Agrivoltaico, TAR Puglia: bisogna valutarli in quanto impianti di ultima generazione

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Con la sentenza n. 1083/2025, il TAR Puglia ha accolto il ricorso presentato dalla società Ren 172 Srl, del gruppo Renergetica, annullando il diniego di PAS opposto dal Comune di San Pancrazio Salentino (BR), relativamente a un impianto agrivoltaico da 7,5 MW.

La sentenza conferma che nel caso di progetti localizzati in area idonea, il legislatore ha previsto a monte una compatibilità tra gli impianti e la tutela paesaggistica e che dunque occorra “dare assoluta preminenza alla ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili”, soprattutto in aree già pregiudicate o comunque di non particolare pregio.

In particolare, il Collegio nella sentenza evidenzia la necessità di valutare gli impianti agrivoltaici “tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione”.

“Nel caso di specie tale motivazione rafforzata non si rinviene in quanto il Comune ha trascurato in modo evidente alcune circostanze tra cui la natura agrivoltaica del progetto e l’assenza di profili realmente ostativi. La sentenza censura il diniego anche sotto il profilo procedimentale, in quanto il Comune non ha valutato le osservazioni procedimentali presentate dalla società”, spiega lo studio Andrea Sticchi Damiani che ha difeso la parte ricorrente.

Fatto e ricorso

Ren 175 ha presentato a marzo 2024 la richiesta di procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Fattoria Solare Santino” con potenza di picco pari a 7,5 MW.

La società riporta che l’impianto: è progettato in un’area idonea e non interferisce con beni sottoposti a tutela; rispetta i requisiti necessari per essere definito “agrivoltaico” con l’attività agricola che interesserà circa il 94% dell’area di progetto e una copertura dei moduli inferiore al 40%; non è soggetto a procedure di verifica di assoggettabilità a VIA né all’acquisizione di autorizzazione paesaggistica.

Nonostante ciò, a giugno 2024 l’amministrazione comunale ha espresso parere contrario assumendo, in particolare, il contrasto del progetto con la destinazione d’uso agricola impressa all’area dal piano regolatorio generale (PRG).

A luglio la ricorrente ha controdedotto al parere negativo ma il Comune di San Pancrazio Salentino, a settembre 2024, ha denegato la PAS ritenendo prevalente il dissenso espresso dall’ufficio urbanistica.

La società ha allora mosso ricorso per plurimi motivi di censura, rientranti principalmente nel cappello di due ragioni: illegittimità del diniego di PAS sotto il profilo procedimentale e illegittimità del diniego di PAS nel merito.

Sentenza

Il Collegio ha respinto le motivazioni di ricorso relativamente al procedimento ma ha accolto quelle sul merito.

In particolare, il tribunale ha rilevato che le osservazioni presentate dalla ricorrente a luglio 2024 non risultano trasmesse alle altre amministrazioni coinvolte in sede di conferenza dei servizi. Bensì, l’amministrazione si è limitata a richiamarle “solo formalmente” nella determinazione conclusiva senza “dare conto in alcun modo delle motivazioni che l’hanno condotta a disattenderle”.

Il TAR riporta che “già solo per tale motivo il provvedimento si appalesa illegittimo”. Il “vizio” è tuttavia ancora più evidente se si considera che, nella parte motiva della determinazione finale, l’amministrazione procedente si limita a riproporre, nella sostanza, le considerazioni svolte nel parere dell’ufficio urbanistica del Comune a giugno.

Il tribunale rileva inoltre altri profili di censura. In particolare, evidenzia che il diniego si fonda principalmente sulla presunta incompatibilità dell’opera con la destinazione agricola del PRG comunale, ritenuta preclusiva di ogni modificazione della morfologia e dell’ambiente.

Tuttavia, trattandosi di un impianto agrivoltaico, il Collegio evidenzia la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistica “tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione, nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci di rendere compatibili interessi pubblici comprimari”.

Nel caso di specie, “è del tutto evidente come gli atti impugnati non abbiano in alcun modo tenuto conto – in concreto – delle effettive caratteristiche di tale impianto di ultima generazione”, si legge nella sentenza.

“Ciò non vuol dire che una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali – puntualizza il tribunale – ma che le autorità competenti a esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate a evitare, o comunque a ridurre fortemente, il consumo di suolo che limita l’utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica”.

Il TAR, per questi e altri motivi, accoglie il ricorso annullando gli atti di diniego rilasciati dal Comune. Condanna inoltre l’amministrazione alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente per 2.500 euro.

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