita di chance
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FOTOVOLTAICO | PAUR
T.A.R. Molise, Sez. I, sentenza 2 febbraio 2026, n. 65
Sul difetto di motivazione e di istruttoria del parere della Soprintendenza sotto il profilo del c.d. effetto cumulo
“Il Collegio reputa inoltre fondata la doglianza articolata nel paragrafo 9.3. del ricorso, vertente sul c.d. “effetto cumulo”, con cui la ricorrente ha contestato, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, la legittimità del parere della Soprintendenza sotto il profilo dell’ “effetto cumulo” con altri impianti limitrofi, alcuni dei quali già esistenti, ma altri – e se ne indicano almeno tre – ancora in corso di valutazione.
Orbene, non v’è chi non veda come la suddetta valutazione sia irragionevole, in quanto marcatamente ipotetica e, come tale, illegittima.
Ed infatti, come già affermato da questo Tribunale in una recente pronuncia che ha investito anche la questione in disamina (cfr. TAR Molise, sentenza n.190/2025), “una ragionevole valutazione dell’ “effetto cumulo”, invero, non può che tener conto, ai fini della valutazione del reale impatto percettivo di un progettato impianto fotovoltaico, dei soli impianti limitrofi già esistenti e/o approvati”; diversamente, all’Amministrazione sarebbe consentito addurre sine die la sola pendenza di altri procedimenti finalizzati all’autorizzazione di altri impianti – anche di grandezza e portata diverse – per negare l’approvazione di uno di essi, venendo così meno ogni reale intellegibilità e controllabilità della valutazione amministrativa”.
Sull’“erronea premessa che valorizza, ai fini della valutazione di che trattasi, non solo gli impianti già realizzati, bensì, e per la maggior parte, impianti in corso d’esame”, vedi anche: Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2026, n. 1208.
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FONTI FER | PAS – PRINCIPI GENERALI
T.A.R. Umbria, Sez. I, sentenza 2 febbraio 2026, n. 29
Sulla valutazione delle osservazioni formulate dal proponente a valle del preavviso di rigetto ex art. 10 –bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
“In sede di osservazioni ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, l’istante ha rilevato chela Società avrebbe, sin dalle fasi preliminari del progetto, accertato che: (…) Nella gravata determinazione dirigenziale conclusiva del procedimento nulla è controdedotto in merito alle richiamate argomentazioni dell’istante – neanche per evidenziare l’eventuale carenza dello studio idraulico ivi citato – essendosi sul punto l’Amministrazione limitata a dare atto delle memorie e ad evidenziare che «nel corso del procedimento è stato dato ampio termine alla società proponente per la presentazione delle integrazioni documentali», circostanza che, come detto, non trova riscontro con riferimento alla problematica in esame.
Non ignora il Collegio che, per costante orientamento giurisprudenziale, «[n]el procedimento amministrativo l’onere di cui all’art. 10-bis, L. n. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato, è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite”, “essendo, cioè, sufficiente che dalla motivazione si evinca … che l’amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà” (Cons. di St., sez. V, 30.08.2023, n. 8063) e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento» (ex multis, T.A.R, Campania, Napoli, sez. III, 12 dicembre 2023, n.6890; cfr. da ultimo T.A.R. Umbria, 1° luglio 2025, n. 584). Tuttavia, nel caso che occupa, dalla motivazione complessiva del provvedimento gravato non è possibile dedurre che l’Amministrazione abbia tenuto conto delle argomentazioni dell’istante al fine della corretta formazione della propria volontà”.
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AGRIVOLTAICO | VIA
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 6 febbraio 2026, n. 2311
Sull’incompetenza del MIC a prescrivere l’imposizione di una condizione soggettiva non prevista dalla legge per la realizzazione di un impianto FER in area agricola
“In proposito, vale rilevare che il Mic, nell’ambito del procedimento statale di (VIA, ndr), è chiamato a rendere la propria posizione solo con riferimento agli aspetti inerenti alla tutela della cultura e del paesaggio dell’area interessata dalla realizzazione di un impianto FER.
Orbene, nel caso di specie imporre alla società ricorrente di fornire “l’attestazione che l’impianto sia direttamente gestito da impresa agricola nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57 bis della L.R. 38/1999 per le attività multimprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali con riferimento a quanto disposto dalla L.R. n. 14/2006 e smi”, non risulta strumentale a salvaguardare i beni culturali e/o paesaggistici presenti nell’area interessata dalla installazione dell’Impianto FER di cui si tratta.
