Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso presentato da Friul Helios s.r.l., società specializzata in energie rinnovabili, contro il Comune di Udine. Al centro della controversia, il diniego comunale alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da poco più di 2 MW nei terreni agricoli del Parco comunale del Torre, richiesta presentata dalla società tramite la procedura abilitativa semplificata (PAS).
Il Comune aveva inizialmente comunicato che la procedura PAS non era percorribile e che sarebbe stato necessario seguire l’iter dell’Autorizzazione Unica ordinaria. In seguito, nel giugno 2024, ha formalizzato il divieto, citando la non idoneità urbanistica, la presenza di vincoli paesaggistici e il rischio idraulico dell’area, oltre a richiamare le norme nazionali sulle aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili.
Friul Helios, rappresentata dall’avvocato Cesare Mainardis dello Studio Legale Mainardis, ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Friuli Venezia Giulia, che tuttavia ha confermato la posizione del Comune con sentenza n. 86/2025. La società ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, chiamando in giudizio il Comune.
La decisione del Consiglio di Stato era attesa per chiarire se, in casi analoghi, prevalga la semplificazione autorizzativa per le rinnovabili o la tutela delle specificità urbanistiche e ambientali individuate a livello locale.
L’avvocato precisa che “In primo grado, il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva respinto il ricorso della società privata, ritenendo legittimo il diniego comunale. La sentenza è stata impugnata e riformata dal Consiglio di Stato, con una decisione interessante per gli addetti ai lavori sotto almeno tre profili”.
In primo luogo, il Consiglio di Stato rimarca la differenza tra prescrizioni urbanistico-edilizie che introducano limiti alla realizzazione con PAS di un impianto FER, richiedendo – per essere superate – il rilascio della Autorizzazione Unica, e prescrizioni locali di azzonamento, che vengono invece superate da contrarie previsioni di legge favorevoli alla localizzazione degli impianti FER. E questo era il primo punto decisivo della controversia”, spiega l’avvocato Mainardis.
Il legale aggiunge che il Giudice amministrativo ha speso considerazioni molto interessanti sui contenuti dell’istanza di PAS che l’operatore deve presentare. “Accogliendo uno dei motivi di ricorso presentati, il Consiglio di Stato riconosce natura complementare agli elaborati tecnici relativi alla connessione alla rete: la loro produzione non è necessaria alla configurabilità giuridica della PAS, e la P.A. può e deve procedere comunque all’esame dell’istanza presentata”. Nel caso in questione, il punto era la data di presentazione dell’istanza, avvenuta in limine all’entrata in vigore delle previsioni restrittive alla localizzazione degli impianti FER introdotte con il DL 63/2024.
Infine, il terzo punto che sottolinea l’avvocato Mainardis apre la strada a dubbi futuri: “Sebbene con riferimento alla legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, il Giudice amministrativo ribadisce un principio fondamentale nell’ordinamento delle FER: eventuali preclusioni alla localizzazione degli impianti richiedono apprezzamenti in concreto, e non statuizioni astratte ed in via presuntiva”.
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