L’Associazione Nazionale Energia del Vento (Anev) propone una “strategia processuale integrata e temporalmente coordinata”, a seguito della rinuncia alla domanda cautelare depositata dai ministeri appellanti nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Lazio n. 9155/25, con la quale è stato parzialmente annullato il DM 21 giugno 2024, il cosiddetto Decreto Aree Idonee.
“Se entro ottobre non succederà qualcosa, daremo nuovo impulso al giudizio pendente in appello innanzi al Consiglio di Stato”, ha detto Massimo Ragazzo, avvocato dello studio GSLex, a pv magazine Italia.
Ragazzo, che rappresenta Anev, sottolinea come il Consiglio di Stato sia stato investito di ulteriori 4 motivi, oltre ai 3 già accolti dal TAR Lazio.
Ragazzo ricorda che i quattro motivi sono quelli volti a censurare l’articolo 3 del decreto ministeriale “Aree Idonee” non accolti dal Tar. Il Tar ha invece accolto i motivi relativi all’articolo 7, in particolare disponendo l’annullamento dei commi 2 e 3 del decreto ministeriale del 21 giugno 2024, ritenendo illegittimi: la mancata previsione di un contesto unitario di principi e criteri per l’esercizio da parte delle regioni del potere di individuare le aree idonee; l’attribuzione alle regioni della facoltà di individuare una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela fino a un massimo di 7 chilometri; la mancata previsione di una disciplina transitoria di salvaguardia dei procedimenti in corso.
Strategia processuale di Anev
La strategia processuale, definita da Anev, dipenderà dalla reazione del governo. Ragazzo ricorda che, secondo un articolo pubblicato da La Repubblica, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) avrebbe iniziato a prestare ottemperanza alla sentenza del Tar, lavorando a un decreto nuovo.
“Questo Governo è stato sistematicamente in ritardo, forse volutamente. Potremmo ritirare l’istanza di prelievo nel caso arrivasse il decreto, ma le tempistiche sono un elemento chiave per la strategia processuale; quindi, dipenderà non solo dall’adozione del rinnovato decreto, ma anche da quando arriverà”, ha detto Ragazzo.
L’avvocato di Anev sostiene poi che il ritiro dell’istanza cautelare è stato motivato in funzione delle interlocuzioni in corso tra ministeri. “Una motivazione del tutto inadeguata, che non elide il ritardo nell’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio”.
L’avvocato di GSLex spiega che l’istanza di prelievo, azione del processo amministrativo finalizzata a sollecitare il giudice affinché anticipi l’udienza di discussione del ricorso, consentirebbe di mantenere in capo alle appellate, e alle appellanti incidentali, l’iniziativa processuale, evitando ulteriori strategie dilatorie da parte dei ministeri.
“Viceversa, si potrebbe finire per dare un vantaggio all’amministrazione che, peraltro, non sarebbe neppure in grado di sfruttare, visto l’impasse nel quale si è infilata da sola”, ha detto Ragazzo.
In altre parole, secondo Ragazzo, l’istanza di prelievo costituisce uno stimolo, uno strumento di pressione sull’amministrazione, per l’ottemperanza alla sentenza n. 10095/2025 del TAR Lazio.
“Potremmo così godere di vantaggi tattici immediati. In primis, evidenziando il comportamento dilatorio ministeriale; d’altra parte, la pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale cui si riferiscono le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, intervenute nelle scorse settimane ed afferenti la legge sarda n. 20/2024, non è affatto acclarata; occorre anche affidarsi al Consiglio di Stato, il quale, infatti, potrebbe anche decidere di sospendere il giudizio in attesa delle decisioni della Consulta, qualora ne ravvisasse davvero il carattere pregiudiziale”, ha detto Ragazzo.
Secondo Ragazzo, esistono già sentenze della Consulta che possono orientare il giudizio del Consiglio di Stato. “Non è detto che sulle questioni afferenti la legge sarda la Consulta arrivi a una sentenza in tempi brevi e perdere tempo non ha senso”, ha aggiunto Ragazzo.
L’avvocato di GSLex crede debba essere apprezzata anche l’importanza del fatto che, anche nel giudizio sulla legittimità del DM 21 giugno 2024 (e non sulla legittimità di leggi regionali), sono state sollevate specifiche questioni di legittimità costituzionale, “l’apprezzamento della cui pregiudizialità è affidato al Consiglio di Stato”.
“Come evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il giudice amministrativo ha il potere e il dovere di sospendere il giudizio quando emerga una questione di legittimità costituzionale di indubbia rilevanza per la definizione della controversia. Ebbene, l’eventuale sospensione del nostro giudizio da parte del Consiglio di Stato, lungi dal rappresentare un esito negativo, potrebbe effettivamente giocare a favore della strategia delineata. Tale sospensione costituirebbe un implicito riconoscimento della fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, mantenendo al contempo una pressione indiretta sull’amministrazione per l’ottemperanza e preparando il terreno per la decisione finale”, ha detto Ragazzo.
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