Aias: audizione su Atto Senato n. 1718

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AIAS è l’Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile, ed è stata costituita nel 2022 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di un agrivoltaico ispirato a criteri di sostenibilità e innovazione. Riunisce a 110 associati tra istituzioni, enti di ricerca, associazioni di categoria e imprese del mondo energetico e agricolo, oltre che operatori del settore finanziario e legale.
AIAS è nata per dare una voce unica e autorevole all’agrivoltaico in Italia.
La sua genesi matura nella percezione – condivisa da istituzioni, università e operatori del settore – che lo sviluppo dell’agrivoltaico richieda una mediazione e un coordinamento tecnico-istituzionale. L’associazione promuove lo sviluppo virtuoso dell’agrivoltaico, sostenendo i progetti che valorizzano il potenziale produttivo dell’agrivoltaico anche attraverso soluzioni tecnologiche avanzate. Le finalità associative si inseriscono in coerenza con gli obiettivi del PNRR, del RePowerEU e con la crescente attenzione all’indipendenza energetica e al potenziamento delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER).
L’agrivoltaico presenta un grande potenziale in termini implementazione del fotovoltaico che superi il rischio di erosione di suoli agricoli. In tal senso è un fondamentale e necessario contributo al raggiungimento degli obiettivi PNIEC.

E’ inoltre un importante elemento di sviluppo economico per il Paese, nell’immediato e nel futuro, anche nell’ottica di uno sviluppo dei componenti e dei processi Made in Italy.
Secondo un recente studio commissionato da AIAS ad Althesys i progetti agrivoltaici cumulati per il quadriennio 2021-2024 in corso di autorizzazione ammontano a 52,6 GW di cui:
– 89% (46,9 GW) è ascrivibile alla configurazione “interfilare”
– 11% riguarda la categoria “elevata” (5,7 GW)
Tra il 2021ed il 2024 sono stati autorizzati 2,3 GW di impianti catalogati come “interfilare”.
Nei primi 9 mesi del 2025 sono stati autorizzati 11,5GW di progetti, di cui 1,4 classificati come “elevati”.
Il potenziale economico dell’agrivoltaico non si ferma agli investimenti in corso, ma si estende al suo valore condivisibile con i territori, che ammonta a numeri significativi che bilanciano di gran lunga i costi degli investimenti.

Ancora lo stesso studio condotto da Althesys per conto di AIAS (“L’agrivoltaico crea valore condiviso con il territorio – Analisi delle esternalità positive dello sviluppo dell’agrivoltaico in Italia”) evidenzia dati estremamente significativi per gli scenari di sviluppo dell’agrivoltaico avanzato PNRR ed elevato.
Lo scenario di sviluppo al 2030 si attesta a 7,75 GW, capaci di ricadute estremamente significative, intese in senso di “valore condiviso” per il sistema Italia.

Il valore condiviso dell’agrivoltaico elevato può essere stimato in ricadute nette pari a 11,8 Mld €, che includono:
– valore aggiunto generato in ogni settore – 6,6 Mld€
– effetto leva sul resto dell’economia del Paese – 2,9 Mld€
– benefici ambientali – 2,3 Mld€
– addetti stabili aggiuntivi – 19.000 unità
– effetti ambientali in termini di emissioni evitate e valore della biodiversità Importanti sono anche gli effetti economici sul settore agricolo, stimati in 1,711Mld€.
Questi consistono in: ricavi affitto terreni, risparmio autoconsumo, costo evitato idrico etc. (dati medi
settoriali)
Questa premessa per ribadire la centralità dell’agrivoltaico per raggiungere il contributo da fotovoltaico fissato negli obiettivi energetici del paese, e per l’economia stessa del sistema paese, con ricadute positive che non si limitano ai soli operatori del settore, ma possono essere condivise sui territori. Ecco quindi l’importanza di un chiaro schema normativo per la sua efficace implementazione e diffusione.

Osservazioni tecniche all’A.S. n.1718
1. DEFINIZIONE DI IMPIANTO AGROVOLTAICO
AIAS accoglie favorevolmente l’introduzione a livello normativo centrale di una inclusiva definizione di “impianto agrivoltaico” (“impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”)
Tuttavia AIAS:
– ritiene non adeguata/coerente l’introduzione di criteri generalisti per la tipologia di agrivoltaico elevato rispetto alla definizione puntale contenuta nel DM Agrivoltaico. Pertanto, la deroga al divieto generale di installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole dovrebbe far riferimento agli “impianti agrivoltaici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-bis)” che accoglie ogni tipologia, eliminando l’ulteriore definizione generalista “attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra” che resta ambigua nella sua interpretazione e potrebbe dare luogo a incertezze e contenziosi
– ritiene inoltre auspicabile che in fase attuativa la norma sia declinata in modo da (i) chiarire come dimostrare il rispetto del parametro della continuità delle attività agricole e pastorali in fase progettuale (progetto delle strutture e piano agronomico) e nell’esercizio dell’impianto; (ii) riconoscere gli strumenti di certificazione quali elementi oggettivi a supporto della dimostrazione dei requisiti e delle caratteristiche degli impianti agrivoltaici; (iii) rendere obbligatori i sistemi di controllo e verifica dell’attività agricola e delle sue prestazioni durante la fase di esercizio.

