Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso della società T&C International, partecipante al bando per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Ciampino, che era stata illegittimamente esclusa dalla procedura di gara.
In particolare, il tribunale ha sancito che il requisito di produzione “pari a circa 4.220 MWh al primo anno” non è vincolante e pertanto la società non poteva essere esclusa per aver avanzato una proposta relativa a un impianto con una producibilità finale pari a 4.056 MWh/anno.
Fatto e ricorso
T&C International Srl ha presentato ricorso contro Aeroporti di Roma SpA per l’annullamento della comunicazione del 9 aprile, con cui si è disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara europea n. 828 – Lotto 2, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare parallelamente alla pista dell’Aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino.
La ricorrente prospettava l’illegittimità sulla scorta di tre distinti motivi:
- il bando non individuerebbe in modo inequivocabile il valore di 4.220 MWh/anno come “requisito minimo inderogabile”;
- l’avviso conterrebbe discrasie, inesattezze e difformità nelle metodologie di calcolo con riguardo alla produttività dell’impianto;
- l’assenza di un’esplicita indicazione della banca dati da utilizzare per il calcolo della produttività attesa dell’impianto fotovoltaico oggetto di gara avrebbe generato una condizione di incertezza tecnica.
Sentenza
Il Collegio, riunitosi il 4 giugno, con la sentenza 11779/2025 ha ritenuto che il primo motivo di ricorso meritevole di accoglimento e sufficiente ad accogliere la richiesta della società.
In particolare, il tribunale ha evidenziato che il requisito tecnico “La produzione di energia è pari a circa 4.220 MWh al primo anno”, così com’è esplicitato, non si costituisce come requisito minimo indefettibile la cui carenza possa determinare l’esclusione dalla procedura evidenziale.
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