Domenico Segreti e Giuseppe Salamone di Target spiegano a pv magazine la sentenza sul diniego della PAS da parte del Comune di Polla: i comuni possono prevedere solo norme di dettaglio che attengono agli aspetti edilizi e che inoltre devono essere proporzionati e non costituire irragionevoli limitazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha pronunciato una sentenza sul ricorso di Baltex Campania 4 Polla contro il Comune di Polla per del diniego della PAS. Voi avete rappresentato Baltex. Il TAR ha in parte dichiarato il ricorso improcedibile, in parte lo ha accolto. Cosa vuol dire?
Segreti: Il nostro cliente ha presentato una PAS per realizzare un impianto fotovoltaico in “area idonea” ai sensi dell’art. 20 comma 8 c-ter n. 3 del DLgs 199/2021. L’area è in parte agricola e in parte industriale. Il comune ha rigettato la PAS con varie motivazioni, tra cui il contrasto con lo strumento urbanistico comunale, che in quell’area agricola consente solo impianti fotovoltaici su tetti e su serre e non gli impianti a terra. Abbiamo impugnato al TAR il provvedimento di rigetto. Nella fase finale del processo il Comune ha emesso un secondo provvedimento negativo. Il TAR ha quindi emanato una sentenza con cui ha accolto il ricorso affermando che lo strumento urbanistico del Comune non può vietare l’installazione di impianti fotovoltaici e lo ha dichiarato improcedibile in relazione agli altri motivi di impugnazione perché il comune, nel frattempo, aveva emanato il secondo provvedimento negativo sostitutivo del primo. Su questo secondo provvedimento la battaglia legale con il comune prosegue.
Il TAR ricorda che “non rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale la facoltà di stabilire limiti alla superficie utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici, tramite l’indicazione di una misura edificabile massima o sub specie di percentuale sulla superficie del fondo destinato all’insediamento dell’impianto”. Mi sembra di capire che l’amministrazione comunale non possa disciplinare direttamente tali aspetti con proprio regolamento, in quanto la competenza è divisa tra la fonte statale e quella regionale, giusto?
Salamone: Il Piano Urbanistico del comune vieta la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra in area agricola. La sentenza ha affermato il chiaro principio che i comuni non hanno la competenza e i poteri per individuare aree idonee e aree non idonee e conseguentemente per precludere l’installazione degli impianti in area agricola.
In generale, quali sono gli aspetti più interessanti di questa sentenza?
Segreti: La sentenza ha il pregio di chiarire che nell’attuale assetto delle competenze in materia di energia, non vi è spazio per gli enti locali per porre divieti perché solo le regioni, in applicazione dei principi e dei criteri contenuti nel decreto ministeriale sulle aree idonee possono individuare aree idonee e non idonee. I comuni possono pertanto prevedere solo norme di dettaglio che attengono agli aspetti edilizi e che inoltre devono essere proporzionati e non costituire irragionevoli limitazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre la sentenza ha chiarito che gli interventi limitativi degli enti locali si pongono in contrasto con il favor manifestato dalla legislazione euro unitaria, in particolare dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22.12.2022, secondo cui “la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi”.
Quali sono le possibili ripercussioni?
Salamone: L’impatto è importante perché sono da considerare illegittime tutte le norme contenute negli strumenti urbanistici comunali che pongono limitazioni all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili e quindi i comuni dovranno fare estrema attenzione alla loro applicazione. Sarebbe pertanto auspicabile che partisse un processo di revisione di tali norme locali per il loro adeguamento alla normativa nazionale ed euro unitaria.
Il comune potrebbe appellarsi?
Salamone: Certamente il Comune di Polla potrebbe appellarsi e tale specifica questione passerebbe all’esame del Consiglio di Stato che ancora non si è mai pronunciato sulla specifica questione. Nel frattempo, il contenzioso andrà avanti con il comune danti al TAR Campania che ha frapposto ulteriori e nuovi motivi di diniego che sono oggetto di causa.
Quali i rapporti tra questa sentenza e le decisioni del TAR Lazio di martedì?
Segreti: Un principio accomuna le sentenze dell’ultimo periodo e cioè la necessità di una regia e un coordinamento unitario e omogeneo. La sentenza del TAR Lazio sul Decreto Aree Idonee lo ha affermato chiaramente richiedendo ai Ministeri la riedizione di criteri specifici di modo che le regioni possano attuare, seppur nell’ambito delle proprie competenze, una disciplina omogenea su tutto il territorio nazionale.
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