Ciò risulta anche avvalorato dal fatto che il possesso della qualità di imprenditore agricolo neppure è richiesta dalla normativa regionale che disciplina l’installazione e l’esercizio di impianti FER in area agricola, così come dedotto dalla società ricorrente con il secondo motivo di ricorso. Infatti, la produzione di energie rinnovabili rientra tra le attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali ai sensi del combinato disposto dell’articolo 54, comma 2, l.r. n. 38/1999 e dell’articolo 3, comma 1, della l.r. n. 14/2006. (…)
Risulta, quindi, privo di pregio il rilievo difensivo svolto dalle amministrazioni resistenti (…) in base al quale la richiesta del possesso del requisito soggettivo in questione si giustificherebbe per rafforzare l’integrazione dell’Impianto FER con le pratiche agronomiche e con l’identità storica dell’area interessata dalla sua realizzazione (…)”.
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FOTOVOLTAICO | PAS – INERZIA
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 6 febbraio 2026, n. 376
Sull’obbligo giuridico di concludere il procedimento
“Considerato:
– che l’art. 6 è stato abrogato dal D. Lgs. 190/2024, entrato in vigore il 30/12/2024, ma le disposizioni pregresse sono rimaste in vigore (salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione dello jus novum) nei casi in cui, come in quello oggetto di causa, la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cfr. disposizioni transitorie dettate dall’art. 15 comma 2 del D. Lgs. Suddetto);
– che, nel caso di specie, l’amministrazione procedente ha convocato una Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità simultanea ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90, il cui comma 2 dispone la conclusione dei lavori non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione (non risultando coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per le quali il termine è fissato in 90 giorni);
– che, ai sensi dell’art. 14-ter comma 6, “All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza …”;
– che il termine previsto, 45 giorni dal 13/11/2024, è ampiamente e inutilmente decorso;
– che, invero, per le aree idonee l’art. 22 comma 1 lett. b) del D. Lgs.199/2021 per tempo vigente, prevede la riduzione dei termini di 1/3;
– che le scansioni temporali predette, definite in modo tassativo dal legislatore, mirano a garantire la tempestiva conclusione del procedimento amministrativo, evitando ritardi che potrebbero compromettere l’interesse della parte privata ad ottenere una rapida decisione sulla istanza proposta;
– che i termini sinteticamente riportati non sono stati rispettati;
(…) Ritenuto:
– che, in definitiva, il dirigente preposto al SUAP del Comune di ha l’obbligo giuridico di concludere i due procedimenti entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza (…)”.
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FOTOVOLTAICO | CILA
T.A.R. Veneto, Sez. IV, sentenza 10 febbraio 2026, n. 378
Sul complessivo difetto di motivazione e di istruttoria del diniego della Soprintendenza alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da porsi in aderenza alla copertura esistente
“(…) Secondo l’Amministrazione i moduli di progetto, ponendosi come elementi dissonanti e incongrui rispetto alla sequenza di elementi percettivi omogenei costituita dalle coperture in coppi tradizionali, rinvenibili nell’immediato intorno e, più in generale, nell’intero centro storico della città, introdurrebbero una modifica sostanziale dei caratteri peculiari dell’immobile e quindi del contesto tutelato (…).
La motivazione appare anche qui carente sotto più aspetti.
Il primo è legato all’assunzione della “continuità del manto in coppi” quale parametro di compatibilità dell’intervento. Così facendo la Soprintendenza finisce per assegnare al contesto un valore tutelato in sé, eccedente i (…) limiti di tutela indiretta previsti dal decreto di vincolo. (…) Quanto invece al rilievo di incongruità dei pannelli rispetto alla presenza di una sequenza di elementi percettivi omogenei costituita dalle coperture in coppi tradizionali, dalla documentazione depositata dal ricorrente (vd. Le fotografie allegate alle osservazioni al preavviso di rigetto) emerge che, al momento dell’esame del progetto, il contesto nel quale sorge l’edificio del ricorrente appariva interessato da diverse tipologie di coperture (…). Manca dunque, in ogni caso, il presupposto della omogeneità di elementi percettivi (…).
Il provvedimento impugnato è dunque (…) carente a livello istruttorio e motivazionale.
Da ultimo, (…) Nel preavviso di rigetto quest’ultima ha ritenuto di poter valutare favorevolmente (…). Il ricorrente ha valutato a livello tecnico le soluzioni dell’Amministrazione, ritenendole impraticabili in quanto (…). Si tratta di rilievi tecnici sui quali la Soprintendenza non si è pronunciata, liquidandoli come “valutazioni tecniche difformi da quelle dell’Ufficio”, che apparirebbero “privi di intenti dialettici e collaborativi”, quando invece il privato mirava essenzialmente ad evidenziare le criticità che le soluzioni proposte dall’Amministrazione erano suscettibili di ingenerare, stimolando proprio il confronto dialettico al fine di pervenire alla soluzione declamata dalla stessa Amministrazione, vale a dire quella di contemperare i due interessi pubblici in gioco (tutela del bene monumentale ed efficientamento energetico) con quelli privati.
