A partire dal caso altoatesino sollevato dalla Guardia di Finanza di Bolzano, che ha denunciato presunti frazionamenti artificiosi per accedere a maggiori incentivi sul fotovoltaico, anche l’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha offerto a pv magazine Italia la sua lettura giuridica sul tema.
Avvocato, quali sono le responsabilità contabili e penali che possono emergere in un caso come questo, dove si sospetta un accesso indebito agli incentivi del GSE tramite frazionamento artificioso?
Premetto che l’esperienza sul campo consiglia di avere un atteggiamento sempre garantista. In tanti casi analoghi che lo Studio ha seguito non solo è stata dimostrata l’assenza di tono penale della vicenda ma anche l’insussistenza dell’artato frazionamento e la piena spettanza dell’incentivo. Ferma tale premessa, ritengo che, salvo casi estremi, le vicende come quella di cui si discute siano prive di tono penale dal momento che si è al cospetto di una normativa connotata da un elevato tecnicismo e il GSE gode di ampi poteri ispettivi e sanzionatori per risolvere situazioni di eventuali irregolarità nella percezione degli incentivi. Ritengo quindi che gli spazi di giurisdizione contabile e penale siano molto limitati, per casi assolutamente eccezionali ed estremi.
Alla luce delle principali norme che disciplinano la richiesta di incentivi per impianti fotovoltaici, in che modo il frazionamento degli impianti potrebbe configurare una violazione?
In termini generali, la normativa di riferimento prevede in relazione a diversi sistemi incentivanti che il GSE sulla base di taluni indici tecnici può ricalcolare la potenza dell’impianto e riconoscere gli incentivi in funzione della potenza così come ricalcolata. Vi potrebbero poi essere casi assolutamente marginali in cui il frazionamento della potenza (tutto da dimostrare) abbia determinato un indebito accesso agli incentivi. Occorre comunque essere molto cauti rispetto a tali ipotesi in quanto ritengo contrario ai principi fondamentali del legittimo affidamento e dell’iniziativa economica contestare agli operatori di settore violazioni non puntualmente previste dalla normativa di riferimento.
Su quali strumenti investigativi e fonti di prova conta la Guardia di Finanza per indagare sulle frodi?
Innanzitutto, ritengo che sia improprio discorrere di frode, se non per casi assolutamente eccezionali. Si è al cospetto di normative tecniche complesse e il più delle volte, nella mia esperienza, si ricorre ad analisi tecniche molto complesse.
Esistono precedenti rilevanti in Italia?
Il nostro studio ha direttamente seguito vari casi analoghi in Regione Puglia all’esito dei quali è stata dimostrata l’assenza di tono penale della vicenda, la piena legittimità dei titoli autorizzativi e la spettanza dell’incentivo.
Quali misure di prevenzione o miglioramento normativo potrebbero essere suggerite per evitare situazioni di questo tipo?
La normativa prevede già ampi poteri ispettivi e di controllo del GSE, tenendo presente che la realizzazione degli impianti sul territorio avviene sotto l’egida del controllo urbanistico ed edilizio da parte degli enti territoriali. Potrei direi che la normativa deve essere semplificata e non certo essere arricchita da ulteriori misure che potrebbero rendere ancor più complesso ricostruire il quadro di riferimento, disincentivando così gli investimenti in un settore strategico.
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