“I tempi della Corte Costituzionale non sono molto veloci. Temo che ci vorranno almeno nove mesi”, ha detto a pv magazine Italia Emilio Sani dello Studio Sani Zangrando.
L’ordinanza al momento ha sospeso il giudizio sul Decreto Aree idonee, richiedendo da parte della Corte Costituzionale un’analisi preventiva di costituzionalità della legge della Regione Sardegna, che si applica agli impianti oggetto del ricorso.
“L’ordinanza stabilisce comunque alcuni principi importanti in materia di disciplina delle aree non idonee. Secondo l’ordinanza la qualifica di un’area come non idonea non importa una preclusione aprioristica e assoluta all’autorizzazione degli impianti, ma comporta solo una elevata probabilità di esito negativo del procedimento di autorizzazione. Secondo il TAR Lazio va quindi radicalmente escluso che le aree non idonee possano essere considerate aree del tutto interdette,” ha detto Sani, citando la decisione del TAR Lazio.
Il Tribunale rileva poi che la legge regionale sarda sulle aree idonee prevede un principio di assoluta prevalenza del criterio della non idoneità e, secondo il Tribunale, questo espone a dubbi di compatibilità della disciplina della legge regionale sarda con le previsioni costituzionali, ha aggiunto Sani.
“Secondo il Tribunale tale dubbio di costituzionalità si estende anche alle previsioni della legge regionale sarda sulle aree idonee, che sanciscono l’inefficacia delle autorizzazioni già rilasciate e che portano a una sottrazione di larga parte del territorio alla possibilità di fare impianti”.
Sentenza
È uscita poi oggi un’altra sentenza per l’impugnazione del Decreto Aree idonee, che ha stabilito la illegittimità del decreto sotto tre profili.
“Anzitutto perché il Decreto non contiene i principi fondamentali cui le Regioni dovrebbero adeguarsi per Aree idonee e non idonee. Poi perché non si è prevista la salvaguardia delle aree idonee temporanee di cui all’Articolo 20 comma 8 del Decreto Legislativo 199/2021 per i procedimenti in corso. Infine secondo il Tribunale non doveva essere lasciata alle Regioni la possibilità di stabilire la non idoneità dei progetti per buffer fino a 7 Km di distanza da beni culturali e beni a speciale tutela paesaggistica, ma il buffer avrebbe dovuto essere nei limiti di quanto stabilito dall’Articolo c quater del D. Lgs 199/2021 (500 metri per fotovoltaico)”, ha detto Sani.
Queste previsioni dovrebbero, secondo Sani, aiutare a limitare significativamente le fattispecie di non idoneità dei progetti.
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