Il diniego, motivato anche in questo caso ritrascrivendo le ragioni del preavviso di rigetto, appare lacunoso e carente a livello istruttorio e motivazionale, finendo per imporre al privato un sacrificio che (…) non trova idonee giustificazioni nell’esigenza di tutelare l’interesse pubblico alla conservazione del bene monumentale”.
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FONTI FER | AU – PRINCIPI GENERALI
T.A.R. Sardegna, Sez. II, sentenza 14 febbraio 2026, n. 347
Sulla durata dell’autorizzazione unica
“Infine, il Collegio non condivide le censure della ricorrente unicamente con riferimento all’art. 15 della Determinazione, nella parte in cui l’Amministrazione ha determinato in venti anni la durata dell’autorizzazione.
Tale previsione, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, è pienamente conforme all’art. 12, comma 7 delle Linee guida di cui all’allegato A della DGR 3-25/2018, che stabilisce una durata non inferiore a 10 e non superiore a vent’anni. Non si ravvisa in tale previsione alcuna violazione, immediata e diretta, dei principi in materia di energie rinnovabili rappresentando, al contrario, un equilibrato contemperamento fra esigenze contrastanti, rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Né, tantomeno, la mancanza di previsioni analoghe nella normativa nazionale è di per sé indice sintomatico dell’illegittimità della prescrizione esaminata che, evidentemente, si fonda sulla volontà di individuare un range di validità dell’autorizzazione (comunque suscettibile di proroga) ritenuto coerente con l’arco di vita utile delle opere e rispetto al quale le diverse stime proposte dalla ricorrente non appaiono di per sé idonee a scalfire le scelte operate dall’Amministrazione. Ciò in quanto è comunque garantito un adeguato arco temporale di vigenza dell’autorizzazione che deve ritenersi idoneo a garantire il necessario ritorno economico sull’opera realizzata”.
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FOTOVOLTAICO | PIANO PAESAGGISTICO – SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, ordinanza 17 febbraio 2026, n. 497
Sulla “discrezionalità tecnica” dell’Amministrazione e i poteri (anche istruttori) del Giudice Amministrativo
“Come ampiamente noto, il giudice amministrativo non può sindacare nel merito le decisioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione, salvo che esse risultino obiettivamente irragionevoli, come nel caso in cui esse siano fondate su errori di fatto.
L’errore di fatto, a giudizio della Sezione, non deve essere necessariamente percepibile “ictu oculi” (come pure si afferma in talune pronunce giurisprudenziali), potendo esso emergere all’esito di un opportuno approfondimento istruttorio reso indispensabile dalla complessità – in punto di fatto – della fattispecie.
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha fornito un adeguato principio di prova a sostegno delle proprie doglianze, depositando, in particolare, un’articolata relazione tecnica in data (…).
Il Collegio ritiene, quindi, necessario disporre verificazione in ordine ai seguenti aspetti della vicenda: a) se nell’area esistano gli agrumeti menzionati dal Piano Paesaggistico; b) se le colture legnose siano ridotte a pochi esemplari sparsi, i seminativi risultino per lo più incolti, la vegetazione sia composta da specie infestanti tipiche di ambienti abbandonati e i laghetti cartografati siano in realtà vasche irrigue dismesse; c) se la qualità visiva e percettiva dell’area sia bassa, gli elementi identitari del paesaggio tradizionale siano assenti e il territorio non sia accessibile o fruibile; d) se la perimetrazione relativa alla fascia di interesse archeologico si fondi su valutazioni presuntive e non su dati scientificamente verificabili”.
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FOTOVOLTAICO | PAS
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 16 febbraio 2026, n. 231
Sul termine per l’esercizio dei poteri di interdizione e sulle condizioni per l’esercizio dei poteri di autotutela
“Come sopra accennato, infatti, l’art. 6 comma 4 del menzionato d.lgs. n. 28/2011, allorquando prevede che l’Amministrazione notifichi all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento “ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma”, onera il Comune di accertare i requisiti specificamente richiesti dalla disposizione nel predetto termine decadenziale, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante il progetto.
Ne deriva che, una volta decorso il detto termine, il Comune non può più opporre, né in sede procedimentale né vieppiù nella presente sede giudiziale, il difetto delle condizioni abilitanti l’intervento, nemmeno se fondato sulla asserita inidoneità dell’area interessata ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.lgs. n. 199/2011 (TAR Campania, sez. VII, 26.07.2024, n. 4434) o sulla carenza di legittimazione dell’istante (Consiglio di Stato, sez. IV, 2.05.2024, n. 3990).
Invero, una volta perfezionatosi l’effetto abilitativo, residuano in capo all’Amministrazione unicamente poteri di autotutela, esercitabili in presenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/1990 (…).
