Il Consiglio di Stato (CdS), accogliendo il ricorso di un operatore, ha annullato per “asserita illogicità del diniego” i provvedimenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) che hanno portato all’esito negativo della valutazione di impatto ambientale (VIA) di un impianto fotovoltaico.
Il parere contrario del Mase, riporta la sentenza, “è molto scarno, limitandosi a richiamare i vincoli, reali e solo presunti, gravanti sulle aree”. In questo modo, evidenzia ancora il giudice, “l’amministrazione arriva ad un risultato illogico in primo luogo per un rilievo di carattere generale: il fatto che un’area sia soggetta a vincolo paesaggistico non la rende di per sé inedificabile e inutilizzabile, essendo pacificamente autorizzabile un uso che non confligga con gli interessi tutelati dal vincolo stesso”.
Fatto e ricorso
La società ricorrente, Pv Ichnosolar srl, aveva presentato nel 2022 ricorso al TAR Sardegna per l’annullamento di alcuni atti e provvedimenti ministeriali relativi a un impianto fotovoltaico denominato “Macchiareddu” da 41,75 MW nel Comune di Uta (CA), all’interno dell’area industriale Macchiareddu.
Il tribunale sardo, tuttavia, con sentenza 671/2024, ha dichiarato improcedibile “per carenza di interesse” il ricorso principale e respinto il ricorso per motivi aggiunti.
Pertanto, la società ha impugnato la sentenza del TAR presso il Consiglio di Stato.
Sentenza
Il Collegio si è pronunciato sui quattro motivi della parte appellante.
Ha ritenuto infondato il primo motivo secondo il quale un parere favorevole del ministero della Cultura (MIC) dovrebbe ritenersi formato per silenzio assenso. Così come ha reputato inammissibile il secondo motivo che sostiene, in sintesi, trattarsi di area idonea solo perché compresa nel perimetro di un sito di interesse nazionale (SIN).
Ha invece parzialmente accolto il terzo motivo che sostiene per diverse ragioni l’idoneità dell’area ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 199/2021. In particolare, ha ritenuto che non vale la ragione di diniego manifestata, relativa ai lotti interessati da saggi archeologici, poiché il vincolo archeologico è stato successivamente imposto.
È invece stato ritenuto fondato il quarto motivo di appello, centrato sull’”asserita illogicità del diniego”.
Il progetto – riporta la sentenza – vanta “tutta una serie di precedenti pareri favorevoli resi nel corso dell’istruttoria, anche dalla Soprintendenza, che è organo periferico del ministero, pareri che danno atto di come la parte abbia dedicato cura particolare all’inserimento paesaggistico del progetto”.
L’illogicità dell’operato dell’amministrazione centrale, pertanto, risiede nel non non aver considerato tutta questa precedente istruttoria.
L’appello è quindi accolto.
L’amministrazione dovrà riesaminare la vicenda, tenendo conto del fatto che “i vincoli imposti sulle aree non ne comportano di per sé assoluta inedificabilità e inutilizzabilità”. Inoltre, l’amministrazione nell’esprimersi “dovrà tenere specifico conto dei precedenti pareri favorevoli e adottare una congrua motivazione se ritenga di disattenderli”.
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