pv magazine Italia ha sentito Marcello Astolfi dello studio legale Project-Lex e Emilio Sani dello studio Sani Zangrando per capire meglio la sentenza del Consiglio di Stato (CdS) che accoglie il ricorso di Myt Development Initiatives contro la “moratoria” introdotta dal Piemonte nel 2023.
La sentenza del Consiglio di Stato sembra bocciare la “moratoria” del Piemonte per fotovoltaico in area agricola (2023), potreste spiegare quali siano le motivazioni della sentenza del CdS?
Sani: In sostanza la sentenza dice che le Regioni non possono vietare o limitare eccessivamente la installazione di impianti fotovoltaici a terra laddove vi siano aree qualificate come idonee. Vengono però lasciati impregiudicati i limiti stabiliti dal DL Agricoltura.
Astolfi: Con la sentenza n. 6160/2025, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha accolto l’appello proposto da una società operante nel settore delle energie rinnovabili, riformando la sentenza di primo grado, e annullando, conseguentemente, le delibere della Giunta regionale del Piemonte n. 58-7356 del 31 luglio 2023 e n. 26-7599 del 23 ottobre 2023, con le quali, nelle cd. aree agricole di “elevato interesse agronomico”, veniva consentita solamente la realizzazione di impianti agrivoltaici, con conseguente divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.
Si osserva innanzitutto che le delibere regionali, oggetto di annullamento, sono state approvate prima dell’adozione, ai sensi dell’art. 20, comma 1 del d.lgs. 199/2021, del c.d. DM Aree Idonee (D.M. 21/6/2024). Il Collegio ha ribadito – come già fatto precedentemente con la sent. n. 466 del 2025 – l’illegittimità del potere regolamentare regionale, con il quale, la regione – nelle more di adozione dei decreti di cui all’art. 20, comma 1 del d.lgs. 199/2021 – ha introdotto sul proprio territorio quegli ostacoli alla realizzazione di impianti FER non previsti dalla normativa statale, cui spetta, la competenza ad individuare i criteri omogenei per la classificazione delle aree idonee e non idonee è attribuita allo Stato, mediante decreti interministeriali da adottare previo accordo in sede di Conferenza Unificata (principio affermato anche dalla Corte costituzionale nella sent. n. 28/2025, avente ad oggetto la l.r. 5/2024 della regione Sardegna).
Infatti, secondo il Giudice Amministrativo, l’introduzione a livello regionale di simili ostacoli non previsti dalla normativa statale, si traduce (i) nella violazione dell’art. 20, comma 6, del D.lgs. 199/2021, che vieta espressamente – nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali attuativi previsti dal comma 1 – l’introduzione di “moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione” da parte delle Regioni. (ii) nella violazione dell’art. 20, comma 8, del medesimo decreto legislativo, che qualifica come “aree idonee ex lege”, ai fini della localizzazione degli impianti a fonte rinnovabile, alcune tipologie di aree (ivi comprese quelle in cui ricadevano i terreni oggetto del progetto impugnato), impedendo che le Regioni possano dichiararle non idonee sulla base della mera mancata inclusione in strumenti di pianificazione territoriale. Infine, la normativa regionale è stata ritenuta anche in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, segnatamente con la direttiva 2018/2001/UE (“RED II”), che impone agli Stati membri di favorire la diffusione delle fonti rinnovabili in coerenza con gli obiettivi vincolanti di decarbonizzazione.
Che valore/valenza ha la sentenza? Cosa potrebbe cambiare?
Sani: Con questa sentenza si stabilisce che le Regioni non possono con atti amministrativi fare venire meno la disciplina delle aree idonee temporanee stabilita dall’Articolo 20 comma 8 del D. Lgs 199/2021. Restano salvi i vincoli del DL Agricoltura e le leggi regionali con cui le regioni daranno attuazione al decreto aree idonee.
Astolfi: La sentenza in oggetto produce certamente effetti vincolanti nel caso concreto e comporta per la società proponente l’annullamento delle delibere regionali nella parte in cui vietano la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree qualificate “di elevato interesse agronomico”, anche quando rientranti tra le aree “idonee ex lege” ai sensi dell’art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021.
Nonostante, l’annullamento riguardi provvedimenti con efficacia generalizzata, nel testo del provvedimento è espressamente precisato che l’annullamento delle delibere di Giunta regionale è disposto “nei limiti dell’interesse della società appellante”. Perciò, per quanto riguarda gli effetti di tale pronuncia nei confronti degli altri operatori di mercato, possono in pratica darsi tre ipotesi:
1. Progetti per i quali il proponente ha ottenuto un rigetto a causa del medesimo divieto contenuto nelle D.G.R. e per i quali è nei termini per proporre impugnazione: in questo caso è opportuno impugnare davanti al TAR l’eventuale divieto (salvo la Regione accolga una istanza di annullamento in autotutela del diniego), 2. Progetti, come sopra, ma per i quali è scaduto il termine di impugnazione: in questo caso è opportuno che venga presentata una nuova istanza di autorizzazione, motivata anche con riferimento alla decisione del Consiglio di Stato e, nel caso di reiterazione del diniego sul presupposto del medesimo divieto contenuto nelle DGR da parte della p.a. procedente, proporre impugnazione; 3. Progetti non ancora presentati in Regione: nel caso in cui il proponente riceva un diniego fondato sul divieto delle D.G.R., oggetto di annullamento da parte del Consiglio di Stato, è opportuno che il proponente proceda come nella ipotesi 1. La pronuncia è dunque suscettibile di orientare sia l’azione amministrativa regionale che il contenzioso futuro, in casi analoghi.