In questa prospettiva, un provvedimento di annullamento dell’atto dovrebbe ricollegarne il ritiro all’originaria illegittimità del titolo abilitativo in questione (…), nonché ad un interesse pubblico effettivo ed attuale alla sua rimozione, che non può consistere nel mero ripristino della legalità violata, e che deve essere comparato con gli interessi secondari e con le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari dell’atto (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 03/09/2024, sentenza n. 7367).
Ciò posto, come condivisibilmente rilevato anche dalla parte ricorrente, nella fattispecie in esame non ricorre alcuno dei presupposti individuati dal legislatore nell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per il legittimo esercizio di poteri di autotutela.
Con il provvedimento impugnato, infatti, il Comune si è limitato a richiamare i profili di contrarietà urbanistica dell’intervento, senza svolgere la necessaria valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione del titolo, ed in mancanza della comparazione delle relative ragioni di tutela con gli interessi imprenditoriali della ricorrente”.
Sul termine per l’esercizio dei poteri di interdizione vedi anche: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 23 febbraio 2026, n. 1265
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FONTI | PRINCIPI GENERALI
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2026, n. 1208
Sulla massima diffusione delle fonti rinnovabili e valorizzazione in concreto di detto principio
“(…) nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia elettrica, l’amministrazione incontra la “necessità della ricerca e della verifica di volta in volta in concreto del delicato bilanciamento tra i beni e gli interessi pubblici e privati coinvolti in tale campo” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2023 n. 8090) dovendo contemperare, al contempo, nell’ambito degli interessi pubblici, quelli spesso potenzialmente contrapposti di ambiente e paesaggio, ambedue di rilievo costituzionale (Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2023 n. 8258, §.7).
Nell’ambito di questa attività di bilanciamento soccorre il principio di derivazione euro-unitaria, di “massima diffusione delle fonti rinnovabili” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8090/2023; Sez. IV, 30 agosto 2023 n. 8029), introitato e attuato nell’ordinamento nazionale mediante il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (…)
(Pertanto, ndr) l’amministrazione, nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, deve valutare tutte le circostanze del caso concreto e bilanciare gli opposti interessi nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, “senza che possano legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione” (così, Cons. Stato, Sez. IV, 21 luglio 2025 n. 6434) e ciò in linea con il principio comunitario per cui la produzione di energia alternativa rappresenta, in forza di una presunzione iuris tantum, interesse pubblico prevalente (cfr. art. 3 regolamento UE 2022/2577 nonché considerando 4 e 8 della medesima direttiva ed ora cfr. art. 1 della direttiva UE 2023/2413 c.d. direttiva RED III recepita dal d. lgs. n. 190 del 2024, segnatamente all’art. 3. Sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2025 n. 10354)”.
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FONTI FER | PRINCIPI GENERALI
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19 gennaio 2026, n. 417
Sulla condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal proponente per la c.d. perdita di chance
“Ritiene il Collegio che alla società appellante debba essere riconosciuta, a titolo di danno da perdita di chance, in relazione alla modifica delle condizioni di accesso al mercato della energia (per effetto degli atti illegittimi adottati dalla pubblica amministrazione), una quota percentuale dell’utile medio annuo che la società avrebbe potuto percepire, (percentuale) che, in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto della documentazione depositata in giudizio e valorizzando ciascuno degli indicatori evidenziati nelle considerazioni che precedono, viene fissata nella misura del 5% dell’utile medio annuo netto stimato dal verificatore secondo il terzo scenario (€ 1.854.952,00), per un ammontare complessivo che riporta, per combinazione, alla cifra di € 1.854.952,00 [€ 1.854.952,00 (utile medio netto annuo) x 20 anni= € 37.099.040,00 x 5% = € 1.854.952,00].
Venendo in rilievo un debito di valore, sulla somma stimata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance devono essere riconosciuti alla società appellante la rivalutazione monetaria e gli interessi legali secondo il criterio indicato dalla nota sentenza della Cassazione civile s.u., n. 1712 del1995, a far data dal 28 giugno 2011 (data di possibile avvio della produzione);sull’importo così determinato decorreranno gli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo.
In conclusione, definitivamente pronunciando, il Collegio respinge la domanda di risarcimento del danno relativo alla dichiarata impossibilità di realizzazione dei due impianti fotovoltaici, mentre, in riforma della sentenza impugnata, in relazione al mutamento delle condizioni di accesso al mercato della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, accoglie la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, nei termini sopra indicati”.
Nexta Capital Partners è un produttore indipendente di energia rinnovabile che sviluppa, costruisce, finanzia e gestisce impianti in diverse aree geografiche e che, con un approccio integrato e una strategia di crescita di lungo periodo, crea valore sostenibile per investitori e stakeholder, contribuendo alla carbon neutrality.
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