TAR Lazio: dubbi di legittimità costituzionale su limiti al fotovoltaico in area agricola

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Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha ritenuto “rilevanti e non manifestamente infondate” le questioni di legittimità costituzionale sollevate all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199/2021. In particolare, il Collegio ritiene che le limitazioni all’installazione in area agricola di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra possano essere in contrasto con la Costituzione e con la normativa europea.

La sentenza 15502/2025 del TAR si pronuncia su un ricorso mosso da una serie di società facenti capo a Elements Green, produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili con sede in Inghilterra, titolari di diversi progetti solari in Sardegna.

Il Collegio, accogliendo parte del ricorso, ha rinviato il giudizio alla Corte costituzionale. I vincoli all’installazione in area agricola di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, riporta la sentenza, appaiono contrari agli articoli 3, 11 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione ai principi espressi dalla direttiva UE 2018/2001, dal regolamento UE 2018/1999 e dal regolamento UE 2021/1119.

Il dubbio di legittimità costituzionale viene esteso anche all’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 190/2024, che richiama le disposizioni impugnate del d. lgs. 199/2021.

Ad avviso del Collegio, l’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199/2021, risulta illegittimo sotto il profilo del mancato rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e, in particolare, del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili di matrice euro-unitaria; con l’articolo 15-ter della direttiva UE 2018/2001, che impone agli Stati membri di favorire l’uso polivalente delle zone individuate; rispetto alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici della UE; con il principio di integrazione sancito dall’articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e dall’articolo 37 della Carta di Nizza e con il principio di proporzionalità discendente dall’articolo 3 della Costituzione.

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