Aree idonee Piemonte, via libera in Giunta al disegno di legge

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Venerdì 10 aprile la Giunta del Piemonte ha approvato e trasmesso al Consiglio regionale il disegno di legge (Ddl) n. 136/2026 sulle aree idonee. Il Ddl si compone di 11 articoli.

Tra le disposizioni più di rilievo, il disegno di legge all’articolo 3 stabilisce che le aree agricole qualificabili come idonee non possono superare lo 0,8% della superficie agricola utilizzata (SAU) a livello regionale, comprensive della superficie su cui già insistono impianti agrivoltaici in esercizio o autorizzati, e che il limite massimo di SAU qualificabile come area idonea per ciascun Comune è pari al 2%.

L’articolo 4 individua come ulteriori aree idonee:

  • al di fuori delle aree agricole, i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 40%;
  • nelle aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 50 metri dai siti oggetto di bonifica;
  • al di fuori da aree agricole, nelle aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 350 metri dalle aree a destinazione industriale e commerciale o all’insediamento di centri di elaborazione dati;
  • nel sito di interesse nazionale di Balangero.

In queste aree, è previsto che le semplificazioni siano estese anche agli impianti BESS integrati ai progetti di rinnovabili e alle opere di rete connesse. Entro 240 giorni dall’entrata in vigore della legge saranno approvati con delibera di Giunta gli indirizzi localizzativi per la realizzazione degli impianti BESS non integrati (stand-alone).

L’articolo 5 esclude, nelle aree agricole, qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino della produttività agricola dei luoghi. Inoltre, prevede che la Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore definisca criteri per l’installazione e le modalità di monitoraggio degli impianti da fonti rinnovabili al fine di garantire la continuità delle attività agricole.

L’articolo 6 disciplina l’installazione su infrastrutture commerciali. Per interventi superiori a quelli di restauro e di risanamento conservativo, possono essere installati impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici o a dei parcheggi all’aperto per una potenza elettrica aggiuntiva pari al 50% di quella prevista dal paragrafo 2, punto 3, dell’Allegato III al d.lgs. 199/2021 per le nuove costruzioni.

L’articolo 7 stabilisce che la Regione, sulla base dei contenuti della legge sulle aree idonee, aggiornerà il Piano energetico ambientale regionale (Pear) e, attraverso la piattaforma Suer, effettuerà il monitoraggio degli impianti da fonti rinnovabili sul territorio e del loro cumulo, al fine di definire indirizzi diretti ad evitare il verificarsi di situazioni di straordinaria concentrazione territoriale.

L’articolo 8 dispone che, nel caso di due o più progetti presentati dallo stesso portatore d’interessi, tra loro distanti meno di un chilometro, anche in comuni confinanti, le relative istanze devono essere cumulate e si applica il regime amministrativo previsto per il valore cumulato.

L’articolo 9 prevede che, nell’ambito di ciascun procedimento, l’amministrazione interessata definisce un programma di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, le azioni di mitigazione prevedono la realizzazione di interventi di efficienza energetica urbana, misure che promuovono la diffusione di rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER). Alla Giunta regionale è demandata l’approvazione di linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici, oltre che per le misure di compensazione.

Infine, tornando, all’articolo 3, da segnalare che questo introduce anche il principio dello “sviluppo sostenibile” previsto dal d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale) per l’individuazione delle aree idonee, secondo cui “la risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane”.

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