Il 10 giugno la Regione Lombardia ha pubblicato sul Bollettino ufficiale la legge regionale 8/2025 che riordina la disciplina per l’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) nella Regione in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 190/2024, ovvero il nuovo Testo unico FER. La Regione ha inoltre pubblicato le FAQ relative ad aspetti amministrativi, procedurali e tecnici.
Per il settore fotovoltaico, la legge conferma l’impostazione semplificata per gli impianti su edifici di piccola taglia, promuove l’integrazione delle nuove tecnologie come il fotovoltaico flottante e chiarisce i criteri di competenza autorizzativa per impianti di medie e grandi dimensioni.
L’articolo 10 della L.R. 8/2025 chiarisce che i Comuni mantengono la titolarità dei procedimenti per gli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata (PAS), così come previsto dall’articolo 8 e dall’Allegato B del Testo unico. Questo comprende anche gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici esistenti, con potenza fino a 200 kW, che possono continuare a utilizzare il modello unico semplificato.
Le Province e la Città metropolitana di Milano sono competenti per il rilascio dell’autorizzazione unica per impianti a fonti rinnovabili e relative infrastrutture fino a una potenza termica complessiva di 300 MW, escluse le opere connesse alla rete di trasmissione nazionale. Rientrano in questa competenza anche le opere previste dall’Allegato C del Testo unico, a meno che non siano riservate espressamente alla Regione.
La Regione conserva la competenza per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti di potenza superiore a 300 MW termici, nonché per le modifiche sostanziali e per tutte le opere di connessione alla RTN. Inoltre, secondo la nuova formulazione della normativa, la Regione è l’autorità competente anche per impianti idroelettrici di grande derivazione, impianti solari termodinamici fino a 300 MW, elettrolizzatori stand-alone, sistemi di accumulo elettrochimico o termomeccanico e impianti fotovoltaici flottanti.
Oltre alla redistribuzione delle competenze, la L.R. 8/2025 introduce alcune importanti novità operative. L’articolo 29 della L.R. 26/2003 è stato aggiornato per prevedere l’adozione di un nuovo regolamento regionale che dovrà definire criteri per evitare il frazionamento artificiale degli impianti, modalità per il calcolo delle garanzie finanziarie per lo smantellamento a fine vita, parametri per la definizione delle compensazioni ambientali a favore dei Comuni e criteri per il calcolo degli oneri istruttori da parte di Comuni, Province e Regione.
Un capitolo specifico è dedicato alla digitalizzazione dei procedimenti. La legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di adottare strumenti telematici standardizzati per la presentazione e la gestione delle istanze autorizzative, oltre a garantire l’interoperabilità con la Piattaforma Nazionale FER, come previsto dal D.Lgs. 190/2024.
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