Guardia di Finanza: truffa dei frazionamenti artificiosi per ottenere più incentivi. Il parere di due avvocati

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Portavoce della Guardia di Finanza di Bolzano hanno parlato a pv magazine Italia e hanno inviato il video che testimonierebbe una probabile maxi-truffa del valore di 18 milioni di euro ai danni del GSE. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Bolzano hanno notificato un invito a dedurre, emesso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti della sede di Bolzano, nei confronti di 19 persone, accusate di avere cagionato un danno da 18 milioni di euro all’erario derivante da impianti irregolari nei comuni di Silandro e Prato allo Stelvio, in Alto Adige.

Siamo nell’ambito dell’operazione “Eclissi solare”. Gli approfondimenti investigativi eseguiti dai finanzieri venostani hanno portato all’individuazione di 9 parchi solari, costruiti su altrettanti immobili e riconducibili a quattro famiglie del posto e a due società che, tuttavia, sulla carta risultavano frazionati in ben 44 distinti piccoli impianti, ciascuno di potenza inferiore a 50 kilowatt”, dichiarano le Fiamme Gialle. Secondo gli inquirenti, questa dinamica ha consentito di dissimulare la vera natura gli impianti.

A pv magazine Italia l’avvocato Elena Motta ha spiegato che “l’artato frazionamento di impianti per la produzione di energia rinnovabile consiste nel suddividere in maniera artificiosa un progetto che, per caratteristiche tecniche, localizzazione e titolarità, deve essere considerato come un unicum, imputabile ad un medesimo soggetto o centro decisionale e collocato su aree contigue”.

A pv magazine Italia, l’avvocato Giovanni Battista Conte dello Studio Legale CL&P LEX, ha spiegato che “Negli ultimi anni si è diffusa in Italia la pratica di suddividere grandi impianti a fonti rinnovabili in più sezioni di minori dimensioni, formalmente separate ma nella sostanza riconducibili a un unico progetto. Il meccanismo è noto: invece di presentare un unico progetto di grandi dimensioni, gli operatori realizzano più impianti di taglia ridotta, intestandoli a persone diverse, tra cui familiari o prestanome, dichiarandoli come iniziative distinte”.

I due legali hanno affermato che lo scopo di tale pratica è duplice: beneficiare indebitamente di procedure autorizzative semplificate e accelerate, come le PAS, previste per impianti di piccole dimensioni, in luogo del più complesso iter di Autorizzazione Unica, e accedere a regimi incentivanti più vantaggiosi per gli impianti di piccola taglia.

“Non a caso, nel tempo si è assistito alla proliferazione di numerosi impianti di dimensioni ridotte, collocati fianco a fianco, laddove sarebbe stato più logico e trasparente costruirne uno solo di maggiori dimensioni”, è l’osservazione di entrambi gli avvocati.

Nel caso altoatesino, per individuare la frode del “frazionamento simulato” sarebbero stati determinanti riscontri documentali dei finanzieri e sorvoli della Sezione Aerea del Comando Provinciale Bolzano, con rilievi fotografici dall’alto che testimonierebbero la presenza di 9 e non 44 impianti, tutti costruiti sui tetti di capannoni industriali.

Prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, i destinatari dell’invito a dedurre hanno 45 giorni per produrre documentazione ed essere ascoltati. “Le conseguenze, in caso di accertamento di frazionamento artificioso, sono molto gravi: perdita degli incentivi e recupero di quelli già erogati dal GSE, con l’aggiunta di possibili responsabilità penali qualora emergano false dichiarazioni”, spiega l’avvocato Conte.

L’avvocato Motta aggiunge che “Questa condotta ha conseguenze rilevanti su più piani: amministrativo–autorizzativo, che implica l’illegittimità dell’utilizzo di un titolo semplificato, con la conseguenza che l’impianto risulta privo della corretta autorizzazione. Ma c’è anche una ricaduta contabile e penale, con possibile conseguente responsabilità per danno erariale derivante dall’indebita percezione di incentivi pubblici e, se del caso, la configurabilità di possibili reati derivanti dalla indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato, truffa o falsità ideologica o materiale in atti e dichiarazioni rese nelle procedure che hanno portato all’erogazione di incentivi”.

La normativa vieta l’artato frazionamento

L’artificioso frazionamento è un comportamento che viene molto chiaramente censurato dalla normativa nazionale applicabile, anche dalla regolazione più recente. “Si pensi, per esempio, al recente Decreto Ministeriale 30 dicembre 2024 (c.d. FER X Transitorio) ed alla relativa disciplina attuativa adottata dal GSE con le Regole Operative – commenta l’avvocato Motta. – In tale contesto dal legislatore italiano e dal GSE è stato ribadito che “non è consentito l’artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici […] ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti”.

“La normativa – prosegue l’avvocato Conte – vieta espressamente tali pratiche: se più impianti su particelle limitrofe sono riconducibili allo stesso progetto, la frammentazione non è ammessa. Uno degli indicatori più significativi è la presenza di un unico punto di accesso alla rete nello stesso comune”.

Un unico punto di connessione non è una prova

C’è un recente caso in Emilia-Romagna, seguito proprio dall’avvocato Conte, in cui due impianti eolici, distanti oltre dieci chilometri l’uno dall’altro, erano stati contestati come artificiosamente frazionati perché collegati alla rete attraverso un punto di connessione situato sulla stessa particella catastale. Il Consiglio di Stato, però, ha chiarito che il semplice fatto di condividere il punto di connessione non è sufficiente a configurare un frazionamento illecito: occorre dimostrare che dietro agli impianti vi sia un unico progetto o soggetto economico.

“In situazioni simili saranno i giudici amministrativi a valutare caso per caso se davvero esista un frazionamento artificioso. Non basta il dato catastale: bisogna verificare se gli impianti siano effettivamente riconducibili a soggetti diversi, con fondi propri e decisioni autonome. È pensabile, ad esempio, a una famiglia che possiede più terreni: ogni fratello potrebbe aver affidato a un unico ingegnere la realizzazione del proprio impianto, per ragioni pratiche. In questi casi non si può parlare automaticamente di prestanome”, dichiara l’avvocato Conte.

L’avv. Conte sottolinea come i procedimenti avviati dal GSE o dalla Corte dei Conti sfocino spesso in contenziosi. “Non è raro che, in sede di giudizio – e lo dico per esperienza diretta, avendolo visto accadere più volte – emerga che l’impianto contestato non configurava in realtà un frazionamento”.

“L’attenzione del GSE nell’ipotesi di controlli e ispezioni presso gli impianti sarà ovviamente sempre più crescente, trattandosi di un fenomeno ormai noto e caratterizzato da diversi precedenti e contenziosi. Penso, per esempio, alle cc.dd. “DIA contigue” che molti ricorderanno”, conclude l’avvocato Motta.

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