2. SEMPLIFICAZIONI PER GLI IMPIANTI AGRIVOLTAICI
Si segnala l’opportunità di introdurre una norma che riconosca le aree agricole non oggetto di vincoli di cui alla Parte Seconda e ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 idonee alla installazione degli impianti agrivoltaici come sopra definiti. Questo per dare impulso al settore che a oggi non gode di peculiari accelerazioni normative (al netto della previsione sullo screening ambientale).
Inoltre, attese le potenzialità della configurazione agrivoltaica, si suggerisce di prevedere specifiche disposizioni in favore dello sviluppo di impianti agrivoltaici diversi dagli impianti agrivoltaici elevati su aree non utilizzate per l’agricoltura, anche partendo da una valutazione di capacità di uso del suolo ed effettiva utilizzazione, attesa l’assenza a oggi di un’anagrafe di siti agricoli abbandonati.

3. RISPETTO ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DI UN PERIODO TRANSITORIO
Il D.L. 175/2025 non contiene nessuna previsione in merito all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di aree idonee ai progetti presentati dopo il suo ingresso.
Pertanto, si suggerisce di includere un periodo transitorio o, comunque, una disposizione di tenore analogo a quella dell’art. 15 del TU FER (che tuttavia fa riferimento alle procedure in itinere al 30 dicembre 2024), al fine di prevedere che tutti gli articoli del D.L. 175/2025 in materia di aree idonee trovino applicazione rispetto ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore. Si segnala che l’aver incluso la normativa abrogata all’interno dell’Allegato D al TUFER rende applicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 15 del medesimo testo, che tuttavia oggi è spirata.
E’ pertanto opportuna una rettifica della previsione. In tal senso, mutuando il testo di conversione del D.L. 63/2024, art. 5, comma 2, si potrebbe prevedere che “le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente”.

4. RISPETTO ALLE RESTRIZIONI DEL NOVERO DELLE AREE IDONEE
L’articolo 11-bis (adottato in sostituzione dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021) conserva tra le aree idonee ope legis soltanto alcune delle aree precedentemente incluse nell’elenco di cui all’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021.
Al riguardo, si osserva quanto segue:
– la mancata inclusione della fattispecie di area idonea di cui all’art. 20, comma 8, lettera c-quater, del d.lgs. 199/2021 riduce drasticamente il novero delle aree idonee ope legis;
– l’aver precisato, all’art. 11 bis che per il fotovoltaico sono idonee “le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all’articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto [… ]” rende privo di valore quanto il MASE ha affermato con diversi interpelli in merito alla possibilità di classificare impianti fotovoltaici ovvero eolici esistenti come impianti industriali, così travolgendo l’affidamento ingenerato in capo ai produttori, con motivazioni affatto intellegibili;
– con riferimento all’estensione delle procedure di semplificazione previste all’art. 11-quater comma 1 (“La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all’allegato C che insistano in aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell’impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario”) agli impianti ricadenti interamente in aree idonee (comma 3) e agli interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale, ove ricadenti su aree idonee (comma 2) si suggerisce di chiarire (per evitare equivoci interpretativi) che la disciplina sulle aree idonee si applica ai casi in cui su tali aree ricada l’impianto di generazione a prescindere dalla localizzazione delle opere di rete e di neutralizzare a tali fini la localizzazione delle opere di potenziamento della rete di trasmissione nazionale, che di fatto sono individuate non dal produttore ma dal gestore della rete e la cui configurazione, oltre a dover essere coerente con le linee di sviluppo in atto per evitare il fenomeno della saturazione della rete, è di per se neutra quanto a impatti sul territorio e contestualmente necessaria per l’implementazione della rete nazionale. Ciò, anche in questo caso, in linea con taluni interpelli del MASE che hanno sino a oggi prestato il fianco a tale “separazione”.
Si suggerisce quindi di eliminare il comma 2 e per fini di chiarezza di modificare il comma 3, sostituendolo con il seguente testo: “Il comma 1 si applica qualora l’impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un’area idonea, anche se le relative opere di connessione alla rete, interrate o fuori terra, sono collocate fuori di un’area idonea.”