E queso a livello nazionale?
Sani: La sentenza fa riferimento ai limiti nell’attività amministrativa delle regioni.
Astolfi: Certamente, in quanto la decisione in commento ribadisce la necessità che la competenza legislativa regionale, per quanto qui di interesse, avvenga nel rispetto e nella cornice dei principi e delle norme della disciplina vigente in materia, contenuta nel d.lgs. n. 199/2021. Sul punto, quindi, anche le altre regioni sono chiamate ad adeguarsi ai principi espressi dal Giudice Amministrativo, pena l’illegittimità del relativo intervento.
Inoltre, la decisione, si pone in coerenza anche con la sentenza n. 9155/2025, relativa al D.M. “Aree Idonee” (D.M. 21/6/2024) con la quale, il TAR Lazio, ha annullato l’art. 7, commi 2 e 3 del medesimo decreto con particolare riferimento alla facoltà attribuita alle Regioni di individuare fasce di rispetto dai beni tutelati più ampie rispetto a quelle stabilite dal legislatore nazionale; peraltro, in tale sede il TAR Lazio ha altresì previsto l’obbligo, per le amministrazioni ministeriali, di ri-editare i criteri per la individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), della legge 22 aprile 2021, n. 53
Perciò, in attesa che vengano ri-c 3w2qa<xzf434werqadfszcfxvgrhtcye45sw3aeqz<d߃editati i criteri per la individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili, anche le altre regioni sono chiamate ad adeguarsi ai principi espressi dal Giudice Amministrativo, pena l’illegittimità del relativo intervento.
La Consulta deve ancora esprimersi sulla costituzionalità del divieto imposto dal DL Agricoltura al fotovoltaico a terra in aree agricole. Quali sono le tempistiche in questo caso?
Sani: Non mi sembra sia già stata fissata l’udienza sul DL Agricoltura.
Astolfi: La questione di legittimità costituzionale sollevata in merito al c.d. “DL Agricoltura” (D.L. n. 63/2024), che vieta la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, è attualmente sub iudice.
Ricordiamo a tal proposto che con la sentenza n. 9156 del 13.05.2025 il T.A.R. Lazio ha accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 63/2024 (c.d. D.L. “Agricoltura”), norma che ha precluso su tutto il territorio nazionale l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole.
Il citato art. 5, comma 1, del D.L. n. 63/2024 ha infatti introdotto il comma 1-bis dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 che, insieme alle disposizioni contenute nel predetto D.M. 21 giugno 2024, ha previsto uno specifico divieto (non una “non idoneità” ma uno specifico divieto) di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai vigenti PRG.
La decisione della Consulta sarà quindi determinante per chiarire se il divieto statale introdotto dal DL Agricoltura rispetti i limiti costituzionali, in particolare sotto i profili:
- della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.),
- della tutela dell’ambiente e del clima (artt. 9 e 117 Cost.),
- del rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea.
La Corte costituzionale non ha ancora fissato l’udienza pubblica per la trattazione della questione. In considerazione della particolare importanza della questione non si esclude che una pronuncia potrebbe intervenire entro la fine del 2025, salvo rinvii o richieste istruttorie.
Che rapporto c’è tra la decisione del Consiglio di Stato e quella a venire della Consulta?
Sani: Sono indipendenti, la sentenza fa espressamente salvo quanto previsto dal DL Agricoltura.
Astolfi: Le due pronunce si muovono su piani distinti ancorché complementari. Infatti, la decisione del Consiglio di Stato estrinseca i propri effetti su provvedimenti amministrativi (quali le DGR della regione Piemonte) e ne afferma l’illegittimità alla luce della normativa vigente (D.lgs. 199/2021 e Direttiva 2018/2001/UE). Diversamente, la Corte Costituzionale è chiamata a valutare la conformità dell’art. 5 del D.L. 63/2024, rispetto ai principi costituzionali e/o comunitari.
In ogni caso, l’eventuale illegittimità costituzionale della disposizione statale (art. 5 del d.l. 63/2024) avrà conseguenze rilevantissime dapprima sul piano normativo nazionale, ivi incluso il DM c.d. Aree Idonee e poi su quegli interventi regionali che si saranno basati sul contenuto dell’art. 5.
In generale come valutate le prospettive del fotovoltaico su area agricola in Italia? Quali sono i possibili sviluppi da tenere a mente?
Sani: La gran parte dei grandi progetti in area agricola sono agrivoltaici e ancora in istruttoria presso la commissione VIA. I futuri progetti, se non verrà dichiarato incostituzionale il DL Agricoltura, saranno nelle aree limitrofe a stabilimenti industriali o con caratteristiche avanzate che consentano di mantenere la continuità dell’attività agricola.
Astolfi: È evidente come al momento la situazione normativa riguardante le fonti FER in generale e la disciplina delle fonti solari, in particolare, sia assai complessa.
Questo continuo “rimescolamento” normativo e le “correzioni” giurisprudenziali rilevano l’esigenza raggiungere un assetto normativo stabile e certo, al fine di consentire agli operatori e alle amministrazioni coinvolte di licenziare progetti che siano, al contempo, sostenibili per la collettività ed integrati con la transizione energetica cui non possiamo sottrarci. Per quanto riguarda le aree agricole è ragionevole ritenere che oramai si vada verso una soluzione in cui solo i progetti fotovoltaici realmente integrati con la produzione agricola vi trovino asilo e questo, allo stesso tempo, costituisce una enorme sfida tecnologica ma anche una straordinaria opportunità per il settore agricolo.
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