Disponibilità giuridica per impianti FER, TAR Sicilia annulla richiesta di contratti definitivi

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Il TAR Palermo con le sentenze n. 2131 e 2133 del 30 settembre 2025 si è espresso in materia di disponibilità giuridica delle aree per la realizzazione di impianti FER, accogliendo integralmente le tesi sostenute dal team di CDRA composto da Serena Caradonna, Carlo Comandé e Filippo Morici e annullando il provvedimento con il quale l’Assessorato Energia richiedeva la produzione di contratti definitivi in relazione ai terreni oggetto dell’intervento.

“Le fattispecie oggetto delle sentenze riguardavano impianti eolici ma la normativa di riferimento è parzialmente sovrapponibile a quella relativa ai fotovoltaici. In particolare le disposizioni della legge regionale in tema di tipologie contrattuali idonee a dimostrare la disponibilità giuridica delle aree oggetto di intervento è la medesima per gli impianti eolici e fotovoltaici e, conseguentemente, la sentenza sancisce un principio che trova applicazione anche ai fotovoltaici per i quali, come d’altro canto previsto dalla legge, potrà quindi farsi ricorso ai contratti preliminari”, Comandé ha spiegato a pv magazine Italia.

CDRA spiega che il TAR ha affermato come, alla luce di un’interpretazione “ragionevole” dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 29/2015, possono ritenersi idonei anche i contratti preliminari regolarmente registrati e, ove necessario, trascritti.

“La trascrizione è un istituto di diritto privato che rende opponibili ai terzi gli atti. L’importanza di tale adempimento in queste fattispecie risiede nella certezza della posizione giuridica dell’operatore economico di avere la disponibilità delle aree contrattualizzate e ciò in quanto il proprietario non potrebbe stipulare altri contratti con terzi soggetti in presenza della trascrizione del preliminare. Sotto il profilo pubblicistico questo adempimento consente, inoltre, all’amministrazione procedente di considerare dimostrato il requisito della disponibilità delle aree che la legge richiede per la procedibilità delle istanze”, ha spiegato Comandé.

Secondo il partner di CDRA, a seguito delle pronunce del TAR, la Regione Sicilia dovrà cambiare approccio per quanto riguarda la disponibilità giuridica delle aree per la realizzazione di impianti FER.

“La Regione dovrebbe mutare il proprio indirizzo, giudicato illegittimo dai giudici amministrativi, ed accettare i contratti preliminari ai fini della dimostrazione della disponibilità giuridica delle aree nell’ambito delle procedure autorizzative per impianti FER”, ha detto Comandé.

L’avvocato poi parla della problematica del sorvolo, rilevante soprattutto per le installazioni eoliche.

“La stessa Regione dovrebbe consentire, per l’acquisizione della loro disponibilità, l’attivazione delle procedure espropriative finalizzate al loro asservimento. Sul punto, infatti, il TAR è stato molto chiaro nell’affermare che lo spazio sorvolato dalle pale serve al funzionamento dell’impianto ma non implica l’occupazione materiale del terreno, limitandone solo l’uso, costituendo un tertium genus qualificato come un effetto naturale ed accessorio del funzionamento dell’aerogeneratore, in ordine al quale ben possono trovare applicazione le procedure ablative”.

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